Corte Suprema di Cassazione
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Sez. 6, Sentenza n. 32854 del 30/06/2009 Ud.  (dep. 12/08/2009 ) Rv. 244626

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Ippolito F.  Relatore: Ippolito F.  Imputato: Caracciolo e altro. P.M. Baglione T. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 07 dicembre 2007)

597059 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA - Concorso di persona - Falsa dichiarazione di nascita - Necessità - Esclusione.

Concorre nel reato di alterazione di stato mediante falso di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., chiunque, pur senza rendere alcuna falsa dichiarazione di nascita, contribuisca, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, all'evento tipico realizzato dall'autore della dichiarazione che altera lo stato di nascita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST. Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST.,  Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 70,  Regio Decr. Legge 15/10/1936 num. 2128 art. 18



 

Sez. 1, Sentenza n. 12456 del 03/03/2009 Cc.  (dep. 19/03/2009 ) Rv. 243743

Presidente: Silvestri G.  Estensore: Barbarisi M.  Relatore: Barbarisi M.  Imputato: Capaccio. P.M. Di Casola C. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Salerno, 8 luglio 2008)

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Contestazione chiusa - Applicazione dell'indulto - Conseguenze.

L'indicazione in imputazione della data iniziale e di quella finale della condotta criminosa che perdura nel tempo, nella specie di violazione degli obblighi di assistenza familiare, impedisce di tener conto della successiva protrazione della condotta al fine di escludere l'applicazione dell'indulto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST. Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.,  Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29701 del 2008 Rv. 240750, N. 43973 del 2008 Rv. 242228



 

Sez. 6, Sentenza n. 7321 del 11/02/2009 Ud.  (dep. 19/02/2009 ) Rv. 242920

Presidente: Agro' A.  Estensore: Citterio C.  Relatore: Citterio C.  Imputato: Morgera. P.M. Di Casola C. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 2 Dicembre 2005)

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Reato permanente - Modalità di contestazione con l'individuazione della data d'inizio della condotta - Cessazione della permanenza - Prescrizione - Decorrenza - Indicazione.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la condotta è contestata con l'individuazione della sola data d'inizio, deve ritenersi che il reato è permanente e il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non dalla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, ovvero da quella del formale esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST. Cod. Pen. art. 158 CORTE COST. Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4171 del 1999 Rv. 214045, N. 2843 del 2004 Rv. 228330, N. 7191 del 2004 Rv. 228601, N. 43793 del 2008 Rv. 242228

Massime precedenti Vedi: N. 11221 del 1997 Rv. 209983, N. 7878 del 1999 Rv. 214541



 

Sez. 6, Sentenza n. 26594 del 06/02/2009 Ud.  (dep. 26/06/2009 ) Rv. 244457

Presidente: Lattanzi G.  Estensore: Milo N.  Relatore: Milo N.  Imputato: P.G. in proc. P. e altro. P.M. Selvaggi E. (Diff.)

(Rigetta, App. Torino, 31 gennaio 2006)

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - "Mobbing" nei confronti del lavoratore dipendente - Configurabilità del reato - Condizioni.

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato in relazione alle vessazioni subite dalla dipendente ad opera di un dirigente di una azienda di grandi dimensioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2609 del 1997 Rv. 207527, N. 10090 del 2001 Rv. 218201, N. 33624 del 2007 Rv. 237439, N. 27469 del 2008 Rv. 240337



 

Sez. 6, Sentenza n. 331 del 04/12/2008 Cc.  (dep. 08/01/2009 ) Rv. 242909

Presidente: De Roberto G.  Estensore: De Roberto G.  Relatore: De Roberto G.  Imputato: P.O. in proc. Marchenko. P.M. Di Casola C. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, G.u.p.Trib. Roma, 20 Marzo 2007)

597005 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO - BIGAMIA - IN GENERE - Persona offesa dal reato - Individuazione - Criteri.

In tema di bigamia, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 556, comma primo, cod. pen., la persona offesa dal reato è il primo coniuge del bigamo, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma della stessa disposizione sono persone offese tanto il primo quanto il secondo coniuge, poichè quest'ultimo, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è al tempo stesso vittima dell'inganno posto in essere dall'altro coniuge, con la conseguenza che in tal caso sia il primo che il secondo coniuge del bigamo sono titolari del diritto di istanza ai sensi dell'art. 10 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 10 Cod. Pen. art. 556 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 275 del 1965 Rv. 99497



 

Sez. 6, Sentenza n. 6575 del 18/11/2008 Ud.  (dep. 16/02/2009 ) Rv. 243529

Presidente: Lattanzi G.  Estensore: Milo N.  Relatore: Milo N.  Imputato: Gioiello. P.M. Monetti V. (Conf.)

(Rigetta, App. Catanzaro, 17 gennaio 2007)

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Mancato versamento dell'assegno stabilito in sede di divorzio per i figli - Configurabilità del reato di cui all'art. 570 cod. pen. o 12 sexies L. n. 898 del 1970 - Condizioni.

A differenza dell'art. 12 sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione ai figli (senza limitazione di età) affidati al coniuge divorziato dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto, l'art. 570, comma secondo n. 2 cod. pen. appresta tutela penale alla violazione dei genitori dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno. Ne consegue che, nel caso in cui la mancata corresponsione da parte dell'obbligato dell'assegno fissato dal giudice in sede di divorzio per il mantenimento del figlio minore privi costui dei mezzi di sussistenza, tale condotta deve essere inquadrata nel paradigma dell'art. 507, comma secondo cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7824 del 2000 Rv. 220572

Massime precedenti Vedi: N. 11005 del 2001 Rv. 218616, N. 3426 del 2008 Rv. 242680



 

Sez. 6, Sentenza n. 2736 del 13/11/2008 Ud.  (dep. 21/01/2009 ) Rv. 242854

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Paoloni G.  Relatore: Paoloni G.  Imputato: Lupo. P.M. Monetti V. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 14 Febbraio 2008)

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Assegno per il mantenimento di figli minori stabilito in sede di separazione dei coniugi - Minori assistiti economicamente da terzi - Configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Sussistenza.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 715 del 2004 Rv. 228262, N. 20636 del 2007 Rv. 236619

Massime precedenti Vedi: N. 57 del 2003 Rv. 222972, N. 26725 del 2003 Rv. 225875



 

Sez. 6, Sentenza n. 2736 del 13/11/2008 Ud.  (dep. 21/01/2009 ) Rv. 242853

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Paoloni G.  Relatore: Paoloni G.  Imputato: Lupo. P.M. Monetti V. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 14 Febbraio 2008)

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Impossibilità di adempiere - Onere di allegazione a carico dell'interessato - Sussistenza.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9283 del 1988 Rv. 179189, N. 4152 del 1990 Rv. 187313, N. 1283 del 1999 Rv. 216826, N. 10085 del 2005 Rv. 231453



 

Sez. 6, Sentenza n. 2736 del 13/11/2008 Ud.  (dep. 21/01/2009 ) Rv. 242855

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Paoloni G.  Relatore: Paoloni G.  Imputato: Lupo. P.M. Monetti V. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 14 Febbraio 2008)

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - "Mezzi di sussistenza " - Nozione - Rapporti con la nozione civilistica di mantenimento - Differenze - Capacità economica del soggetto obbligato - Rilevanza - Criteri.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - diversa dalla più ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.



 

Sez. 6, Sentenza n. 2736 del 13/11/2008 Ud.  (dep. 21/01/2009 ) Rv. 242856

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Paoloni G.  Relatore: Paoloni G.  Imputato: Lupo. P.M. Monetti V. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 14 Febbraio 2008)

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - In danno di più familiari conviventi - Unità o pluralità di reati - Pluralità di reati.

La condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST. Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST. Cod. Pen. art. 570 com. 1 CORTE COST. Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8413 del 2008 Rv. 238468



 

Massime successive: Vedi

Sez. 6, Sentenza n. 3426 del 05/11/2008 Ud.  (dep. 26/01/2009 ) Rv. 242680

Presidente: Di Virginio A.  Estensore: Milo N.  Relatore: Milo N.  Imputato: Cattozzo. P.M. Galasso A. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 23 gennaio 2007)

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Obbligo di corrispondere l'assegno divorzile all'ex coniuge - Reato previsto dall'art. 12 sexies L. n. 898 del 1970 - Elementi costitutivi - Indicazione.

In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies della L. 1° dicembre 1970, n. 898, si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7824 del 2000 Rv. 220572, N. 11005 del 2001 Rv. 218616

Massime precedenti Vedi: N. 7910 del 2000 Rv. 217076, N. 37079 del 2007 Rv. 237443