Corte Suprema di Cassazione
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ItalGiureWeb - 21/12/09 19:21:47
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Sez. 5, Sentenza n. 46528 del 02/12/2008 Ud.  (dep. 17/12/2008 ) Rv. 242604

Presidente: Nardi D.  Estensore: Dubolino P.  Relatore: Dubolino P.  Imputato: Parlato e altri. P.M. Di Casola C. (Diff.)

(Annulla ai soli effetti civili, App. Firenze, 18 gennaio 2008)

603018 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA - Effettiva lesione del bene tutelato - Necessità - Esclusione - Idoneità della minaccia a incutere timore - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione del reato di minaccia (art. 612 cod. pen.), non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito - che aveva escluso il contenuto intimidatorio delle seguenti espressioni rivolte ad alcuni giocatori di una squadra di calcio e contenute in una lettera anonima, pubblicata su un quotidiano sportivo: "ci hanno sempre dipinto come un gruppo violento che negli ultimi anni è maturato. Per l'amore della maglia ... siamo disposti a tornare indietro. Non metteteci alla prova. Fiduciosi nella vostra intelligenza, per l'ultima volta vi salutiamo" - ritenendo che fossero volte non tanto ad intimidire i calciatori, quanto ad esternare il malcontento della tifoseria nei confronti di alcuni di essi, adoperando il linguaggio colorito che sarebbe "prassi costante" nel mondo calcistico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612

Massime precedenti Conformi: N. 3234 del 1982 Rv. 152957, N. 4575 del 1985 Rv. 169159, N. 14628 del 1999 Rv. 216321

Massime precedenti Vedi: N. 4633 del 2004 Rv. 228064, N. 8251 del 2006 Rv. 233226



 

Sez. 5, Sentenza n. 46528 del 02/12/2008 Ud.  (dep. 17/12/2008 ) Rv. 242603

Presidente: Nardi D.  Estensore: Dubolino P.  Relatore: Dubolino P.  Imputato: Parlato e altri. P.M. Di Casola C. (Diff.)

(Annulla ai soli effetti civili, App. Firenze, 18 gennaio 2008)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Scritto anonimo - Esimente del diritto di cronaca - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: pubblicazione di una lettera anonima in un quotidiano sportivo.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso, in riforma di quella di condanna pronunciata in primo grado, la responsabilità a titolo di artt. 595 e 57 cod. pen., di due soggetti, rispettivamente nella qualità di giornalista e direttore di un quotidiano sportivo, per avere pubblicato, il primo, e omesso di controllare, il secondo, un articolo in cui si riportava senza commento una lettera inviata da un non meglio identificato "direttivo ultras Spezia", contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei giocatori della squadra di calcio di La Spezia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5545 del 1992 Rv. 190091

Massime precedenti Vedi: N. 92785 del 1998 Rv. 183523, N. 12024 del 1999 Rv. 215037, N. 3597 del 2008 Rv. 238872, N. 4496 del 2008 Rv. 239158



 

Sez. 4, Sentenza n. 48292 del 27/11/2008 Ud.  (dep. 29/12/2008 ) Rv. 242390

Presidente: Mocali P.  Estensore: Bricchetti R.  Relatore: Bricchetti R.  Imputato: Desana e altri. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 16 gennaio 2008)

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Colpa medica - Posizione di garanzia - Psichiatra - Fattispecie.

Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l'obbligo - quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie - di apprestare specifiche cautele. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità del primario e dei medici del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per omicidio colposo in danno di un paziente che, ricoveratosi volontariamente con divieto di uscita senza autorizzazione, si era allontanato dal reparto dichiarando all'infermiera di volersi recare a prendere un caffè al distributore automatico situato al piano superiore, ed ivi giunto si era suicidato gettandosi da una finestra).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2 Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Legge 15/05/1978 num. 180 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10430 del 2004 Rv. 227876, N. 10795 del 2008 Rv. 238957



Annotata

Sez. 5, Sentenza n. 46509 del 27/11/2008 Ud.  (dep. 17/12/2008 ) Rv. 242615

Presidente: Marasca G.  Estensore: Sandrelli GG.  Relatore: Sandrelli GG.  Imputato: Quilici e altri. P.M. Cedrangolo O. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Venezia, 6 maggio 2008)

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Riprese fotografiche di un domicilio privato in cui si svolge abitualmente la vita della persona, pur in assenza di quest'ultima - Integrazione del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen..

Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che consenta ai giornalisti di introdursi nell'abitazione di un soggetto privato, in assenza di quest'ultimo, e di effettuare riprese fotografiche - successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni televisive - dei locali e delle cose ivi contenute. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità penale - a titolo del reato di cui all'art. 615 bis oltre che a quello di cui all'art. 323 cod. pen. - di un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva introdotto i cronisti nell'abitazione di un soggetto nei confronti del quale aveva eseguito una misura cautelare, contravvenendo ad ordini superiori che autorizzavano le sole riprese esterne dell'abitazione in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9016 del 1995 Rv. 203156, N. 25666 del 2003 Rv. 225333, N. 36032 del 2008 Rv. 241587, N. 40577 del 2008 Rv. 241213, N. 44156 del 2008 Rv. 241745



 

Sez. 5, Sentenza n. 46133 del 26/11/2008 Cc.  (dep. 15/12/2008 ) Rv. 242000

Presidente: Ambrosini G.  Estensore: Ferrua G.  Relatore: Ferrua G.  Imputato: P.G. in proc. Gallozza e altro. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, Trib. Sassari, 6 novembre 2007)

603052 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Aggravante dell'uso di un'arma - Ritenuta equivalenza dell'aggravante con le attenuanti generiche - Applicabilità delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace - Esclusione.

Il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, lett. b), D.Lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) non si applica al delitto di lesioni volontarie aggravato a norma dell'art. 585, comma primo, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto della concessione di attenuanti, in quanto esso non appartiene alla competenza del giudice di pace, condizione necessaria per l'applicabilità delle sanzioni previste per i reati rimessi alla cognizione di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST. Cod. Pen. art. 582 CORTE COST. Cod. Pen. art. 585

Massime precedenti Conformi: N. 22830 del 2004 Rv. 228825, N. 47205 del 2004 Rv. 231091



 

Sez. 3, Sentenza n. 47444 del 20/11/2008 Ud.  (dep. 22/12/2008 ) Rv. 241801

Presidente: Vitalone C.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Karsai. P.M. Ciampoli L. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Torino, 21 Aprile 2008)

603021 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ - Aggravante della minore età - Applicabilità dell'art. 47 cod. pen. - Esclusione - Estensibilità della regola di cui all'art. 609 sexies cod. pen. - Esclusione.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 600, comma terzo, cod. pen., è necessario che il colpevole sia a conoscenza della minore età della persona offesa, in quanto non è applicabile al delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù né l'art. 609 sexies cod. pen. né l'art. 47 cod. pen., trattandosi di fatto non previsto dalla legge come delitto colposo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47 Cod. Pen. art. 600 Cod. Pen. art. 600 com. 3 Cod. Pen. art. 609 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32235 del 2007 Rv. 237654



 

Sez. 5, Sentenza n. 46128 del 13/11/2008 Cc.  (dep. 15/12/2008 ) Rv. 241999

Presidente: Colonnese A.  Estensore: Rotella M.  Relatore: Rotella M.  Imputato: P.M. in proc. Ingrassia. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Salerno, 7 maggio 2008)

603021 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ - Sfruttamento di immigrato clandestino - Approfittamento dello stato di necessità - Sussistenza.

Integra il delitto di riduzione in schiavitù mediante approfittamento dello stato di necessità altrui, la condotta di chi approfitta della mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero, imponendogli condizioni di vita abnormi e sfruttandone le prestazioni lavorative al fine di conseguire il saldo del debito da questi contratto con chi ne ha agevolato l'immigrazione clandestina.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600

Massime precedenti Vedi: N. 3368 del 2005 Rv. 231113, N. 4012 del 2006 Rv. 233600, N. 2841 del 2007 Rv. 236022



Annotata

Massime successive: Conformi

Sez. 5, Sentenza n. 44751 del 12/11/2008 Ud.  (dep. 01/12/2008 ) Rv. 242224

Presidente: Ambrosini G.  Estensore: Ferrua G.  Relatore: Ferrua G.  Imputato: Sorrentino e altro. P.M. Galasso A. (Conf.)

(Rigetta, App. Napoli, 14 Febbraio 2007)

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli art. 581 e 582 cod. pen. - Dolo eventuale - Sufficienza - Fattispecie.

Il delitto di omicidio preterintenzionale può configurarsi, con riguardo all'elemento psicologico, anche quando gli "atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli art. 581 e 582 cod. pen.," dai quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale e non diretto. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, a titolo di concorso in omicidio preterintenzionale, oltre che in rapina, di due soggetti i quali avevano concordato con un terzo, resosi autore materiale del fatto, un furto con strappo, da questi poi realizzato con violenza alla persona della vittima che, avendo opposto resistenza, era stata trascinata per alcuni metri così riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4904 del 1989 Rv. 180966

Massime precedenti Vedi: N. 4793 del 1988 Rv. 178180, N. 17687 del 1989 Rv. 182907, N. 6403 del 1990 Rv. 184229, N. 3262 del 1999 Rv. 213028, N. 21056 del 2004 Rv. 229113, N. 21039 del 2005 Rv. 231770, N. 35369 del 2007 Rv. 237685

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3571 del 1996 Rv. 204167



 

Sez. 5, Sentenza n. 43759 del 06/11/2008 Cc.  (dep. 21/11/2008 ) Rv. 241676

Presidente: Calabrese RL.  Estensore: Marasca G.  Relatore: Marasca G.  Imputato: P.G. in proc. Houk. P.M. Montagna A. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, Giud.pace Recanati, 21 Settembre 2007)

603052 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Uso di catena di ferro - Aggravante del fatto commesso con arma - Sussistenza.

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di una catena di ferro, rientrando la stessa nella nozione d'arma impropria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST. Cod. Pen. art. 585 com. 2 n. 2,  Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6990 del 1976 Rv. 133840, N. 11687 del 1982 Rv. 156526, N. 8548 del 1984 Rv. 166108, N. 4785 del 1985 Rv. 169229



 

Sez. 5, Sentenza n. 43753 del 06/11/2008 Cc.  (dep. 21/11/2008 ) Rv. 241674

Presidente: Calabrese RL.  Estensore: Marasca G.  Relatore: Marasca G.  Imputato: P.M. in proc. Bertacci. P.M. Meloni VD. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Bologna, 12 Luglio 2007)

603052 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Utilizzo di una spranga di ferro - Aggravante dell'uso d'arma - Sussistenza.

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una spranga di ferro, essendo questa un'arma impropria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST. Cod. Pen. art. 585 com. 2 n. 2,  Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1543 del 1984 Rv. 162758, N. 3963 del 1985 Rv. 168878



 

Sez. 1, Sentenza n. 47739 del 06/11/2008 Ud.  (dep. 23/12/2008 ) Rv. 242484

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Siotto MC.  Relatore: Siotto MC.  Imputato: Giuliani. P.M. Montagna A. (Conf.)

(Rigetta, App. Firenze, 26 Febbraio 2008)

603018 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA - Reato di pericolo - Concreta intimidazione della persona offesa - Necessità - Esclusione.

Il delitto di minaccia è reato di pericolo che non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612

Massime precedenti Conformi: N. 14628 del 1999 Rv. 216321, N. 4633 del 2004 Rv. 228064



 

Sez. 5, Sentenza n. 45509 del 04/11/2008 Ud.  (dep. 09/12/2008 ) Rv. 242102

Presidente: Calabrese RL.  Estensore: Sandrelli GG.  Relatore: Sandrelli GG.  Imputato: Battistini e altro. P.M. Fraticelli M. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Perugia, 29 febbraio 2008)

603026 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIVELAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O INDUSTRIALI - Momento consumativo - Individuazione - Prova.

Il delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali si perfeziona nel momento in cui il possessore della scoperta o invenzione la impiega a proprio profitto senza autorizzazione del legittimo titolare. (La Corte ha precisato al riguardo che la presentazione del disegno industriale all'Ufficio dei brevetti e dei marchi costituisce prova adeguata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 623

Massime precedenti Vedi: N. 14258 del 1977 Rv. 137279, N. 8944 del 2000 Rv. 216720, N. 25174 del 2005 Rv. 231912



Annotata

Sez. 4, Sentenza n. 47380 del 29/10/2008 Ud.  (dep. 19/12/2008 ) Rv. 242827

Presidente: Campanato G.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Pilato e altri. P.M. D'Ambrosio V. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Caltanissetta, 11 ottobre 2007)

603080 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIÙ PERSONE - Unificazione "ex lege" - Rilevanza ai fini della prescrizione - Esclusione.

Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam", sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST. Cod. Pen. art. 589 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 5761 del 1982 Rv. 154166, N. 12472 del 2000 Rv. 217947



 

Sez. 5, Sentenza n. 44701 del 29/10/2008 Cc.  (dep. 01/12/2008 ) Rv. 242588

Presidente: Ambrosini G.  Estensore: Ferrua G.  Relatore: Ferrua G.  Imputato: P.M. in proc. Caruso. P.M. Galati G. (Conf.)

(Rigetta, App. Palermo, 14 luglio 2008)

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Ripresa, attraverso l'uso di due fotocamere installate all'interno della propria abitazione, dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso - Integrazione del delitto di cui all'art. 615 bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

Non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) nel caso in cui il soggetto attivo effettui, attraverso l'uso di telecamere installate all'interno della propria abitazione, riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis cod. pen., la quale concerne, sia che si tratti di "domicilio", di "privata dimora" o "appartenenze di essi", una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis

Massime precedenti Vedi: N. 5591 del 2006 Rv. 236120, N. 37530 del 2006 Rv. 235027, N. 39827 del 2006 Rv. 234960



 

Sez. 1, Sentenza n. 45466 del 28/10/2008 Ud.  (dep. 09/12/2008 ) Rv. 242332

Presidente: Silvestri G.  Estensore: Corradini G.  Relatore: Corradini G.  Imputato: P.G. in proc. Caleffi e altro. P.M. Meloni VD. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Milano, 13 dicembre 2007)

603072 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - Condizionata - Configurabilità - Occasionalità del momento di consumazione del reato - Esclusione dell'aggravante - Condizioni.

La circostanza aggravante della premeditazione va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse stata correttamente negata la sussistenza della premeditazione nel caso di un'infermiera che aveva volontariamente provocato, in tempi diversi, la morte di più pazienti mediante iniezioni di aria nelle vene, individuando le singole vittime in modo casuale ed approfittando delle circostanze favorevoli di volta in volta presentatesi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3

Massime precedenti Conformi: N. 1357 del 1996 Rv. 203823



 

Sez. 3, Sentenza n. 46203 del 23/10/2008 Ud.  (dep. 16/12/2008 ) Rv. 241787

Presidente: De Maio G.  Estensore: Amoresano S.  Relatore: Amoresano S.  Imputato: Marchini ed altro. P.M. Di Popolo A. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Roma, 2 Maggio 2008)

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Trattamento illecito di dati personali - Codice della "privacy" - Numero d'utenza cellulare - È tale.

In tema di tutela penale della "privacy", ai fini della configurabilità del reato d'illecito trattamento di dati (art. 167, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), tra i "dati personali" definiti dall'art. 4, comma primo, lett. b), del citato decreto rientra anche il numero di utenza cellulare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/11/2001 num. 467,  Decreto Legisl. 28/11/2001 num. 467 art. 13,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 31/12/1996 num. 675 CORTE COST.,  Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28680 del 2004 Rv. 229465, N. 16145 del 2008 Rv. 239898



 

Massime successive: Vedi

Sez. 4, Sentenza n. 45698 del 22/10/2008 Ud.  (dep. 10/12/2008 ) Rv. 241759

Presidente: Morgigni A.  Estensore: D'Isa C.  Relatore: D'Isa C.  Imputato: P.M. in proc. Fonnesu. P.M. Iannelli M. (Conf.)

(Annulla con rinvio, G.u.p.Trib. Sassari, 12 Dicembre 2003)

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Annegamento nella piscina del cliente di un albergo - Omesso impedimento dell'accesso all'impianto in assenza del bagnino - Responsabilità del direttore dell'albergo - Sussistenza.

Integra il reato di omicidio colposo la condotta del direttore di un albergo che non inibisca materialmente ai clienti l'accesso alla piscina negli orari in cui non è garantito il servizio di salvataggio, ma si limiti ad esporre il regolamento di utilizzo della medesima contenente un divieto in tal senso, qualora degli ospiti vi anneghino facendo il bagno nell'orario non consentito. (In motivazione la Corte ha precisato che l'avventato comportamento dei clienti doveva ritenersi prevedibile dal direttore dell'albergo, che dunque non poteva ritenere assolto l'obbligo connesso alla sua posizione di garanzia attraverso l'affidamento nella scrupolosa osservanza del regolamento della piscina da parte dei medesimi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 bis Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11244 del 1980 Rv. 146409, N. 2600 del 1986 Rv. 172311, N. 9234 del 1988 Rv. 179163, N. 36728 del 2004 Rv. 229680, N. 27396 del 2005 Rv. 232010, N. 4462 del 2006 Rv. 233244, N. 13939 del 2008 Rv. 239593



 

Sez. 5, Sentenza n. 46454 del 22/10/2008 Ud.  (dep. 17/12/2008 ) Rv. 241966

Presidente: Amato A.  Estensore: Oldi P.  Relatore: Oldi P.  Imputato: Polimeni e altri. P.M. D'Angelo G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 8 gennaio 2007)

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Trattamento illecito di dati personali - Reato previsto dall'art. 35 della L. n. 675 del 1996 - Clausola limitativa di cui all'art. 5, comma terzo, D.Lgs. n. 196 del 2003 - Applicabilità - Sussiste.

Il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 35 L. 31 dicembre 1996, n. 675, oggi art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) non è integrato se il trattamento dei dati avvenga per fini esclusivamente personali, senza una loro diffusione o destinazione ad una comunicazione sistematica.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 CORTE COST.,  Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167 CORTE COST. PENDENTE Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5728 del 2005 Rv. 230834

Massime precedenti Vedi: N. 28680 del 2004 Rv. 229465, N. 30134 del 2004 Rv. 229472, N. 16145 del 2008 Rv. 239898, N. 38406 del 2008 Rv. 241381



 

Sez. 5, Sentenza n. 44155 del 21/10/2008 Ud.  (dep. 26/11/2008 ) Rv. 241689

Presidente: Marasca G.  Estensore: Di Tomassi M.  Relatore: Di Tomassi M.  Imputato: Notaro Sirianni. P.M. Martusciello V. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 6 Dicembre 2007)

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Aborto colposo e omicidio colposo - Criteri distintivi.

In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo consiste nell'inizio del travaglio e, dunque, nell'autonomia del feto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Legge 22/05/1978 num. 194 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4090 del 1979 Rv. 141886, N. 6476 del 1979 Rv. 142535

Massime precedenti Vedi: N. 46945 del 2004 Rv. 229255, N. 46945 del 2004 Rv. 229256



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 44156 del 21/10/2008 Ud.  (dep. 26/11/2008 ) Rv. 241745

Presidente: Marasca G.  Estensore: Di Tomassi M.  Relatore: Di Tomassi M.  Imputato: P.C. in proc. Gottardi. P.M. Martusciello V. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Trento, 16 Gennaio 2008)

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Riprese finalizzate esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, ancorché pertinenti a privata abitazione, siano di fatto non protetti dalla vista degli estranei - Integrazione del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

Il reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. (interferenze illecite nella vita privata) non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei. (Nella specie si trattava di impianto di videosorveglianza installato sul balcone della propria abitazione e idoneo a riprendere aree comuni, non recintate, non intercluse allo sguardo degli estranei e di comproprietà dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis

Massime precedenti Vedi: N. 35947 del 2001 Rv. 220206, N. 6962 del 2003 Rv. 223733, N. 25666 del 2003 Rv. 225333, N. 16189 del 2005 Rv. 233590, N. 1766 del 2008 Rv. 239098, N. 40577 del 2008 Rv. 241213



 

Sez. 5, Sentenza n. 44522 del 21/10/2008 Ud.  (dep. 28/11/2008 ) Rv. 242780

Presidente: Marasca G.  Estensore: Vessichelli M.  Relatore: Vessichelli M.  Imputato: Favaran e altri. P.M. Martusciello V. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 29 febbraio 2008)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Cronaca giudiziaria - Fatto emergente da un processo - Limiti del diritto di cronaca - Diffusione della notizia del processo - Differenze.

In tema di diffamazione a mezzo della stampa, nel caso di cronaca giudiziaria, il giornalista che riporti un fatto emergente da un processo come fatto realmente accaduto ha il dovere di effettuare i necessari controlli di veridicità circa il fatto stesso e, se si limita alla diffusione della notizia dell'adozione di un provvedimento giudiziario, deve accertare la reale sussistenza del provvedimento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15643 del 2005 Rv. 232134, N. 7333 del 2008 Rv. 239163



 

Sez. 5, Sentenza n. 42031 del 17/10/2008 Ud.  (dep. 11/11/2008 ) Rv. 242329

Presidente: Marasca G.  Estensore: Palla S.  Relatore: Palla S.  Imputato: P.G. in proc. Broglia. P.M. Cedrangolo O. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Genova, 13 Dicembre 2007)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Immunità "ex" artt. 68, comma primo, e 122, comma quarto, Cost. - Limiti.

L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., così come quella riconosciuta ai consiglieri regionali in virtù dell'art. 122, comma quarto, Cost. è limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni anche se svolte in forme non tipiche o "extra moenia", purchè identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente nè la comunanza di argomenti, nè un mero contesto politico cui possano riferirsi. (Fattispecie in cui una precedente interrogazione di un componente di un Consiglio regionale, con la quale era stato criticato l'insediamento di un impianto di piscicoltura, è stata ritenuta semplice "occasione" per una conferenza stampa, utilizzata per insinuare sospetti sulla complessiva affidabilità della società di gestione dell'impianto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68 com. 1 Costituzione art. 122 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2247 del 2005 Rv. 231269, N. 30255 del 2005 Rv. 232028



 

Sez. 5, Sentenza n. 42029 del 17/10/2008 Cc.  (dep. 11/11/2008 ) Rv. 242321

Presidente: Marasca G.  Estensore: Fumo M.  Relatore: Fumo M.  Imputato: Balducci e altri. P.M. Cedrangolo O. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Milano, 1 Aprile 2008)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Diritto di critica commerciale - Limiti.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica espresso nell'ambito della concorrenza commerciale non può trascendere in atti di concorrenza sleale, incontrando il limite di cui all'art. 2598, n. 2 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST. Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5945 del 1982 Rv. 154269



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 41311 del 15/10/2008 Ud.  (dep. 05/11/2008 ) Rv. 242328

Presidente: Nardi D.  Estensore: Calabrese RL.  Relatore: Calabrese RL.  Imputato: La Rocca. P.M. Fraticelli M. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 18 Marzo 2008)

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Nozione di violenza - Condotta impeditiva della libertà di movimento del soggetto passivo - Fattispecie.

In tema di delitto di violenza privata, integra l'elemento della violenza la condotta che impedisca il libero movimento del soggetto passivo, ponendolo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità di altri, compreso l'agente. (Nel caso di specie, l'agente, nell'ambito di una manifestazione di protesta, aveva impedito al guidatore di un'autovettura di procedere liberamente, ostacolandone la marcia; in motivazione, la S.C. ha escluso, ai fini della sussistenza del reato, la necessità che l'agente abbia procurato danni all'autoveicolo o abbia rivolto minacce al conducente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Massime precedenti Conformi: N. 1195 del 1998 Rv. 211230, N. 3403 del 2003 Rv. 228063



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 43189 del 09/10/2008 Ud.  (dep. 19/11/2008 ) Rv. 241425

Presidente: Lupo E.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Tarquini. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)

(Rigetta, App. Perugia, 23 Ottobre 2007)

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Reato di detenzione di materiale pornografico - Condotte di procacciamento e detenzione - Concorso tra le stesse - Possibilità - Esclusione.

In tema di reato di detenzione di materiale pornografico, le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, sì che non possono concorrere tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 quater

Massime precedenti Vedi: N. 41067 del 2007 Rv. 238079



 

Massime successive: Difformi

Sez. 6, Sentenza n. 39290 del 08/10/2008 Cc.  (dep. 21/10/2008 ) Rv. 242684

Presidente: Agro' A.  Estensore: Ippolito F.  Relatore: Ippolito F.  Imputato: Peparaio. P.M. Selvaggi E. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 11 luglio 2008)

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Fatto commesso da soggetto autorizzato, con finalità estranee a quelle di ufficio - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.

Non commette il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico il soggetto il quale, avendo titolo per accedere al sistema, se ne avvalga per acquisire informazioni per finalità estranee a quelle di ufficio, ferma restando la sua responsabilità per i diversi reati eventualmente configurabili, ove le suddette finalità vengano poi effettivamente realizzate. (Fattispecie in cui è stato contestato il concorso nel delitto di abusiva introduzione nel sistema informatico del C.E.D. della Corte di Cassazione da parte di ignoti pubblici ufficiali, i quali avrebbero fornito all'indagato, addetto alla cancelleria della Corte, informazioni riservate sullo stato di alcuni procedimenti pendenti, al fine di avvantaggiare la posizione processuale o detentiva di taluni imputati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter Cod. Pen. art. 416 bis Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Conformi: N. 2534 del 2008 Rv. 239105, N. 26797 del 2008 Rv. 240497

Massime precedenti Difformi: N. 12732 del 2000 Rv. 217743, N. 37322 del 2008 Rv. 241202

Massime precedenti Vedi: N. 11689 del 2007 Rv. 236221



 

Massime successive: Vedi

Sez. 6, Sentenza n. 40577 del 01/10/2008 Ud.  (dep. 30/10/2008 ) Rv. 241213

Presidente: Milo N.  Estensore: Ippolito F.  Relatore: Ippolito F.  Imputato: Apparuti. P.M. Iacoviello FM. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Bologna, 4 Marzo 2008)

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Reato di interferenze illecite nella vita privata - Ripresa fotografica di persone in luogo di privata dimora visibile dall'esterno - Integrazione del reato - Esclusione - Fattispecie.

La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615-bis, cod. pen., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza. (Fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall'esterno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614 Cod. Pen. art. 615 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25666 del 2003 Rv. 225333, N. 16189 del 2005 Rv. 233590, N. 39827 del 2006 Rv. 234960, N. 1766 del 2008 Rv. 239098



 

Sez. 4, Sentenza n. 40243 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 28/10/2008 ) Rv. 241478

Presidente: Morgigni A.  Estensore: Amendola A.  Relatore: Amendola A.  Imputato: Falcioni ed altri. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, App. Roma, 27 Gennaio 2005)

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Insidia presente in un immobile - Mancata adozione delle cautele necessarie a rendere palese l'insidia - Morte dell'inquilino a causa della mancata visibilità dell'insidia - Responsabilità del proprietario e del soggetto addetto alla manutenzione dell'immobile - Sussistenza.

Integra il reato di omicidio colposo la condotta dell'amministratore della società proprietaria di uno stabile e del soggetto incaricato della manutenzione del medesimo i quali omettano di predisporre le cautele necessarie a rendere palese un'insidia presente nell'immobile, la cui mancata visibilità determini la caduta di uno degli inquilini cagionandone la morte. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur non operando agli effetti penali il disposto di cui all'art. 2051 cod. civ., in assenza di specifiche norme cautelari la pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST. Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34620 del 2003 Rv. 228403, N. 11361 del 2006 Rv. 233663, N. 13943 del 2008 Rv. 239594



 

Sez. 5, Sentenza n. 43380 del 26/09/2008 Ud.  (dep. 20/11/2008 ) Rv. 242188

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Dubolino P.  Relatore: Dubolino P.  Imputato: De Marco. P.M. Delehaye E. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Lamezia Terme, 9 Gennaio 2008)

603018 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA - Minaccia grave - Accertamento - Modalità.

La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9314 del 1990 Rv. 184724

Massime precedenti Vedi: N. 277 del 1966 Rv. 101788



 

Massime successive: Difformi, Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 44148 del 25/09/2008 Ud.  (dep. 26/11/2008 ) Rv. 241806

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Federico R.  Relatore: Federico R.  Imputato: Santulli e altri. P.M. Salzano F. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, Trib. Cassino, 30 Maggio 2007)

603091 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE - In genere - Esposto nei confronti di avvocato per fatti estranei alla professione - Apertura di procedimento disciplinare - Applicabilità dell'esimente ex art. 598 cod. proc. pen..

Il giudizio disciplinare instaurato, a seguito di esposto di un privato, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nei confronti di un iscritto anche in relazione a fatti estranei all'esercizio della professione, rientra nel procedimento "ex" art. 598 cod. pen., sicché, in relazione alle offese contenute in detto esposto, è applicabile l'esimente di cui a tale norma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6544 del 1998 Rv. 212138, N. 33453 del 2008 Rv. 241393

Massime precedenti Difformi: N. 651 del 1971 Rv. 118609, N. 40725 del 2002 Rv. 223188

Massime precedenti Vedi: N. 7000 del 2002 Rv. 221388, N. 15585 del 2004 Rv. 228759, N. 33656 del 2005 Rv. 232335, N. 46864 del 2005 Rv. 233046



 

Sez. 5, Sentenza n. 41283 del 25/09/2008 Ud.  (dep. 05/11/2008 ) Rv. 241597

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Nappi A.  Relatore: Nappi A.  Imputato: Balestrini. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Rigetta, App. Trento, 19 Dicembre 2007)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Opera letteraria - Espressioni offensive gratuite rivolte a soggetto facilmente identificabile, privo di rilievo individuale nella dimensione storica e sociale rappresentata - Scriminante del diritto alla creazione letteraria - Esclusione - Ragioni.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto alla creazione letteraria non può scriminare offese gratuitamente rivolte ad un soggetto identificato o, comunque, facilmente identificabile e privo di rilievo nella dimensione storica e sociale rappresentata, in quanto non è mai lecita la rappresentazione negativa di persone che non abbiano significative responsabilità individuali; né detta individuazione è necessaria ai fini del risultato d'espressione artistica o di critica sociale, conseguibile anche con riferimenti generici o di fantasia; d'altro canto, l'esercizio del diritto di critica scrimina l'offesa, altrimenti illecita, solo nei limiti in cui essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21, con la conseguenza che rimangono ugualmente punibili le espressioni "gratuite", cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2768 del 1980 Rv. 144483, N. 2329 del 1994 Rv. 197567, N. 43451 del 2001 Rv. 220255, N. 19334 del 2004 Rv. 227754



 

Sez. 2, Sentenza n. 37710 del 24/09/2008 Cc.  (dep. 03/10/2008 ) Rv. 241456

Presidente: Pagano F.  Estensore: Iasillo A.  Relatore: Iasillo A.  Imputato: Pariota. P.M. Galati G. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib. Milano, 2 Maggio 2008)

603016 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni telefoniche - Mancata attivazione - Consumazione del reato - Sussistenza - Ragioni.

Il reato previsto dall'art. 617-bis cod. pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 bis

Massime precedenti Conformi: N. 48285 del 2004 Rv. 230515



 

Sez. 4, Sentenza n. 41029 del 24/09/2008 Ud.  (dep. 03/11/2008 ) Rv. 241476

Presidente: Brusco CG.  Estensore: Bianchi L.  Relatore: Bianchi L.  Imputato: Moschiano. P.M. De Sandro AM. (Conf.)

(Rigetta, App. L'Aquila, 24 Maggio 2000)

603046 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - Investimento di pedone in autostrada - Prevedibilità - Condizioni - Reato - Sussistenza.

Integra il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest'ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l'agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreggiata ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento. (In motivazione la Corte ha precisato che diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione dell'autostrada quale sede destinata al traffico veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di escludere l'intenzione del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento in tali condizioni non prevedibile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20027 del 2008 Rv. 240221, N. 26131 del 2008 Rv. 241004



 

Sez. 1, Sentenza n. 39293 del 23/09/2008 Ud.  (dep. 21/10/2008 ) Rv. 241339

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Cassano M.  Relatore: Cassano M.  Imputato: Di Salvo e altro. P.M. Gialanella A. (Conf.)

(Rigetta, App. Firenze, 8 gennaio 2008)

603063 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - Tentativo - Dolo - Prova in mancanza di ammissione del reo - Elementi di desumibilità.

Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi", nel delitto tentato assume valore determinante l'idoneità dell'azione che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l'evento, sicché il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST. Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 3185 del 2000 Rv. 215511



 

Sez. 5, Sentenza n. 40359 del 23/09/2008 Ud.  (dep. 29/10/2008 ) Rv. 241739

Presidente: Nardi D.  Estensore: Oldi P.  Relatore: Oldi P.  Imputato: P.C. in proc. Cibelli. P.M. Mura A. (Conf.)

(Ann. ai soli effetti civili,Trib.Latina,sez.dis.Terracina,5Marzo2008)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Divulgazione di comportamenti che, ancorché non illeciti, siano, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, suscettibili di riprovazione - Integrazione del delitto di cui all'art. 595 cod. pen..

In tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della "communis opinio". (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello aveva escluso la responsabilità dell'imputato a titolo di diffamazione per avere attribuito, comunicando con più soggetti, alla persona offesa una relazione sentimentale, in costanza di fidanzamento, con un altro uomo, ritenendo tale condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 49019 del 2004 Rv. 231279, N. 35543 del 2007 Rv. 237728



 

Sez. 3, Sentenza n. 45064 del 19/09/2008 Ud.  (dep. 04/12/2008 ) Rv. 241778

Presidente: Lupo E.  Estensore: Marini L.  Relatore: Marini L.  Imputato: Parenza. P.M. Izzo G. (Parz. Diff.)

(An.inpar.se.rinvio, App. Lecce, Sez. dist. Taranto, 17 Ottobre 2007)

603102 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA - Fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni - Procedibilità d'ufficio - Condizioni - Individuazione.

In tema di reati sessuali, la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio assume rilevanza ai fini della procedibilità d'ufficio (art. 609 septies, comma quarto, n. 3 cod. pen.) solo nei casi in cui tale qualità si ponga in relazione diretta con la condotta criminosa, ciò che si verifica quando il reato è commesso nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche ovvero quando, pur collocandosi il comportamento criminoso fuori dall'esercizio di tali funzioni, tale qualità abbia agevolato in modo diretto la commissione del reato. (Principio enunciato con riferimento alla previgente disciplina dettata dall'art. 542 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 septies Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 n. 3

Massime precedenti Conformi: N. 280 del 1979 Rv. 140754, N. 501 del 1981 Rv. 147422, N. 5167 del 1984 Rv. 164597, N. 5167 del 1984 Rv. 164598

Massime precedenti Difformi: N. 3850 del 1997 Rv. 208204

Massime precedenti Vedi: N. 8029 del 2000 Rv. 216800, N. 34818 del 2007 Rv. 237195, N. 12419 del 2008 Rv. 239839, N. 21934 del 2008 Rv. 240052, N. 28839 del 2008 Rv. 241010



Annotata

Sez. 5, Sentenza n. 44516 del 17/09/2008 Ud.  (dep. 28/11/2008 ) Rv. 242208

Presidente: Ambrosini G.  Estensore: Marasca G.  Relatore: Marasca G.  Imputato: Vasile. P.M. Monetti V. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Ass.App. Napoli, 9 gennaio 2008)

603021 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ - Elementi costitutivi - Integrale negazione della libertà - Condotta della persona che pratichi l'accattonaggio per alcune ore del giorno facendosi aiutare dal figlio minore - Non configurabilità del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - Configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia.

Non integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù la condotta posta in essere da chi pratichi l'accattonaggio per alcune ore del giorno facendosi aiutare dal figlio minore, e ciò per l'assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore ai fini di sfruttamento economico. (La Corte ha precisato che la condotta, qualora sia continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali, integra il meno grave delitto di maltrattamenti in famiglia e, ove si risolva in un isolato episodio di mendicità, la contravvenzione dell'impiego di minori nell'accattonaggio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15 Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. Cod. Pen. art. 600 Cod. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3419 del 2007 Rv. 235337

Massime precedenti Difformi: N. 32363 del 2002 Rv. 222621

Massime precedenti Vedi: N. 11376 del 1992 Rv. 192569, N. 2390 del 1996 Rv. 204369, N. 2597 del 1998 Rv. 209950, N. 197 del 2003 Rv. 223028, N. 39044 del 2004 Rv. 230130, N. 43868 del 2005 Rv. 232834, N. 4012 del 2006 Rv. 233600, N. 1090 del 2007 Rv. 235816, N. 2841 del 2007 Rv. 236023

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 261 del 1997 Rv. 206512



 

Sez. 4, Sentenza n. 40795 del 17/09/2008 Ud.  (dep. 31/10/2008 ) Rv. 241326

Presidente: Campanato G.  Estensore: Romis V.  Relatore: Romis V.  Imputato: Cecere e altri. P.M. Iannelli M. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, App. Roma, 8 novembre 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Induzione a compiere o a subire atti sessuali - Nozione.

In tema di violenza sessuale ai danni di soggetti che si trovano in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione sufficiente alla sussistenza del reato non si identifica solamente nell'attività di persuasione esercitata sulla persona offesa per convincerla a prestare il proprio consenso all'atto sessuale, bensì consiste in ogni forma di sopraffazione posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima, la quale, non risultando in grado di opporsi a causa della sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell'autore della condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2646 del 2004 Rv. 227029, N. 2215 del 2006 Rv. 233269

Massime precedenti Vedi: N. 4114 del 1997 Rv. 207328, N. 32513 del 2002 Rv. 223101, N. 47453 del 2003 Rv. 226676, N. 32971 del 2005 Rv. 232184, N. 14141 del 2007 Rv. 236202



 

Sez. 5, Sentenza n. 45801 del 17/09/2008 Ud.  (dep. 11/12/2008 ) Rv. 242207

Presidente: Ambrosini G.  Estensore: Federico R.  Relatore: Federico R.  Imputato: P.G. in proc. Fidone e altri. P.M. Monetti V. (Diff.)

(Rigetta, App. Caltanissetta, 8 gennaio 2008)

603029 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - STATO DI INCAPACITÀ PROCURATO MEDIANTE VIOLENZA - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto - Consenso del paziente all'anestesia e all'operazione chirurgica - Desumibilità dal comportamento complessivo del soggetto anche in mancanza di una espressione scritta - Non configurabilità dei reati - Fattispecie.

Il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico (anestesia e conseguente operazione chirurgica) non deve essere espresso necessariamente per iscritto e può dedursi anche dal comportamento complessivo tenuto dal paziente e dalla interpretazione datane dai prossimi congiunti. (Nella specie, i giudici di merito, con ragionamento ritenuto incensurabile dalla Suprema Corte, hanno ritenuto che la paziente, deceduta per un arresto cardiaco irreversibile in conseguenza della somministrazione di sostanze anestetiche, avesse implicitamente acconsentito ad essere sottoposta all'anestesia e all'operazione chirurgica, essendosi rifiutata di esprimere per iscritto la propria volontà esclusivamente per paura dell'intervento, ed avendo prestato collaborazione all'incannulazione della vena, mentre il marito accettava di firmare il modulo di consenso e i figli non esprimevano alcun parere contrario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50 Cod. Pen. art. 586 Cod. Pen. art. 613 Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 5639 del 1992 Rv. 190113, N. 28132 del 2001 Rv. 222579, N. 26446 del 2002 Rv. 222581, N. 11335 del 2008 Rv. 238967, N. 11335 del 2008 Rv. 238968

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2437 del 2009 Rv. 241752



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 40256 del 16/09/2008 Ud.  (dep. 28/10/2008 ) Rv. 241732

Presidente: Ambrosini G.  Estensore: Amato A.  Relatore: Amato A.  Imputato: P.O. in proc. Pilla. P.M. Fraticelli M. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Montepulciano, 21 Novembre 2007)

603096 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE - Esercizio di un diritto con modalità che, alla stregua del costume sociale e delle regole della civile convivenza, siano vessatorie, sconvenienti, irragionevoli e rappresentino espressione di iattanza e rivalsa - Fatto ingiusto altrui idoneo ad integrare l'esimente della provocazione - Fattispecie.

In tema di ingiuria, il fatto ingiusto altrui idoneo ad integrare la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen. può essere costituito anche dall'esercizio di un diritto che si svolga con modalità ,le quali, alla stregua del costume sociale e delle regole della civile convivenza, siano vessatorie, sconvenienti e rappresentino espressione di iattanza, dispetto, rivalsa. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto limitativi e umilianti gli incontri tra padre e figlia sottoposti a condizioni puntigliosamente e rigorosamente imposte dalla ex convivente, madre della bimba, la quale imponeva sempre la sua presenza o quella di altro familiare, oltre che il luogo dell'incontro costituito dall'interno dell'abitazione con videoripresa delle sequenze degli stessi e conseguente pericolo di trasformare detti incontri in un rigido rituale, ha ritenuto integrata l'esimente della provocazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594 Cod. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5111 del 1993 Rv. 195371, N. 5198 del 1994 Rv. 198020, N. 31470 del 2007 Rv. 237441, N. 3131 del 2008 Rv. 238340



 

Sez. 5, Sentenza n. 37124 del 15/07/2008 Cc.  (dep. 30/09/2008 ) Rv. 242019

Presidente: Marasca G.  Estensore: Vessichelli M.  Relatore: Vessichelli M.  Imputato: P.G. in proc. De Luca e altri. P.M. Salzano F. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Cosenza, 22 ottobre 2007)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Valutazione delle espressioni nel contesto della pubblicazione - Necessità.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, indipendentemente dalla forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, assume rilevanza la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione, realizzandosi il reato anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10372 del 1999 Rv. 214234, N. 11221 del 2000 Rv. 217228



 

Sez. 2, Sentenza n. 32358 del 11/07/2008 Ud.  (dep. 31/07/2008 ) Rv. 240637

Presidente: Esposito A.  Estensore: Ambrosio A.  Relatore: Ambrosio A.  Imputato: Mangeli e altro. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 21 Novembre 2007)

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Caratteri della minaccia - Assorbimento del reato in quello di estorsione - Esclusione - Fondamento.

Il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia proferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè a una ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610 Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8831 del 1991 Rv. 188122



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 36364 del 10/07/2008 Ud.  (dep. 23/09/2008 ) Rv. 241036

Presidente: Lupo E.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: De Pietro. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Lecce, 21 Novembre 2007)

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Disposizioni contro la pedopornografia - Reati di cui all'art. 600 ter, comma terzo e art. 600 quater, cod. pen. - Concorso formale - Sussistenza - Reati di cui all'art. 600 ter, comma quarto e 600 quater, cod. pen. - Concorso - Esclusione - Ragioni.

In tema di pornografia minorile, mentre è configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico e quello di divulgazione di notizie finalizzate allo sfruttamento di minori, diversamente il concorso è escluso tra il delitto di cessione di materiale pedopornografico e quello di detenzione dello stesso materiale, in quanto la condotta di detenzione rappresenta un antefatto non punibile rispetto a quella di cessione, rimanendo assorbita in quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15 Cod. Pen. art. 81 CORTE COST. Cod. Pen. art. 600 ter com. 3 Cod. Pen. art. 600 ter com. 4 Cod. Pen. art. 600 quater Cod. Pen. art. 600 quater

Massime precedenti Vedi: N. 20303 del 2006 Rv. 234699, N. 1814 del 2008 Rv. 238567



 

Sez. 5, Sentenza n. 43348 del 10/07/2008 Cc.  (dep. 20/11/2008 ) Rv. 241669

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Pizzuti G.  Relatore: Pizzuti G.  Imputato: P.G. in proc. Massimi. P.M. Di Popolo A. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, Giud.pace Sant'Elpidio Mare, 21 Dicembre 2006)

603052 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Uso di sassi - Aggravante del fatto commesso con armi - Sussistenza.

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di sassi, rientrando gli stessi nella nozione d'arma impropria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST. Cod. Pen. art. 585 com. 2 n. 2,  Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 503 del 1994 Rv. 196940

Massime precedenti Vedi: N. 2902 del 1995 Rv. 201048



 

Sez. 3, Sentenza n. 38406 del 09/07/2008 Ud.  (dep. 09/10/2008 ) Rv. 241382

Presidente: De Maio G.  Estensore: Onorato P.  Relatore: Onorato P.  Imputato: Fallani e altro. P.M. Consolo S. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 9 novembre 2007)

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Trattamento dei dati personali - Requisito per la sua liceità - Consenso dell'interessato - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.

Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso, salve le deroghe di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 196 del 2003, solo con il consenso espresso dell'interessato sì che, in difetto di tale requisito, lo stesso integra, laddove ne sia derivato nocumento, il reato di cui all'art. 25 D.Lgs. citato. (Fattispecie di trattamento illecito ravvisato nella comunicazione, da parte di un istituto di credito, al promissario acquirente di un immobile, di dati patrimoniali relativi alla controparte contrattuale).

Riferimenti normativi: Legge 30/06/2006 num. 196 art. 23,  Legge 30/06/2006 num. 196 art. 24,  Legge 30/06/2006 num. 196 art. 167

Massime precedenti Vedi: N. 1480 del 1999 Rv. 213307, N. 5728 del 2005 Rv. 230834, N. 16145 del 2008 Rv. 239897, N. 23086 del 2008 Rv. 240241



 

Massime successive: Vedi

Sez. 4, Sentenza n. 37992 del 09/07/2008 Ud.  (dep. 03/10/2008 ) Rv. 241028

Presidente: Campanato G.  Estensore: Romis V.  Relatore: Romis V.  Imputato: Zurigo Compagnia Assicurazioni S.a. e altri. P.M. Gialanella A. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 10 Dicembre 2004)

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Errore diagnostico del medico curante - Paziente medico - Mancata correzione dell'errore - Rilevanza - Esclusione - Reato - Sussistenza.

Integra il delitto d'omicidio colposo la condotta del medico che, a seguito di un errore diagnostico, dimette il paziente che necessitava di essere ricoverato e di essere sottoposto ad una terapia urgente e il quale, a causa di tale omissione, sia successivamente deceduto, senza che la mancata colpevole correzione dell'errore da parte dello stesso paziente, il quale ne aveva la possibilità essendo a sua volta un medico, possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la stessa condotta e l'evento, non costituendo tale ultimo comportamento un fatto eccezionale ed imprevedibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 Cod. Pen. art. 41 Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8006 del 1999 Rv. 214248, N. 10482 del 2000 Rv. 217149, N. 39637 del 2002 Rv. 222930, N. 10430 del 2004 Rv. 227876, N. 25310 del 2004 Rv. 228954, N. 27959 del 2008 Rv. 240519

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 38406 del 09/07/2008 Ud.  (dep. 09/10/2008 ) Rv. 241381

Presidente: De Maio G.  Estensore: Onorato P.  Relatore: Onorato P.  Imputato: Fallani e altro. P.M. Consolo S. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 9 novembre 2007)

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Trattamento illecito dei dati personali - Reato aggravato ex art. 35 L. n. 675 del 1996 - Reato introdotto dall'art. 167 D. Lgs. n. 196 del 2003 - Rapporto di continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di trattamento illecito di dati, sussiste continuità normativa tra il reato aggravato di cui all'art. 35, comma terzo, L. n. 675 del 1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed il reato semplice di cui al sopravvenuto art. 167, comma primo, D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), atteso che il secondo assume come elemento essenziale quel nocumento che nel primo è elemento circostanziale.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35,  Legge 30/06/2003 num. 196 art. 167

Massime precedenti Conformi: N. 28680 del 2004 Rv. 229465

Massime precedenti Vedi: N. 30134 del 2004 Rv. 229472, N. 16145 del 2008 Rv. 239898



Annotata

Massime successive: Conformi, Difformi

Sez. 5, Sentenza n. 37322 del 08/07/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 ) Rv. 241202

Presidente: Nardi D.  Estensore: Marasca G.  Relatore: Marasca G.  Imputato: P.C. in proc. Bassani. P.M. Ciampoli L. (Conf.)

(Annulla ai soli effetti civili, App. Brescia, 27 Febbraio 2007)

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Fatto commesso da un soggetto autorizzato, ma con finalità non consentite - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Commette il reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) il soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Difformi: N. 2534 del 2007 Rv. 239105, N. 26797 del 2008 Rv. 240498



Annotata

Sez. 5, Sentenza n. 37322 del 08/07/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 ) Rv. 241203

Presidente: Nardi D.  Estensore: Marasca G.  Relatore: Marasca G.  Imputato: P.C. in proc. Bassani. P.M. Ciampoli L. (Conf.)

(Annulla ai soli effetti civili, App. Brescia, 27 Febbraio 2007)

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Duplicazione dei dati contenuti nel sistema - Configurabilità del reato - Sussistenza - Reato di appropriazione indebita - Assorbimento.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica del reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen., restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15 Cod. Pen. art. 615 ter Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12732 del 2000 Rv. 217743



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 33442 del 08/07/2008 Ud.  (dep. 14/08/2008 ) Rv. 241548

Presidente: Nardi D.  Estensore: Fumo M.  Relatore: Fumo M.  Imputato: De Bortoli e altri. P.M. Ciampoli L. (Diff.)

(Rigetta, App. Milano, 28 Giugno 2007)

622003 STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA - Individuazione della persona offesa - Questione di fatto - Fattispecie.

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Individuazione del soggetto passivo - Criteri.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST. Cod. Pen. art. 120 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7839 del 1990 Rv. 184516, N. 2135 del 2000 Rv. 215476, N. 15643 del 2005 Rv. 232135



 

Massime successive: Conformi, Difformi, Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 33453 del 08/07/2008 Ud.  (dep. 14/08/2008 ) Rv. 241393

Presidente: Nardi D.  Estensore: Calabrese RL.  Relatore: Calabrese RL.  Imputato: Boschi Benedetti. P.M. Ciampoli L. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Venezia, 13 Dicembre 2007)

603091 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE - Offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense - Esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Applicabilità - Sussistenza.

L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. è applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 651 del 1971 Rv. 118609, N. 40725 del 2002 Rv. 223188

Massime precedenti Vedi: N. 6544 del 1998 Rv. 212138, N. 7000 del 2000 Rv. 221388, N. 5384 del 2003 Rv. 224662, N. 15585 del 2004 Rv. 228759, N. 33656 del 2005 Rv. 232335, N. 9071 del 2008 Rv. 239124



Annotata

Massime successive: Conformi

Sez. 5, Sentenza n. 37322 del 08/07/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 ) Rv. 241201

Presidente: Nardi D.  Estensore: Marasca G.  Relatore: Marasca G.  Imputato: P.C. in proc. Bassani. P.M. Ciampoli L. (Conf.)

(Annulla ai soli effetti civili, App. Brescia, 27 Febbraio 2007)

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Misure di sicurezza poste a protezione del sistema - Misure di carattere organizzativo - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo, che disciplinino le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Vedi: N. 12732 del 2000 Rv. 217743



 

Sez. 5, Sentenza n. 35032 del 04/07/2008 Ud.  (dep. 10/09/2008 ) Rv. 241183

Presidente: Pizzuti G.  Estensore: Di Tomassi M.  Relatore: Di Tomassi M.  Imputato: Chiesa. P.M. Cedrangolo O. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Milano, 11 Maggio 2007)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Attribuzione di un fatto falso a soggetto con reputazione già compromessa - Integrazione del delitto di diffamazione - Fondamento.

Integra il delitto di diffamazione la pubblicazione, su un quotidiano, di un articolo nel quale si attribuisca a soggetto dalla reputazione già compromessa fatti non veri che integrino un autonomo reato, in quanto anche la reputazione per alcuni aspetti compromessa può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni, irrilevante essendo con riguardo all'affermazione dell'"an" della responsabilità la quantità ovvero la gravità dell'ulteriore lesione in concreto apprezzabile, valutabile semmai ai fini della determinazione della pena e della quantificazione del danno risarcibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1481 del 1992 Rv. 189095, N. 13543 del 2002 Rv. 221381, N. 47452 del 2004 Rv. 230574

Massime precedenti Vedi: N. 7850 del 1987 Rv. 176282, N. 3389 del 2005 Rv. 231395, N. 37463 del 2005 Rv. 232324, N. 8042 del 2006 Rv. 233403, N. 46295 del 2007 Rv. 238290



 

Sez. 5, Sentenza n. 34599 del 04/07/2008 Cc.  (dep. 03/09/2008 ) Rv. 241346

Presidente: Pizzuti G.  Estensore: Di Tomassi M.  Relatore: Di Tomassi M.  Imputato: P.G. in proc. Camozzi. P.M. Meloni VD. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, Trib. Brescia, sez.dist. Salo', 8 giugno 2007)

603093 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE - Nozioni di onore e di decoro.

In tema di ingiuria, la nozione di onore è relativa alle qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato individuo, mentre quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che le due nozioni vanno unitariamente riferite al concetto di dignità della persona che trova fondamento nell'art. 2 Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594 Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4845 del 1988 Rv. 183931



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 32706 del 03/07/2008 Ud.  (dep. 05/08/2008 ) Rv. 240835

Presidente: Altieri E.  Estensore: Sarno G.  Relatore: Sarno G.  Imputato: Rizzo. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Rigetta, App. Bari, 5 Ottobre 2007)

603101 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Fatto commesso su minore di anni dieci - Omissione della formale contestazione - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati sessuali, l'omessa contestazione formale della circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter, ultimo comma, cod. pen. (fatto commesso su minori di anni dieci), non determina alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato, in quanto l'età minore della vittima rappresenta un dato obiettivo non suscettibile di sindacato nè in fatto nè in diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 ter,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6835 del 1995 Rv. 201779, N. 684 del 1999 Rv. 213818, N. 47124 del 2007 Rv. 238389

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16 del 1999 Rv. 214004, N. 18 del 2000 Rv. 216430



 

Sez. 5, Sentenza n. 31392 del 01/07/2008 Ud.  (dep. 25/07/2008 ) Rv. 241182

Presidente: Rotella M.  Estensore: Fumo M.  Relatore: Fumo M.  Imputato: P.C. in proc. Alberti. P.M. Stabile C. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Milano, 27 Settembre 2007)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Immissione via Internet di notizie relative allo scarico da parte di un'azienda di cancerogeni in un lago - Esercizio del diritto di critica - Verifica del rispetto dei limiti ad esso connessi - Necessità.

L'immissione via internet del contenuto di una denunzia presentata nei confronti di una società e relativa a scarico di cancerogeni nelle acque di un lago costituisce manifestazione del diritto di cronaca e anche di critica che spetta, ex art. 21 Cost., ad ogni individuo "uti civis" e non solo ai giornalisti o a chi svolge professionalmente attività di informazione, e che è tuttavia sottoposto all'osservanza di limiti, rappresentati dalla rilevanza sociale dell'argomento, dalla verità obbiettiva dei fatti riferiti e dal rispetto della continenza nelle espressioni utilizzate, che va accertata dal giudice di merito. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello il quale ha escluso, in riforma della sentenza di primo grado, l'esistenza del reato di diffamazione, omettendo - ancorché la persona del denunziante coincidesse con quella del diffusore della notizia, la quale non consisteva nella mera comunicazione della esistenza di una denunzia ma nella esplicitazione del contenuto e degli elementi fattuali portati a sostegno di essa - di accertare la rispondenza al vero dei fatti denunziati e di fornire al riguardo adeguata motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12807 del 2005 Rv. 231696, N. 44395 del 2005 Rv. 232877, N. 19148 del 2006 Rv. 234430, N. 25875 del 2006 Rv. 234528, N. 29383 del 2006 Rv. 235004, N. 16262 del 2008 Rv. 239832



 

Massime successive: Vedi

Sez. 4, Sentenza n. 45006 del 01/07/2008 Ud.  (dep. 03/12/2008 ) Rv. 241998

Presidente: Visconti S.  Estensore: Koverech O.  Relatore: Koverech O.  Imputato: Del Coco e altri. P.M. Di Casola C. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Lecce, sez. dist. Maglie, 28 settembre 2004)

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Annegamento in piscina di minore - Impianto inserito in un villaggio turistico - Responsabilità del legale rappresentante della società esercente il villaggio - Sussistenza.

Il legale rappresentante della società che gestisce un complesso turistico in cui è presente una piscina è titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli utilizzatori della medesima e pertanto risponde del reato di omicidio colposo nel caso di annegamento di un minore a causa della insufficiente manutenzione dell'impianto e della non predisposizione di un presidio di salvataggio continuativo durante il funzionamento dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27396 del 2005 Rv. 232010, N. 4462 del 2006 Rv. 233244

Massime precedenti Vedi: N. 45698 del 2008 Rv. 241759



 

Sez. 3, Sentenza n. 35414 del 27/06/2008 Ud.  (dep. 16/09/2008 ) Rv. 240754

Presidente: Lupo E.  Estensore: Marmo M.  Relatore: Marmo M.  Imputato: Ursu. P.M. Consolo S. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 13 Novembre 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Pena accessoria della perdita della potestà genitoriale - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In caso di condanna per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di figlia minorenne, la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale va disposta solo quando la qualità di genitore della vittima sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del predetto reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione con cui la pena accessoria era stata disposta nonostante la persona offesa non fosse più, al momento del fatto, infrasedicenne e, quindi, la qualità di genitore non costituisse circostanza aggravante del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 ter com. 1 n. 5 Cod. Pen. art. 609 novies

Massime precedenti Conformi: N. 17052 del 2006 Rv. 234143

Massime precedenti Difformi: N. 26196 del 2003 Rv. 225733

Massime precedenti Vedi: N. 34793 del 2001 Rv. 219993



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 31624 del 24/06/2008 Ud.  (dep. 29/07/2008 ) Rv. 241179

Presidente: Marasca G.  Estensore: Palla S.  Relatore: Palla S.  Imputato: Bregoli. P.M. Febbraro G. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, Giud.pace Brescia, 3 Maggio 2006)

603093 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE - Lettere del superiore gerarchico inviate al dipendente e aventi ad oggetto contestazioni di violazione di obblighi di diligenza e di assenza di professionalità e di competenza nell'esercizio del proprio ruolo - Integrazione del delitto di cui all'art. 594 cod. pen. - Esclusione.

Non integra la fattispecie del delitto di ingiuria la condotta del superiore gerarchico che invii due lettere ad un dipendente con le quali contesti la violazione degli obblighi di diligenza e l'assenza di professionalità e di competenza nell'esercizio del proprio ruolo, qualora tali contestazioni non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condotta professionale del dipendente di cui si accertino gravi inadempienze che si risolvano nella mancanza della professionalità e della competenza necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594

Massime precedenti Vedi: N. 558 del 1966 Rv. 101990, N. 12092 del 1987 Rv. 177150, N. 1866 del 1991 Rv. 189333, N. 5454 del 1997 Rv. 207780, N. 14090 del 2006 Rv. 234551, N. 29413 del 2007 Rv. 237438, N. 36077 del 2007 Rv. 237726, N. 43856 del 2007 Rv. 237974, N. 13549 del 2008 Rv. 239825, N. 16765 del 2008 Rv. 240093, N. 18799 del 2008 Rv. 239824



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 4, Sentenza n. 37077 del 24/06/2008 Ud.  (dep. 30/09/2008 ) Rv. 240962

Presidente: Licari C.  Estensore: Piccialli P.  Relatore: Piccialli P.  Imputato: Ruocco e altro. P.M. Bua FM. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, App. Firenze, 22 Febbraio 2007)

603046 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - Somministrazione di medicinali "off label" - Mancata valutazione del rischio connesso - Responsabilità del medico che li ha prescritti - Sussistenza.

Il medico che prescriva medicinali "off label" (cioè per finalità terapeutiche diverse da quelle che gli sono riconosciute) e che non agisca in via del tutto sperimentale, risponde a titolo di colpa e non di dolo delle lesioni riportate dal paziente a causa della loro somministrazione, qualora non abbia compiuto un'attenta valutazione comparativa tra i benefici perseguiti ed i rischi connessi alla particolare utilizzazione del farmaco che era possibile prevedere sulla base della situazione clinica del paziente medesimo. (Fattispecie relativa alla prescrizione di un medicinale antiepilettico nell'ambito di un terapia relativa alla cura dell'obesità, in cui il medico, nell'aumentare il dosaggio del farmaco, aveva omesso di procedere ad adeguata attività di monitoraggio del paziente e di valutare le ragioni della mancanza di una reazione positiva ai dosaggi inferiori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST. Cod. Pen. art. 582 CORTE COST. Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17499 del 2008 Rv. 240055



 

Sez. 5, Sentenza n. 30664 del 19/06/2008 Ud.  (dep. 22/07/2008 ) Rv. 240452

Presidente: Ambrosini G.  Estensore: Amato A.  Relatore: Amato A.  Imputato: Statera. P.M. Di Popolo A. (Conf.)

(Rigetta, App. Trieste, 21 Giugno 2007)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Pubblicazione di una foto in contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato e implicante valutazioni negative sulla persona effigiata - Integrazione del delitto di diffamazione.

Il consenso alla pubblicazione di una foto non vale come scriminante del delitto di diffamazione se l'immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che implichi valutazioni peculiari, anche negative sulla persona effigiata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 e 595 cod. pen., per avere pubblicato sulla prima pagina del giornale un articolo dal titolo "Terapeuti a quattro zampe" corredato della foto di una minore in compagnia di un gatto, lasciando intendere che la bimba fosse sottoposta a trattamento terapeutico per autismo o handicap psicomotorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50 Cod. Pen. art. 57 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6032 del 1980 Rv. 145281, N. 8374 del 1993 Rv. 195833, N. 12028 del 1999 Rv. 215038, N. 36283 del 2004 Rv. 230628, N. 42643 del 2004 Rv. 230066, N. 33654 del 2005 Rv. 232334



 

Sez. 1, Sentenza n. 29515 del 17/06/2008 Cc.  (dep. 16/07/2008 ) Rv. 241235

Presidente: Mocali P.  Estensore: Bardovagni P.  Relatore: Bardovagni P.  Imputato: Vizza. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Catanzaro, 22 Gennaio 2008)

603016 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE - Installazione di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni operative delle forze dell'ordine - Integrazione del reato di cui agli artt. 617 bis e 623 bis cod. pen. - Contestuale integrazione del reato di violazione degli obblighi del sorvegliato speciale - Specialità o assorbimento tra le due fattispecie - Insussistenza.

La messa in opera di un apparecchio radioricevente atto a captare le trasmissioni operative delle forze dell'ordine integra il reato di installazione di apparecchiature al fine di intercettare comunicazioni a distanza, previsto dagli artt. 617 bis e 623 bis cod. pen..

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST. PENDENTE Cod. Pen. art. 15 Cod. Pen. art. 617 bis Cod. Pen. art. 623 bis

Massime precedenti Conformi: N. 25488 del 2004 Rv. 228895, N. 32915 del 2004 Rv. 229077, N. 5299 del 2008 Rv. 239115, N. 13745 del 2008 Rv. 239451

Massime precedenti Vedi: N. 1888 del 1996 Rv. 203804, N. 4490 del 2002 Rv. 220646, N. 39909 del 2007 Rv. 237910



 

Sez. 5, Sentenza n. 31613 del 13/06/2008 Ud.  (dep. 29/07/2008 ) Rv. 241177

Presidente: Ferrua G.  Estensore: Vessichelli M.  Relatore: Vessichelli M.  Imputato: Intrieri. P.M. Meloni VD. (Diff.)

(Rigetta, App. Catanzaro, 11 Giugno 2007)

603093 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE - Affissione di manifesti, sotto l'abitazione della persona offesa, contenenti il testo di una sentenza di condanna nei confronti di quest'ultima per il delitto di ingiuria - Integrazione del delitto di cui all'art. 594 cod. pen..

Integra il delitto di ingiuria l'affissione, sotto l'abitazione della persona offesa, di manifesti contenenti il testo di una sentenza di condanna nei confronti di quest'ultima, in quanto l'attribuzione ad un soggetto di un fatto di rilevanza penale costituisce attività idonea a lederne l'onore ed a tal fine nessuna efficacia scriminante riveste il fatto che lo scritto offensivo sia costituito da una sentenza, posto che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 594 cod. pen. non è riconosciuta efficacia scriminante alla verità del fatto offensivo e che, d'altro canto, anche l'efficacia esimente riconosciuta, ex art. 596 cod. pen., alla sopravvenienza della sentenza di condanna della persona offesa in ordine al fatto offensivo attribuitole, è subordinata alla constatazione, demandata al giudice di merito, che i modi usati non rendano per sé stessi applicabili le disposizioni di cui all'art. 594 cod. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 cod. pen., considerati i modi della condotta concretatasi nella affissione della sentenza avvenuta nello stesso ambiente, pubblico o aperto al pubblico, nel quale si era verificato l'episodio incriminato, per giunta in danno di chi aveva beneficiato della non menzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594

Massime precedenti Vedi: N. 49019 del 2004 Rv. 231279, N. 12807 del 2005 Rv. 231696, N. 29383 del 2006 Rv. 235004



 

Sez. 5, Sentenza n. 38222 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 07/10/2008 ) Rv. 241491

Presidente: Calabrese RL.  Estensore: Marasca G.  Relatore: Marasca G.  Imputato: Bevilacqua e altro. P.M. Monetti V. (Conf.)

(Rigetta, App. Catanzaro, 6 novembre 2007)

603037 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO - Condotta costitutiva - Individuazione - Irrilevanza della realizzazione del reato fine - Impossibilità del delitto per inidoneità dell'azione - Riferimento al reato fine - Esclusione.

Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. ciò che conta è che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, mentre non è richiesto che il reato-fine sia consumato o tentato. Conseguentemente l'impossibilità del delitto per inidoneità dell'azione va riguardata in relazione al reato di cui all'art. 611 cod. pen. e non al reato fine.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 Cod. Pen. art. 611

Massime precedenti Conformi: N. 1544 del 1966 Rv. 100742, N. 825 del 1972 Rv. 120059, N. 1735 del 1988 Rv. 177560, N. 4131 del 1990 Rv. 183815, N. 42789 del 2003 Rv. 227312

Massime precedenti Vedi: N. 331 del 1968 Rv. 107764



 

Sez. 3, Sentenza n. 37251 del 11/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 ) Rv. 241277

Presidente: De Maio G.  Estensore: Fiale A.  Relatore: Fiale A.  Imputato: Bottiglieri e altro. P.M. Ciampoli L. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 28 Marzo 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Minaccia di esercitare un diritto - Finalizzata al conseguimento di prestazione sessuale - Illiceità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati sessuali, rientra nella nozione di minaccia impiegata dall'art. 609 bis cod. pen. anche la prospettazione, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale, non giuridicamente tutelato, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e "contra ius". (Fattispecie di minaccia rappresentata dal prospettato esercizio di un'azione di sfratto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16618 del 2003 Rv. 224399, N. 774 del 2008 Rv. 238904, N. 12082 del 2008 Rv. 239740



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 36032 del 11/06/2008 Ud.  (dep. 19/09/2008 ) Rv. 241587

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Federico R.  Relatore: Federico R.  Imputato: Mistraletti. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Rigetta, App. Genova, 27 Febbraio 2007)

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Camerino allestito per consentire il cambio d'abito - Luogo di privata dimora - Sussistenza - Integrazione del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen..

Integra il delitto d'interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) la condotta di colui che con l'uso di una macchina fotografica si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al concorso di "Miss Italia", ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi d'abito, in quanto detto camerino rientra nei luoghi di privata dimora, intesi come luoghi che consentono una sia pur temporanea esclusiva disponibilità dello spazio, nel quale sia temporaneamente garantita un'area d'intimità e di riservatezza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16189 del 2005 Rv. 233590, N. 39827 del 2006 Rv. 234960, N. 1766 del 2008 Rv. 239098



 

Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 06/06/2008 Ud.  (dep. 08/07/2008 ) Rv. 240828

Presidente: Vitalone C.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Bless. P.M. Passacantando G. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 24 Maggio 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Tentativo - Mancato contatto con zona erogena - Configurabilità - Condizioni.

In tema di violenza sessuale, il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale e fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente. (Fattispecie nella quale il reo, nel tentare di slacciare il reggiseno alla vittima, per la pronta reazione di quest'ultima era riuscito solo a toccarle le spalle).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6652 del 1998 Rv. 210976

Massime precedenti Vedi: N. 11148 del 1997 Rv. 210105, N. 21577 del 2001 Rv. 218833, N. 45286 del 2005 Rv. 232903, N. 34128 del 2006 Rv. 234778, N. 35875 del 2007 Rv. 237499



 

Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 06/06/2008 Ud.  (dep. 08/07/2008 ) Rv. 240829

Presidente: Vitalone C.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Bless. P.M. Passacantando G. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 24 Maggio 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Toccamento non casuale e lascivo di una parte del corpo non considerata zona erogena - Molestia sessuale - Esclusione - Violenza sessuale tentata - Configurabilità - Ragioni.

In tema di reati sessuali, il toccamento non casuale di una parte del corpo non considerata come zona erogena ma suscettibile di eccitare la concupiscenza sessuale, configura il delitto di violenza sessuale tentata e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.), dovendosi quest'ultimo ritenere integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45957 del 2005 Rv. 233319

Massime precedenti Vedi: N. 21577 del 2001 Rv. 218833, N. 7369 del 2006 Rv. 234070



 

Sez. 5, Sentenza n. 32986 del 06/06/2008 Cc.  (dep. 06/08/2008 ) Rv. 241160

Presidente: Nardi D.  Estensore: Fumo M.  Relatore: Fumo M.  Imputato: P.M. in proc. Giordano. P.M. Febbraro G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Salerno, 21 Febbraio 2008)

603021 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ - "Cessione" di un neonato a una coppia di coniugi "uti filius" - Delitto di alterazione di stato e non di riduzione in schiavitù - Ragioni.

Non integra gli estremi del delitto di riduzione in schiavitù - ma quello di alterazione di stato (art. 567, comma secondo, cod. pen.) - la "cessione", "uti filius", di un neonato ad una coppia di coniugi, in quanto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600 cod. pen. è connotata dalla finalità di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, nel senso che, in tal caso, il soggetto attivo, non solo esercita un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte sono preordinate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio nelle quali si concreta lo sfruttamento dello schiavo: il che non ricorre nell'ipotesi in cui i soggetti attivi si propongono di inserire, sia pure "contra legem", il neonato "compravenduto" in una famiglia che non è quella naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST. Cod. Pen. art. 600

Massime precedenti Conformi: N. 39044 del 2004 Rv. 230130

Massime precedenti Vedi: N. 17627 del 2003 Rv. 225558, N. 37489 del 2004 Rv. 229699



Annotata

Sez. 3, Sentenza n. 27469 del 05/06/2008 Ud.  (dep. 07/07/2008 ) Rv. 240338

Presidente: Altieri E.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Di Venti. P.M. Di Casola C. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Caltanissetta, 5 Giugno 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Direzione dell'atto verso zone erogene - Contatto con zone non erogene per la reazione della vittima o per altri fattori non voluti - Tentativo di violenza sessuale - Configurabilità - Fattispecie.

Sussiste il reato di violenza sessuale tentata e non consumata allorquando l'atto posto in essere dal soggetto agente, indirizzato verso una zona erogena della persona offesa, raggiunga invece una zona non erogena per la pronta reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente.(Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo in un caso in cui, per la reazione della vittima, il toccamento, indirizzato alla coscia e alla zona genitale, aveva attinto la gamba).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6652 del 1998 Rv. 210976

Massime precedenti Vedi: N. 549 del 2006 Rv. 233115, N. 21167 del 2006 Rv. 234174



 

Sez. 5, Sentenza n. 36657 del 05/06/2008 Ud.  (dep. 24/09/2008 ) Rv. 241343

Presidente: Nardi D.  Estensore: Oldi P.  Relatore: Oldi P.  Imputato: Ballandi. P.M. Cedrangolo O. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Bologna, 25 Gennaio 2007)

603050 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - Trauma contusivo - Riconducibilità alla nozione di "malattia" - Sussistenza.

È riconducibile alla nozione di "malattia" ai sensi dell'art. 582 cod. pen. e, pertanto, integra l'elemento oggettivo del reato di lesione personale il trauma contusivo che determini un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo tale da richiedere un processo terapeutico, con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7388 del 1985 Rv. 170189

Massime precedenti Vedi: N. 9480 del 1976 Rv. 134481



Annotata

Massime successive: Conformi, Difformi

Sez. 5, Sentenza n. 26797 del 29/05/2008 Ud.  (dep. 03/07/2008 ) Rv. 240497

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Di Tomassi M.  Relatore: Di Tomassi M.  Imputato: Scimia e altri. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 17 Novembre 2006)

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico telematico - Fatto commesso da soggetto autorizzato, ma con finalità illecite - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.

Non commette il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) il soggetto il quale, avendo titolo per accedere al sistema, se ne avvalga, sia pure per finalità illecite, fermo restando che egli dovrà comunque rispondere dei diversi reati che risultino eventualmente configurabili, ove le suddette finalità vengano poi effettivamente realizzate. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che dovesse rispondere del reato in questione un funzionario di cancelleria il quale, legittimato in forza della sua qualifica ad accedere al sistema informatico dell'amministrazione giudiziaria, lo aveva fatto allo scopo di acquisire notizie riservate che aveva poi indebitamente rivelate a terzi con i quali era in previo accordo; condotta, questa, ritenuta integratrice del solo reato di rivelazione di segreto d'ufficio, previsto dall'art. 326 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Conformi: N. 2534 del 2008 Rv. 239105

Massime precedenti Vedi: N. 12732 del 2000 Rv. 217743, N. 11689 del 2007 Rv. 236221



 

Sez. 4, Sentenza n. 34771 del 28/05/2008 Ud.  (dep. 08/09/2008 ) Rv. 240960

Presidente: Marini L.  Estensore: Marzano F.  Relatore: Marzano F.  Imputato: Scordino e altro. P.M. Gialanella A. (Conf.)

(Rigetta, App. Reggio Calabria, 8 Marzo 2007)

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Luogo pericoloso - Custode - Allontanamento in seguito ad un ordine legittimamente impartito - Mancata adozione delle precauzioni necessarie a prevenire il pericolo - Morte di un bambino penetrato nel luogo in assenza del custode - Responsabilità dello stesso - Sussistenza.

Integra il reato d'omicidio colposo la condotta di colui cui è rimessa la custodia di un luogo che, ancorchè in seguito ad un ordine legittimamente impartitogli, se ne allontani senza aver predisposto le cautele necessarie a prevenire in sua assenza i pericoli che ivi sussistano per l'incolumità delle persone, qualora, in conseguenza dell'omissione, nel medesimo luogo si verifichi la morte di una persona. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità, per la morte di un bambino caduto nella vasca di raccolta delle acque di un mattatoio, del custode del luogo, che, allontanatosi su ordine del superiore gerarchico per svolgere accertamenti ispettivi presso una macelleria, non aveva provveduto a dotare il coperchio della vasca di un accorgimento di chiusura idoneo ad impedirne il sollevamento in sua assenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 61 del 1989 Rv. 180079, N. 4793 del 1991 Rv. 191797, N. 4981 del 2004 Rv. 229672, N. 32273 del 2006 Rv. 235177, N. 22614 del 2008 Rv. 239900



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 28839 del 28/05/2008 Ud.  (dep. 11/07/2008 ) Rv. 241010

Presidente: Lupo E.  Estensore: Sensini MS.  Relatore: Sensini MS.  Imputato: Giuliano e altro. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 25 ottobre 2006)

603102 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA - Fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni - Procedibilità d'ufficio - Medico ospedaliero che instauri un rapporto fiduciario col paziente - Sussiste.

È procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609-septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., il reato di violenza sessuale commesso all'interno della struttura sanitaria ai danni di una paziente da un medico ospedaliero, rimanendo irrilevante che questi, per il rapporto di fiducia instauratosi con la paziente, abbia fissato le visite senza seguire il normale iter burocratico per l'accettazione, in quanto tale circostanza non modifica la natura pubblicistica del rapporto intercorso tra medico e vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 septies Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 n. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1128 del 1997 Rv. 206898, N. 3850 del 1997 Rv. 208204, N. 1913 del 2000 Rv. 215696, N. 8029 del 2000 Rv. 216800, N. 8813 del 2002 Rv. 221435, N. 34818 del 2007 Rv. 237195, N. 40182 del 2007 Rv. 238125, N. 12419 del 2008 Rv. 239839, N. 21934 del 2008 Rv. 240052



 

Sez. 5, Sentenza n. 34948 del 23/05/2008 Ud.  (dep. 09/09/2008 ) Rv. 241170

Presidente: Nardi D.  Estensore: Savani P.  Relatore: Savani P.  Imputato: Paladini e altri. P.M. Monetti V. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 29 Ottobre 2007)

603028 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - Concorso con le lesioni volontarie - Sussistenza - Ragioni.

Non si verifica l'assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di lesioni volontarie quando la privazione della libertà personale abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitaneità e fulmineità di un singolo atto, e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali permanga l'impossibilità della parte lesa di sottrarsi al riprendere dell'azione lesiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11638 del 2001 Rv. 219129

Massime precedenti Vedi: N. 15638 del 2005 Rv. 232130



 

Sez. 5, Sentenza n. 35237 del 23/05/2008 Cc.  (dep. 12/09/2008 ) Rv. 241159

Presidente: Nardi D.  Estensore: Pizzuti G.  Relatore: Pizzuti G.  Imputato: Morellini. P.M. Monetti V. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, Trib. lib. Roma, 22 Gennaio 2008)

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Elemento oggettivo - Determinatezza dell'azione o dell'omissione che la violenza o la minaccia sono preordinate ad ottenere - Necessità.

L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poichè, in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria ma non quello di violenza privata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Massime precedenti Conformi: N. 2480 del 2000 Rv. 216545

Massime precedenti Vedi: N. 15805 del 2005 Rv. 231351, N. 31413 del 2006 Rv. 234854, N. 17444 del 2007 Rv. 236557



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 27068 del 20/05/2008 Ud.  (dep. 04/07/2008 ) Rv. 240260

Presidente: Onorato P.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Bonfondi. P.M. Baglione T. (Conf.)

(Rigetta, App. Firenze, 14 maggio 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Procedibilità d'ufficio - Connessione di cui all'art. 609 septies cod. pen. - Condizioni - Necessità che il reato procedibile d'ufficio sia stato contestato all'autore del reato procedibile a querela - Esclusione.

Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale in ragione della connessione con un reato procedibile d'ufficio, non è necessario che quest'ultimo sia stato contestato all'autore della violenza, operando il criterio di cui all'art. 609 septies, comma quarto, n. 4 cod. pen. tutte le volte in cui il pubblico ministero, indagando comunque su altri fatti perseguibili d'ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 septies

Massime precedenti Conformi: N. 2144 del 1979 Rv. 141244

Massime precedenti Difformi: N. 10196 del 2006 Rv. 234044

Massime precedenti Vedi: N. 43139 del 2003 Rv. 227477, N. 32971 del 2005 Rv. 232185



 

Massime successive: Vedi

Sez. 1, Sentenza n. 20933 del 15/05/2008 Ud.  (dep. 23/05/2008 ) Rv. 240307

Presidente: Mocali P.  Estensore: Canzio G.  Relatore: Canzio G.  Imputato: Neziri. P.M. Gialanella A. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Firenze, 11 ottobre 2007)

603085 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - Rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. - Concorso con i reati di lesioni e omicidio - Condizioni - Corissante diverso dall'autore o dal coautore degli ulteriori fatti - Configurabilità del concorso anomalo - Esclusione.

Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con altri reati, come quelli di lesioni personali e di omicidio, solo con riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti e a coloro nei cui confronti siano eventualmente ravvisabili gli estremi del concorso materiale o morale ai sensi dell'art. 110 cod. pen., mentre nei confronti dei corissanti diversi dagli autori o coautori dei reati più gravi è configurabile la speciale fattispecie di rissa aggravata e non il concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST. Cod. Pen. art. 116 CORTE COST. Cod. Pen. art. 575 Cod. Pen. art. 582 CORTE COST. Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 10995 del 2007 Rv. 236512

Massime precedenti Vedi: N. 11169 del 1981 Rv. 151343, N. 1022 del 1982 Rv. 157288, N. 2991 del 1984 Rv. 163443, N. 14346 del 2008 Rv. 240134



 

Sez. 5, Sentenza n. 23039 del 13/05/2008 Ud.  (dep. 09/06/2008 ) Rv. 240494

Presidente: Nappi A.  Estensore: Di Tomassi M.  Relatore: Di Tomassi M.  Imputato: Tossi e altro. P.M. Febbraro G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 10 Luglio 2007)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Omesso controllo da parte del direttore responsabile - Determinazione della pena - Regole - Fattispecie.

L'art. 57 cod. pen., nel prevedere che l'omesso controllo da parte del direttore responsabile di un periodico a stampa sia punito con la pena "stabilita" per il reato eventualmente commesso con la pubblicazione, istituisce un criterio autonomo di determinazione di tale pena, ancorato a quella astrattamente prevista per il suddetto reato, così come eventualmente circostanziato, e non già a quella concretamente irrogata al colpevole, senza che però l'eventuale circostanza aggravante debba ritenersi riferibile anche al reato d'omesso controllo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, in un caso in cui tanto all'autore di un articolo ritenuto diffamatorio quanto al direttore responsabile erano state riconosciute le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all'aggravante contestata per il solo reato di diffamazione, la pena da infliggere per il reato di omesso controllo dovesse essere diminuita per effetto di dette attenuanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST.



 

Sez. 3, Sentenza n. 28815 del 09/05/2008 Ud.  (dep. 11/07/2008 ) Rv. 240990

Presidente: De Maio G.  Estensore: Amoresano S.  Relatore: Amoresano S.  Imputato: Belli. P.M. Bua FM. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 12 Giugno 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Atto sessuale - Nozione - Contatto simulato con zona erogena - Coito orale - Ammissibilità.

In tema di reati sessuali, è atto sessuale sia il contatto fisico diretto che quello simulato con una zona erogena del corpo (nella specie, la bocca), in quanto atto parimenti invasivo dell'altrui sfera sessuale. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta assimilabile ad un coito orale dissimulato l'introduzione nel cavo orale della vittima non del membro virile ma dello sperma, prodotto dell'eiaculazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4412 del 1994 Rv. 197595, N. 6652 del 1998 Rv. 210976, N. 549 del 2006 Rv. 233115, N. 25112 del 2007 Rv. 236964



 

Massime successive: Conformi

Sez. 3, Sentenza n. 28815 del 09/05/2008 Ud.  (dep. 11/07/2008 ) Rv. 240989

Presidente: De Maio G.  Estensore: Amoresano S.  Relatore: Amoresano S.  Imputato: Belli. P.M. Bua FM. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 12 Giugno 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Elemento psicologico - Dolo generico - Sufficienza - Fine ulteriore - Irrilevanza.

In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale è sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente, mentre è irrilevante l'eventuale fine ulteriore (di concupiscenza, ludico o d'umiliazione) che ha spinto l'agente a commettere il reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2909 del 1987 Rv. 175292, N. 8315 del 1994 Rv. 198775



 

Sez. 5, Sentenza n. 36627 del 09/05/2008 Ud.  (dep. 24/09/2008 ) Rv. 241345

Presidente: Ferrua G.  Estensore: Savani P.  Relatore: Savani P.  Imputato: P.O. in proc. Menchetti e altro. P.M. Fraticelli M. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, Giud.pace Rimini, 29 Giugno 2006)

603091 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE - Risarcimento del danno non patrimoniale e soppressione o cancellazione delle scritture offensive - Competenza - Spetta al giudice della causa nella quale scritte le frasi offensive.

In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria e sulla soppressione o cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono scritte le frasi offensive.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6701 del 2006 Rv. 234006



 

Sez. 5, Sentenza n. 23368 del 08/05/2008 Cc.  (dep. 10/06/2008 ) Rv. 240487

Presidente: Nardi D.  Estensore: Ferrua G.  Relatore: Ferrua G.  Imputato: Ciuciu. P.M. Delehaye E. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Milano, 13 Febbraio 2008)

603030 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - TRATTA E COMMERCIO DI SCHIAVI - In genere.

Ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, cod. pen., non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma,, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente dev'essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 Cod. Pen. art. 601



 

Sez. 4, Sentenza n. 32423 del 08/05/2008 Ud.  (dep. 01/08/2008 ) Rv. 241003

Presidente: Brusco CG.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Giachero. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 19 Giugno 2007)

603046 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - Lesioni provocate dalla somministrazione di farmaci - Consenso informato - Presupposti.

In tema di lesioni colpose provocate dalla somministrazione di farmaci, ai fini della sussistenza del consenso informato non basta comunicare al paziente il nome del prodotto che gli sarà somministrato accompagnato da generiche informazioni, occorrendo indicare gli eventuali effetti negativi della somministrazione, in modo da consentire una congrua valutazione del rapporto costi-benefici del trattamento, che tenga conto anche delle possibili conseguenze negative.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST. Cod. Pen. art. 50 Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. Cod. Pen. art. 590 CORTE COST. Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 11335 del 2008 Rv. 238968



 

Sez. 1, Sentenza n. 32851 del 06/05/2008 Ud.  (dep. 05/08/2008 ) Rv. 241231

Presidente: Chieffi S.  Estensore: Bardovagni P.  Relatore: Bardovagni P.  Imputato: Sapone e altri. P.M. Mura A. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Milano, 15 Maggio 2007)

603081 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO DEL CONSEZIENTE - Consenso - Necessità che perduri sino al momento del fatto.

L'omicidio del consenziente presuppone un consenso non solo serio, esplicito e non equivoco, ma perdurante anche sino al momento in cui il colpevole commette il fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 579

Massime precedenti Conformi: N. 1155 del 1971 Rv. 116725, N. 8128 del 1991 Rv. 187999

Massime precedenti Vedi: N. 3147 del 1998 Rv. 210190



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 27742 del 06/05/2008 Ud.  (dep. 08/07/2008 ) Rv. 240695

Presidente: Vitalone C.  Estensore: Marmo M.  Relatore: Marmo M.  Imputato: Zordan. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 10 Aprile 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Testimonianza del minore adolescente - Riferimento all'età - Incapacità a testimoniare - Esclusione - Condizioni.

In tema di reati sessuali, la sola età adolescenziale del minore abusato non costituisce "in re ipsa" circostanza tale da escluderne la capacità a deporre in assenza di patologie incidenti su tale capacità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196

Massime precedenti Vedi: N. 35492 del 2007 Rv. 237597, N. 39994 del 2007 Rv. 237952, N. 44971 del 2007 Rv. 238279



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 23086 del 24/04/2008 Cc.  (dep. 10/06/2008 ) Rv. 240241

Presidente: Vitalone C.  Estensore: Squassoni C.  Relatore: Squassoni C.  Imputato: Parenti e altro. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Gip Trib. Roma, 16 ottobre 2007)

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Trattamento illecito di dati - Cronaca giornalistica - Esonero dal consenso dell'interessato - Limiti - Fattispecie.

In tema di tutela della riservatezza, l'esonero dal consenso dell'interessato e dalla autorizzazione del Garante (art. 137 D.Lgs. n. 196 del 2003) per il trattamento dei dati sensibili nell'esercizio della professione di giornalista, fermo restando il rispetto dei limiti del diritto di cronaca, e in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, è condizionato alla intervenuta divulgazione dei fatti ad opera degli stessi interessati, direttamente od attraverso un loro comportamento pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 25,  Legge 13/05/1998 num. 171 art. 12,  Legge 30/06/2003 num. 196 art. 136,  Legge 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST.,  Legge 30/06/2003 num. 196 art. 138,  Legge 30/06/2003 num. 196 art. 139

Massime precedenti Vedi: N. 16145 del 2008 Rv. 239897



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 21934 del 24/04/2008 Ud.  (dep. 30/05/2008 ) Rv. 240052

Presidente: Vitalone C.  Estensore: Marini L.  Relatore: Marini L.  Imputato: Gentili. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Rigetta, App. Ancona, 20 Marzo 2007)

603102 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA - Casi nei quali si procede d'ufficio - Fatto commesso da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni - Collaboratore scolastico (o bidello) - È tale.

In tema di reati contro la libertà sessuale, si configura un'ipotesi di procedibilità d'ufficio (art. 609 septies, comma quarto, n. 3, cod. pen.), nel caso in cui i delitti di violenza sessuale semplice od aggravata e di atti sessuali con minorenne siano commessi da un collaboratore scolastico (o bidello) nell'esercizio delle proprie funzioni, trattandosi di un incaricato di pubblico servizio in considerazione del rapporto organico esistente con l'istituzione scolastica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 n. 2 Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 n. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3850 del 1997 Rv. 208204, N. 8029 del 2000 Rv. 216800, N. 8813 del 2002 Rv. 221435, N. 34818 del 2007 Rv. 237195



 

Sez. 2, Sentenza n. 34717 del 23/04/2008 Ud.  (dep. 05/09/2008 ) Rv. 240687

Presidente: Morelli F.  Estensore: Carmenini SL.  Relatore: Carmenini SL.  Imputato: Matacena e altro. P.M. Febbraro G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Reggio Calabria, 29 Novembre 2006

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Mezzo televisivo - Direttore della trasmissione - L. n. 223 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Le norme speciali di cui all'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive - secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 - valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto del primo e quarto comma della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione: ne consegue che, per il divieto dell'interpretazione analogica esse non possono applicarsi al direttore della trasmissione (nella specie, il direttore di un telegiornale di una televisione privata locale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 13/02/1948 num. 47 CORTE COST.,  Legge 06/08/1990 num. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1291 del 1996 Rv. 205281

Massime precedenti Vedi: N. 6793 del 1997 Rv. 206755, N. 269 del 2000 Rv. 215382



 

Sez. 2, Sentenza n. 19669 del 22/04/2008 Ud.  (dep. 16/05/2008 ) Rv. 239765

Presidente: Esposito A.  Estensore: Zappia P.  Relatore: Zappia P.  Imputato: Bastelli. P.M. Sorrentino F. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 20 Settembre 2007)

603050 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - Reato commesso in concorso con il reato di resistenza a pubblico ufficiale - Aggravante ex art. 61 n. 10 cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 cod. pen. (l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale) non è configurabile il relazione al delitto di lesioni personali volontarie commesso in concorso con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia l'aggravante è elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.. Ne consegue che la medesima condotta non può essere posta a carico dell'imputato come integrativa sia del citato reato sia della circostanza aggravante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 10 Cod. Pen. art. 81 CORTE COST. Cod. Pen. art. 337 CORTE COST. Cod. Pen. art. 592 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 167 del 1997 Rv. 206922



 

Massime successive: Conformi

Sez. 3, Sentenza n. 26165 del 15/04/2008 Ud.  (dep. 01/07/2008 ) Rv. 240542

Presidente: Onorato P.  Estensore: Marmo M.  Relatore: Marmo M.  Imputato: Riva. P.M. Ciampoli L. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 24 Aprile 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Maltrattamenti in famiglia - Concorso di reati - Configurabilità - Condizioni.

Il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia quando la condotta violenta, pur ispirata da prevalenti motivazioni di carattere sessuale, non si esaurisca nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della vittima per abusarne sessualmente, ma s'inserisca in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti di quest'ultima, tipiche della condotta di maltrattamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15 Cod. Pen. art. 81 CORTE COST. Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3111 del 1996 Rv. 204866, N. 984 del 2004 Rv. 227680, N. 17843 del 2005 Rv. 231523, N. 36962 del 2007 Rv. 237312

Massime precedenti Difformi: N. 3998 del 2001 Rv. 218543, N. 26830 del 2003 Rv. 225113, N. 35849 del 2004 Rv. 229621

Massime precedenti Vedi: N. 5329 del 1975 Rv. 130043, N. 43139 del 2003 Rv. 227477, N. 22850 del 2007 Rv. 236888



 

Massime successive: Vedi

Sez. 4, Sentenza n. 22165 del 11/04/2008 Ud.  (dep. 03/06/2008 ) Rv. 240517

Presidente: Campanato G.  Estensore: Campanato G.  Relatore: Campanato G.  Imputato: Mascarin e altri. P.M. Bua FM. (Conf.)

(Rigetta, App. Trieste, 24 Aprile 2007)

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Morte conseguente all'esposizione a polveri d'amianto - Mancata predisposizione delle misure di protezione - Impossibilità di determinare il momento d'insorgenza della malattia - Irrilevanza - Condotta doverosa idonea ad incidere sulla latenza della malattia - Prevedibilità - Nesso di causalità - Sussistenza.

In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 988 del 2003 Rv. 227001

Massime precedenti Vedi: N. 3567 del 2000 Rv. 216210, N. 5716 del 2002 Rv. 220953, N. 988 del 2003 Rv. 227000, N. 988 del 2003 Rv. 227002, N. 27975 del 2003 Rv. 226011, N. 37432 del 2003 Rv. 225988, N. 5117 del 2008 Rv. 238777



 

Sez. 5, Sentenza n. 16425 del 10/04/2008 Ud.  (dep. 21/04/2008 ) Rv. 239833

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Colonnese A.  Relatore: Colonnese A.  Imputato: Gabardo e altro. P.M. Salzano F. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Giud.pace Bassano Del Grappa, 27 settembre 2005)

603093 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE - Espressioni offensive contenute in una "mail" inviata a soggetti diversi dalla persona offesa - Consapevolezza del soggetto attivo che essa sarebbe stata comunicata alla persona offesa - Integrazione del reato di ingiuria.

Integra il reato di ingiuria l'invio - a soggetti diversi della persona offesa - di una "mail" contenente espressioni offensive con la consapevolezza che essa sarebbe stata comunicata al soggetto offeso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594 Cod. Pen. art. 594

Massime precedenti Conformi: N. 2781 del 1962 Rv. 98794

Massime precedenti Vedi: N. 2498 del 1983 Rv. 160454, N. 36095 del 2006 Rv. 235483, N. 35548 del 2007 Rv. 237729



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 19966 del 09/04/2008 Ud.  (dep. 19/05/2008 ) Rv. 240047

Presidente: De Maio G.  Estensore: Cordova A.  Relatore: Cordova A.  Imputato: Mancini. P.M. Izzo G. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 2 Febbraio 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Attenuante speciale della minore gravità - Mancata concessione - Concedibilità delle attenuanti generiche - Compatibilità - Ragioni.

In tema di reati sessuali, deve escludersi il vizio di manifesta illogicità della motivazione in caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza del reo con contestuale diniego dell'attenuante speciale della minore gravità del fatto (art. 609 bis, comma terzo, cod. pen.), in quanto mentre l'incensuratezza attiene alla mancanza di precedenti penali, diversamente la gravità del fatto attiene alla condotta concretamente posta in essere e prescinde dalla circostanza di essere o meno il reo immune da precedenti penali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che, a ritenere diversamente, il delitto di violenza sessuale potrebbe essere ritenuto di minore gravità se commesso da un incensurato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 11558 del 1999 Rv. 215077, N. 19248 del 2005 Rv. 231849, N. 38112 del 2006 Rv. 235031, N. 1192 del 2008 Rv. 238551



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 16262 del 04/04/2008 Ud.  (dep. 17/04/2008 ) Rv. 239832

Presidente: Rotella M.  Estensore: Dubolino P.  Relatore: Dubolino P.  Imputato: Tardivo. P.M. Febbraro G. (Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Bari, 8 gennaio 2007)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Espressioni diffamatorie inserite in un sito "internet" - Requisito della comunicazione con più persone - Presunzione - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 25875 del 2006 Rv. 234528

Massime precedenti Vedi: N. 4741 del 2000 Rv. 217745



 

Sez. 3, Sentenza n. 19725 del 03/04/2008 Ud.  (dep. 16/05/2008 ) Rv. 240040

Presidente: Altieri E.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Ronchetti. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 21 Febbraio 2007)

603101 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Fatto commesso nei confronti di persone di età minore - Circostanza aggravante della minorata difesa - Compatibilità - Ragioni.

In tema di violenza sessuale in danno di minori, la circostanza aggravante della minorata difesa è compatibile con quella della minore età a condizione che il reo non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima, in quanto mentre l'aggravante speciale prescinde dalle modalità dell'azione, quella comune riguarda proprio tali modalità. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la compatibilità delle due aggravanti, avendo il reo approfittato della gracilità fisica delle vittime, circostanza fattuale apprezzata ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15 Cod. Pen. art. 61 n. 5 Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 ter

Massime precedenti Vedi: N. 8780 del 2002 Rv. 221265



 

Sez. 3, Sentenza n. 19729 del 03/04/2008 Ud.  (dep. 16/05/2008 ) Rv. 240042

Presidente: Altieri E.  Estensore: Onorato P.  Relatore: Onorato P.  Imputato: Dolfi e altro. P.M. Geraci V. (Diff.)

(Rigetta, App. Roma, 2 Luglio 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Pena accessoria della perdita della potestà genitoriale - Applicabilità anche ai figli estranei all'abuso - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di pene accessorie previste per i reati sessuali, la perdita della potestà genitoriale non è limitata al figlio vittima dell'abuso ma riguarda anche gli altri figli estranei all'abuso medesimo, in quanto, da un lato, la formulazione letterale della norma non opera alcuna distinzione e, dall'altro, la norma sanziona l'indegnità del genitore in quanto tale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 ter Cod. Pen. art. 609 quater Cod. Pen. art. 609 quinquies Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 novies

Massime precedenti Vedi: N. 26196 del 2003 Rv. 225733, N. 35018 del 2003 Rv. 226507, N. 17052 del 2006 Rv. 234143, N. 8381 del 2008 Rv. 239283



 

Sez. 3, Sentenza n. 23069 del 03/04/2008 Ud.  (dep. 10/06/2008 ) Rv. 240541

Presidente: Altieri E.  Estensore: Marmo M.  Relatore: Marmo M.  Imputato: Lecini. P.M. Geraci V. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Roma, 27 Marzo 2007)

603102 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA - Reato commesso da concorrenti "non qualificati" ex art. 609 septies, comma quarto, n. 2, cod. pen. - Procedibilità d'ufficio - Estensione - Sussistenza.

In tema di reati sessuali, la procedibilità d'ufficio prevista dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 2 cod. pen. nei casi in cui il fatto sia commesso da uno dei soggetti ivi indicati, in rapporto di connessione "qualificata" con la persona offesa, si estende anche agli eventuali concorrenti che non siano legati da tale rapporto con la medesima. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la necessità della querela per fatti commessi ai danni di una minore da un estraneo, ma in concorso con la madre della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 n. 2

Massime precedenti Conformi: N. 32157 del 2002 Rv. 223106



Annotata

Sez. 4, Sentenza n. 34765 del 03/04/2008 Ud.  (dep. 08/09/2008 ) Rv. 240774

Presidente: Marini L.  Estensore: Zecca G.  Relatore: Zecca G.  Imputato: P.G. in proc. Morgione e altro. P.M. Di Popolo A. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 3 Gennaio 2007)

603046 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - Lesioni provocate da un animale - Posizione di garanzia del proprietario - Sussistenza - Affidamento dell'animale a persona inidonea - Responsabilità - Sussistenza.

La posizione di garanzia assunta dal proprietario di un cane gli impone l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 Cod. Pen. art. 43 CORTE COST. Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 599 del 1999 Rv. 212404



 

Sez. 5, Sentenza n. 18249 del 28/03/2008 Ud.  (dep. 06/05/2008 ) Rv. 239831

Presidente: Colonnese A.  Estensore: Sandrelli GG.  Relatore: Sandrelli GG.  Imputato: Meli. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Rigetta, App. Palermo, 22 gennaio 2007)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Soggetto passivo - Assenza di indicazioni nominative - Criteri di individuazione - Fattispecie.

In tema di diffamazione, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate per la loro attività di organizzatori o partecipi di un determinato evento, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato "de quo". (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di diffamazione in danno di un esponente politico, facente parte degli organizzatori di un convegno riferendosi al quale lo stesso imputato, nel corso di un'intervista televisiva, aveva affermato che esso era stato "organizzato da pedofili", con la partecipazione anche di "politici di alto calibro").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2135 del 2000 Rv. 215476, N. 28661 del 2004 Rv. 229313, N. 15643 del 2005 Rv. 232135



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 16765 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 23/04/2008 ) Rv. 240093

Presidente: Ferrua G.  Estensore: Didone A.  Relatore: Didone A.  Imputato: Locci e altro. P.M. Bua FM. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Firenze, 4 Maggio 2006)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Relazione ispettiva, redatta su incarico del Provveditore agli studi, nell'ambito di un procedimento disciplinare azionato nei confronti di un insegnante e contenente giudizi molto severi sull'operato di quest'ultimo - Integrazione del delitto di cui all'art. 595 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di ispettore designato dal Provveditore agli studi, rediga - nell'ambito di un procedimento disciplinare azionato nei confronti di un insegnante - una relazione ispettiva che contenga giudizi molto severi relativamente al predetto docente, quando detti giudizi rappresentino un mero riassunto dell'istruttoria disciplinare svolta e, pertanto, siano strettamente connessi all'adempimento del dovere ispettivo, oltre che privi, nella forma adottata, di attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, la figura morale del soggetto criticato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1866 del 1992 Rv. 189333, N. 11950 del 2005 Rv. 231711, N. 18090 del 2006 Rv. 234551



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 4, Sentenza n. 17505 del 19/03/2008 Ud.  (dep. 30/04/2008 ) Rv. 239541

Presidente: Marini L.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Pagnani. P.M. D'Ambrosio V. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Roma, 5 Aprile 2004)

603046 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - Nozione di malattia.

Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST. Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10643 del 1996 Rv. 207339, N. 714 del 1999 Rv. 212156

Massime precedenti Vedi: N. 11000 del 1978 Rv. 139944, N. 3448 del 2005 Rv. 230896



 

Sez. 3, Sentenza n. 16146 del 14/03/2008 Ud.  (dep. 17/04/2008 ) Rv. 239869

Presidente: Lupo E.  Estensore: Sarno G.  Relatore: Sarno G.  Imputato: Pannese. P.M. Fraticelli M. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Firenze, 12 aprile 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Compatibilità con l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. - Sussistenza - Limiti.

In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è compatibile con il reato di violenza sessuale, dovendo peraltro il risarcimento del danno intervenire, prima del giudizio, in misura integrale non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia forma di accordo in via transattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 sexies CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.



 

Sez. 5, Sentenza n. 13570 del 13/03/2008 Ud.  (dep. 31/03/2008 ) Rv. 239830

Presidente: Amato A.  Estensore: Dubolino P.  Relatore: Dubolino P.  Imputato: Stella e altro. P.M. D'Ambrosio V. (Diff.)

(Annulla ai soli effetti civili, Trib. Rovereto, 22 maggio 2007)

603096 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE - Fatto ingiusto altrui - Nozione.

In tema di ingiuria, al fine dell'operatività della causa di non punibilità della provocazione (art. 599, comma secondo, cod. pen.), l'illegittimità intrinseca che deve connotare il "fatto ingiusto" altrui, non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento della illegittimità di un atto amministrativo, ma trova la sua realizzazione solo in comportamenti i quali, "ictu oculi", non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione alcuna in una qualche disposizione normativa ovvero nelle regole comunemente accettate della civile convivenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594 Cod. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13942 del 1986 Rv. 174568, N. 5198 del 1994 Rv. 198020



 

Sez. 5, Sentenza n. 13565 del 13/03/2008 Ud.  (dep. 31/03/2008 ) Rv. 239829

Presidente: Amato A.  Estensore: Rotella M.  Relatore: Rotella M.  Imputato: Ventura e altro. P.M. D'Ambrosio V. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, Trib. Ragusa, 23 ottobre 2006)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Uso, in un contesto politico, delle espressioni "furfante" e "responsabile di furfanterie" - Esimente del diritto di critica politica - Sussistenza.

Il reato di diffamazione oggettivamente configurabile nel fatto di definire taluno come "furfante" o "responsabile di furfanterie" può ritenersi scriminato in virtù dell'art. 51 cod. pen. quando detta definizione si collochi in un contesto di polemica politica, significando il ritenuto disvalore di scelte che si assumano compiute in contrasto con l'interesse collettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27339 del 2007 Rv. 237260, N. 29433 del 2007 Rv. 236839, N. 4129 del 2008 Rv. 238341, N. 9084 del 2008 Rv. 239125



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 15633 del 12/03/2008 Ud.  (dep. 15/04/2008 ) Rv. 240036

Presidente: Lupo E.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Manna e altro. P.M. Izzo G. (Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 28 Marzo 2007)

603104 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE E CORRUZIONE DI MINORENNE - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 609 quinquies cod. pen. - Corruzione di minorenne - Dolo eventuale - Esclusione.

In tema di reati sessuali, il dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies, cod. pen.) è incompatibile con il dolo eventuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 quinquies

Massime precedenti Vedi: N. 9548 del 1981 Rv. 150753, N. 5164 del 1997 Rv. 208631



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 15420 del 12/03/2008 Ud.  (dep. 11/04/2008 ) Rv. 240012

Presidente: Morelli F.  Estensore: Zappia P.  Relatore: Zappia P.  Imputato: Amendola. P.M. Stabile C. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 17 ottobre 2005)

603050 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - Contusione escoriata - Cervicoalgia - Malattie - Conseguenze.

Ricorre il delitto di lesioni, e non già quello meno grave di percosse, sia in caso di contusione escoriata che di cervicoalgia, rientrando entrambe nella nozione di "malattia", in quanto l'una consiste nella lesione sia pure superficiale del tessuto cutaneo e quindi nella patologica alterazione dell'organismo, e l'altra comporta una pur limitata alterazione funzionale del rachide cervicale non esaurendosi in una semplice sensazione di dolore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 581 Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7254 del 1977 Rv. 136118, N. 11344 del 1982 Rv. 156383, N. 714 del 1999 Rv. 212156, N. 15004 del 2004 Rv. 228497



 

Sez. 3, Sentenza n. 15633 del 12/03/2008 Ud.  (dep. 15/04/2008 ) Rv. 240035

Presidente: Lupo E.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Manna e altro. P.M. Izzo G. (Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 28 Marzo 2007)

603104 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE E CORRUZIONE DI MINORENNE - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 609 quinquies cod. pen. - Finalità di far assistere il minore al compimento degli atti sessuali - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Necessità.

In tema di reati sessuali, il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies, cod. pen.) richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che gli atti sessuali siano compiuti al fine di far assistere il minore, ovvero nella consapevolezza dell'agente di agire allo scopo specifico di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza. (Fattispecie nella quale il dolo è stato escluso per aver l'agente posto in essere atti masturbatori alla presenza di due minori, dei quali uno dormiva e l'altro faceva finta di dormire).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 quinquies

Massime precedenti Conformi: N. 5164 del 1997 Rv. 208631

Massime precedenti Vedi: N. 44681 del 2005 Rv. 232907



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 16145 del 05/03/2008 Ud.  (dep. 17/04/2008 ) Rv. 239897

Presidente: Altieri E.  Estensore: Sensini MS.  Relatore: Sensini MS.  Imputato: P.C. in proc. Amorosi e altro. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Milano, 21 giugno 2007)

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Trattamento illecito di dati - Cronaca giornalistica - Esonero dal consenso dell'interessato e dall'autorizzazione del garante - Limiti - Rispetto del codice deontologico - Necessità.

In tema di tutela della riservatezza, l'esonero (art. 137 D.Lgs. n. 196 del 2003), per il trattamento dei dati sensibili nell'esercizio della professione di giornalista, dall'autorizzazione del Garante e dal consenso dell'interessato, non può prescindere dal rispetto, oltre che del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione, anche dei principi stabiliti dal codice deontologico delle attività giornalistiche, cui deve riconoscersi natura di fonte normativa. (La Corte ha disatteso l'assunto dei giudici di merito secondo cui la mancanza, da parte del citato art. 137, di un esplicito richiamo al codice deontologico, conduceva a non ritenere più necessario, a differenza del previgente regime, il rispetto dello stesso ai fini di un lecito trattamento dei dati, in particolare relativi a salute e sfera sessuale).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 25,  Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35,  Legge 13/05/1998 num. 171 art. 12,  Legge 30/06/2003 num. 196 art. 26,  Legge 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST.,  Legge 30/06/2003 num. 196 art. 167



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 16145 del 05/03/2008 Ud.  (dep. 17/04/2008 ) Rv. 239898

Presidente: Altieri E.  Estensore: Sensini MS.  Relatore: Sensini MS.  Imputato: P.C. in proc. Amorosi e altro. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Milano, 21 giugno 2007)

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Trattamento illecito dei dati personali - Reato già previsto dall'art. 35 L. n. 675 del 1996 - Reato introdotto dall'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003 - Rapporto di continuità normativa - Sussistenza.

Con riferimento al reato di trattamento illecito dei dati personali, tra la fattispecie dell'art. 35 L. n. 675 del 1996 e quella dell'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003, sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta, nella nuova disposizione, una condizione obiettiva di punibilità.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35,  Legge 30/06/2003 num. 196 art. 167

Massime precedenti Conformi: N. 28680 del 2004 Rv. 229465



 

Sez. 3, Sentenza n. 18360 del 05/03/2008 Ud.  (dep. 07/05/2008 ) Rv. 240032

Presidente: Altieri E.  Estensore: Sarno G.  Relatore: Sarno G.  Imputato: Altobelli. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Roma, 12 Marzo 2007)

603101 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Aggravante dell'uso di sostanze narcotiche - Somministrazione di farmaci anestetici - Configurabilità.

In tema di violenza sessuale, è configurabile l'aggravante speciale di cui all'art. 609 ter, comma primo, n. 2, cod. pen. (aver commesso il fatto con l'uso di sostanze narcotiche) quando lo stato di incoscienza della vittima sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire all'agente di porre in essere la condotta vietata. (Fattispecie di violenza sessuale posta in essere da medico anestesista e consistita nel denudare, toccare e fotografare gli organi sessuali di alcune pazienti mentre si trovavano in stato di incoscienza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 ter

Massime precedenti Vedi: N. 3778 del 1977 Rv. 135476



 

Sez. 2, Sentenza n. 36721 del 21/02/2008 Ud.  (dep. 25/09/2008 ) Rv. 242084

Presidente: Rizzo AS.  Estensore: Esposito A.  Relatore: Esposito A.  Imputato: Buraschi e altro. P.M. Viglietta G. (Conf.)

(Rigetta, App. L'Aquila, 29 maggio 2007)

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Sistema protetto - Dispositivo con "password" - Sufficienza.

Integra il delitto di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico l'accesso ad un sistema che sia protetto da un dispositivo costituito anche soltanto da una parola chiave (cosiddetta "password").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Conformi: N. 37322 del 2008 Rv. 241201



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 36721 del 21/02/2008 Ud.  (dep. 25/09/2008 ) Rv. 242085

Presidente: Rizzo AS.  Estensore: Esposito A.  Relatore: Esposito A.  Imputato: Buraschi e altro. P.M. Viglietta G. (Conf.)

(Rigetta, App. L'Aquila, 29 maggio 2007)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Frasi offensive e immagini denigratorie immesse nella rete Internet - Sito web registrato all'estero - Luogo di commissione - Luogo di percezione dell'offesa da parte di più fruitori.

Il reato di diffamazione consistente nell'immissione nella rete Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie, deve ritenersi commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete, pur quando il sito "web" sia registrato all'estero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4741 del 2000 Rv. 217745, N. 25875 del 2006 Rv. 234528



 

Sez. 5, Sentenza n. 29891 del 20/02/2008 Ud.  (dep. 17/07/2008 ) Rv. 240437

Presidente: Pizzuti G.  Estensore: Marasca G.  Relatore: Marasca G.  Imputato: Mordenti e altri. P.M. Meloni VD. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Bologna, 15 Giugno 2007)

603083 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO - Natura - Reato di pericolo - Omesso avviso all'autorità - Integrazione del reato anche nel caso di assistenza impossibile o inutile - Sussistenza.

Il delitto di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.), avente natura di reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso soltanto se la persona da assistere fosse già morta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 593 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15194 del 1990 Rv. 185800

Massime precedenti Vedi: N. 13220 del 2000 Rv. 218685, N. 3397 del 2005 Rv. 231409, N. 36608 del 2006 Rv. 235424



 

Sez. 5, Sentenza n. 13550 del 20/02/2008 Ud.  (dep. 31/03/2008 ) Rv. 239826

Presidente: Pizzuti G.  Estensore: Vessichelli M.  Relatore: Vessichelli M.  Imputato: Poli e altro. P.M. Meloni VD. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Trento, 11 maggio 2007)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Comunicazione con una sola persona - Ascolto del fatto da altra persona - Mancanza di volontà - Integrazione del delitto di diffamazione - Esclusione.

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che pronunci espressioni offensive inconsapevole del fatto di essere ascoltato dalla persona offesa e in presenza di una sola persona (nella specie la madre dell'offeso), qualora egli non manifesti la volontà che le dette espressioni siano ulteriormente propalate, in quanto, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 595 cod. pen., è necessario che l'espressione offensiva sia destinata nelle stesse intenzioni del soggetto attivo ad essere riferita ad almeno un'altra persona che ne abbia successivamente conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2432 del 1993 Rv. 193804, N. 18888 del 2007 Rv. 237367, N. 35543 del 2007 Rv. 237728



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 13549 del 20/02/2008 Ud.  (dep. 31/03/2008 ) Rv. 239825

Presidente: Pizzuti G.  Estensore: Vessichelli M.  Relatore: Vessichelli M.  Imputato: Pavone e altro. P.M. Meloni VD. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Taranto, 17 maggio 2007)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Esposto all'autorità disciplinare - Espressioni offensive - Diffamazione - Esclusione - Fattispecie.

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che indirizzi un esposto - contenente espressioni offensive nei confronti di un militare - all'Autorità disciplinare dell'Arma dei carabinieri, in quanto, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost. e da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11842 del 1978 Rv. 140038, N. 38448 del 2001 Rv. 219998, N. 6416 del 2005 Rv. 231397



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 21954 del 20/02/2008 Ud.  (dep. 30/05/2008 ) Rv. 240490

Presidente: Pizzuti G.  Estensore: Marasca G.  Relatore: Marasca G.  Imputato: Cogorno. P.M. Meloni VD. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Genova, 14 Novembre 2005)

603028 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - Concorso con il reato di sottrazione d'incapaci - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione d'incapaci, a condizione, però, che, trattandosi di fatto commesso nei confronti di minore infraquattordicenne, possa in concreto affermarsi che si sia in presenza di una limitazione della libertà del minore rispetto alla quale quest'ultimo, avendo acquistato una sufficiente capacità di esprimersi, abbia verbalmente o in altro modo manifestato il proprio dissenso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto, senza verificare la sussistenza della predetta condizione, la configurabilità del reato di sequestro di persona, in concorso con quello di sottrazione d'incapace, in un caso in cui il sequestrato sarebbe stato un bambino di soli 18 mesi d'età, sottratto dal padre alla madre da cui viveva separato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 574 CORTE COST. Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9538 del 1992 Rv. 192259, N. 91841 del 1993 Rv. 196520, N. 38438 del 2001 Rv. 219976



 

Sez. 5, Sentenza n. 15525 del 20/02/2008 Ud.  (dep. 15/04/2008 ) Rv. 239482

Presidente: Pizzuti G.  Estensore: Rotella M.  Relatore: Rotella M.  Imputato: P.M. in proc. Magistrato. P.M. Meloni VD. (Diff.)

(Rigetta, Giud.pace Orvieto, 11 Aprile 2006)

603091 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE - Operatività dell'esimente nei confronti della persona offesa non costituita parte civile - Legittimità.

È legittima l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - che prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi all'autorità giudiziaria - alla persona offesa non costituita parte civile, quando essa sia autorizzata a dedurre dinanzi all'autorità giudiziaria sull'oggetto della causa, in vista della potenziale assunzione della veste di parte civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6544 del 1998 Rv. 212138, N. 39934 del 2005 Rv. 233841, N. 46864 del 2005 Rv. 233046, N. 6701 del 2006 Rv. 234008, N. 13791 del 2007 Rv. 236145



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 14230 del 15/02/2008 Cc.  (dep. 04/04/2008 ) Rv. 239964

Presidente: Vitalone C.  Estensore: Marmo M.  Relatore: Marmo M.  Imputato: P.M. in proc. Lupo. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Catanzaro, 9 ottobre 2007)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Attenuante speciale della "minore gravità" - Assenza di congiunzione carnale - Configurabilità - Esclusione.

In tema di reati sessuali, non è sufficiente ai fini della concedibilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. (casi di minore gravità) l'assenza di congiunzione carnale tra vittima ed autore del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1040 del 1997 Rv. 207299, N. 11558 del 1999 Rv. 215077, N. 5646 del 2000 Rv. 216569, N. 9528 del 2000 Rv. 217708, N. 40174 del 2006 Rv. 235576, N. 5002 del 2007 Rv. 235648, N. 45604 del 2007 Rv. 238282



 

Sez. 1, Sentenza n. 13410 del 14/02/2008 Ud.  (dep. 28/03/2008 ) Rv. 241439

Presidente: Mocali P.  Estensore: Cassano M.  Relatore: Cassano M.  Imputato: Bertozzi. P.M. Mura A. (Diff.)

(Rigetta, Ass.App. Bologna, 28 marzo 2007)

603081 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO DEL CONSEZIENTE - Rapporti con l'omicidio volontario - Fattispecie.

È configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, nel caso in cui il soggetto passivo sia affetto da una patologia psichica che incida sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica: in difetto di elementi di prova univoci circa la effettiva e consapevole volontà della vittima di morire, deve, infatti, attribuirsi prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e volere della vittima, e della percezione che altri possono avere della qualità della sua vita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575 Cod. Pen. art. 579

Massime precedenti Vedi: N. 1155 del 1971 Rv. 116725, N. 2501 del 1990 Rv. 183423, N. 8128 del 1991 Rv. 187999



 

Sez. 5, Sentenza n. 11632 del 14/02/2008 Ud.  (dep. 14/03/2008 ) Rv. 239479

Presidente: Calabrese RL.  Estensore: Fumo M.  Relatore: Fumo M.  Imputato: Tessarolo. P.M. Febbraro G. (Conf.)

(Rigetta, App. Venezia, 4 Ottobre 2007)

603093 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE - Espressioni lesive dell'onore - Criteri di accertamento - Fattispecie.

In tema di tutela dell'onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 cod. pen., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa". (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 cod. pen. nelle espressioni usate da un legale nei confronti di un collega, al quale si era rivolto, in occasione di un'udienza civile, dicendogli 'vai a ...: Dio li fa e poi li accoppià, riferendosi anche al cliente dell'avvocato avversario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594

Massime precedenti Vedi: N. 761 del 1998 Rv. 211480, N. 3371 del 1998 Rv. 211479, N. 7597 del 1999 Rv. 213631, N. 41752 del 2001 Rv. 220643, N. 39454 del 2005 Rv. 232339, N. 4991 del 2007 Rv. 236321



 

Sez. 5, Sentenza n. 10735 del 07/02/2008 Ud.  (dep. 10/03/2008 ) Rv. 239476

Presidente: Nardi D.  Estensore: Sandrelli GG.  Relatore: Sandrelli GG.  Imputato: Rossi. P.M. Mura A. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Roma, 5 Febbraio 2007)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Falsa attribuzione al responsabile di un istituto scolastico dell'asserzione che non avrebbe richiesto lo sgombero coattivo, da parte delle forze dell'ordine, dell'occupazione studentesca - Integrazione del reato di cui all'art. 595 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

Non integra gli estremi del delitto di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo della stampa la pubblicazione su un quotidiano della notizia concernente la falsa attribuzione al responsabile di un istituto scolastico dell'asserzione che non avrebbe richiesto lo sgombero coattivo, da parte delle forze dell'ordine, dell'occupazione studentesca, considerato che si tratta di notizia priva di valenza offensiva e meramente attinente ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del suddetto responsabile scolastico ed assunta nell'interesse pubblico. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrati gli estremi del reato di cui all'art. 595 del cod. pen. nei confronti del direttore di un quotidiano che aveva consentito la pubblicazione di un articolo redazionale riportante la notizia suesposta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6924 del 2001 Rv. 218280, N. 832 del 2006 Rv. 233749



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 12738 del 07/02/2008 Ud.  (dep. 26/03/2008 ) Rv. 239409

Presidente: Altieri E.  Estensore: De Maio G.  Relatore: De Maio G.  Imputato: Pinzone. P.M. Ciampoli L. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 12 Maggio 2006)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Costituzione di parte civile - Organizzazione sindacale - Ammissibilità - Ragioni.

È legittima la costituzione di parte civile "iure proprio" dell'organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore vittima del reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro, in quanto la condotta integrante tale reato è idonea a provocare un danno sia alla persona offesa che al sindacato, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima e, inoltre, perchè tale condotta è in contrasto con il fine perseguito dal sindacato, costituito dalla tutela della condizione lavorativa e di vita degli iscritti sui luoghi di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185 Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13314 del 1990 Rv. 185501, N. 10048 del 1993 Rv. 195706, N. 31413 del 2006 Rv. 234855, N. 38290 del 2007 Rv. 238103



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 9071 del 07/02/2008 Ud.  (dep. 28/02/2008 ) Rv. 239124

Presidente: Nardi D.  Estensore: Calabrese RL.  Relatore: Calabrese RL.  Imputato: Notonica. P.M. Mura A. (Conf.)

(Rigetta, App. Palermo, 15 Maggio 2006)

603091 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE - Espressioni offensive contenute in un ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale, in funzione di presidente del comitato per la tenuta dell'Albo dei consulenti tecnici - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen..

In tema di diffamazione, è applicabile l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - qualora le espressioni offensive siano contenute in un ricorso presentato al Presidente del Tribunale, in funzione di presidente del comitato per la tenuta dell'Albo dei consulenti tecnici, in quanto tale comitato è un organo pubblico avente giurisdizione disciplinare, con la conseguenza che nel relativo procedimento l'autore dello scritto riveste la qualità di parte; tuttavia, occorre anche, ai fini dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto e immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata. (Nella specie, la Corte ha rilevato che l'accertamento del nesso tra le offese e l'oggetto della contesa dipende da un giudizio di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15585 del 2004 Rv. 228759, N. 6495 del 2005 Rv. 231428, N. 33656 del 2005 Rv. 232335, N. 6701 del 2006 Rv. 234007, N. 6701 del 2006 Rv. 234008, N. 30439 del 2006 Rv. 235327, N. 1798 del 2007 Rv. 236311, N. 13791 del 2007 Rv. 236145



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 12738 del 07/02/2008 Ud.  (dep. 26/03/2008 ) Rv. 239408

Presidente: Altieri E.  Estensore: De Maio G.  Relatore: De Maio G.  Imputato: Pinzone. P.M. Ciampoli L. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 12 Maggio 2006)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Reato commesso sul luogo di lavoro - Organizzazioni sindacali - Legittimazione a costituirsi parte civile - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati sessuali, le organizzazioni sindacali rappresentative degli iscritti vittime di violenza sessuale commessa sul luogo di lavoro possono costituirsi parte civile ed ottenere il risarcimento del danno, in quanto tale delitto lede l'integrità psico-fisica del lavoratore e provoca un grave turbamento che viola la personalità morale e la salute della vittima, compromettendone la stabilità psicologica ed il rapporto con la realtà lavorativa e la percezione del luogo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185 Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37395 del 2004 Rv. 230041



Annotata

Sez. 3, Sentenza n. 12738 del 07/02/2008 Ud.  (dep. 26/03/2008 ) Rv. 239410

Presidente: Altieri E.  Estensore: De Maio G.  Relatore: De Maio G.  Imputato: Pinzone. P.M. Ciampoli L. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 12 Maggio 2006)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Costituzione di parte civile di un sindacato di polizia - Danneggiato dal reato - Lesione del diritto di personalità e all'identità - Sussistenza.

In tema di reati sessuali, il S.i.u.l.p. (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) è legittimato a costituirsi parte civile, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi ma quale danneggiato dal reato di violenza sessuale commesso nei confronti di un lavoratore ad esso iscritto, al fine di ottenere il ristoro del danno subito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185 Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13314 del 1990 Rv. 185501, N. 10048 del 1993 Rv. 195706, N. 31413 del 2006 Rv. 234855, N. 38290 del 2007 Rv. 238103



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 10734 del 07/02/2008 Ud.  (dep. 10/03/2008 ) Rv. 239475

Presidente: Nardi D.  Estensore: Sandrelli GG.  Relatore: Sandrelli GG.  Imputato: Pietrogiacomi. P.M. Mura A. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Roma, 2 Luglio 2007)

603049 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - Frattura del setto nasale durante una partita di calcio a gioco fermo - Applicabilità della causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva - Esclusione.

Non ricorre la causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva allorché un calciatore colpisca l'avversario fratturandogli il setto nasale nel momento in cui l'arbitro assegni un calcio di punizione, in quanto, in tale fase, non essendo ammesso il gioco attivo di squadra, ancorché singoli giocatori possano trovarsi in movimento per organizzare il "tiro", il gioco deve ritenersi fermo e, pertanto, l'azione antidoverosa non può risultare funzionale all'attività agonistica in atto ma si palesa come una mera aggressione del tutto indipendente dalla dinamica del gioco.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50 Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1951 del 2000 Rv. 216436, N. 19473 del 2005 Rv. 231534, N. 45210 del 2005 Rv. 232723



 

Sez. 4, Sentenza n. 10842 del 07/02/2008 Ud.  (dep. 11/03/2008 ) Rv. 239402

Presidente: Morgigni A.  Estensore: Amendola A.  Relatore: Amendola A.  Imputato: Caturano e altro. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 21 Ottobre 2005)

603079 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Violazione di norme antinfortunistiche - Infortunio occorso a soggetto estraneo all'impresa - Responsabilità dell'imprenditore - Sussistenza - Aggravante - Configurabilità.

In tema di omicidio colposo ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST.,  DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1,  DPR 27/04/1955 num. 547 art. 3 CORTE COST.,  DPR 09/04/1959 num. 128 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 6025 del 1989 Rv. 181105, N. 11360 del 2006 Rv. 233662

Massime precedenti Vedi: N. 7726 del 2002 Rv. 221133



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 12419 del 06/02/2008 Cc.  (dep. 20/03/2008 ) Rv. 239839

Presidente: Altieri E.  Estensore: Sensini MS.  Relatore: Sensini MS.  Imputato: P.M. in proc. Zinoni. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Brescia, 12 marzo 2007)

603102 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA - Casi nei quali si proceda d'ufficio - Fatto commesso da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - Insegnante - È tale anche al di fuori dell'orario scolastico.

È procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies, comma quarto n.3, cod. proc. pen., il reato di violenza sessuale commesso ai danni di un'allieva dall'insegnante al termine dell'orario della lezione, in quanto la qualità di pubblico ufficiale permane anche una volta che sia esaurito l'orario scolastico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 n. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3850 del 1997 Rv. 208204, N. 8029 del 2000 Rv. 216800, N. 34818 del 2007 Rv. 237195



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 18799 del 06/02/2008 Ud.  (dep. 08/05/2008 ) Rv. 239824

Presidente: Calabrese RL.  Estensore: Marasca G.  Relatore: Marasca G.  Imputato: Santillo e altro. P.M. Izzo G. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, Trib. Campobasso, 7 febbraio 2006)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Missiva indirizzata dal sindaco di un comune al presidente della provincia, committente del servizio di pulizia delle strade, con cui si definisce il servizio svolto dall'appaltatore come risultato di "menefreghismo" e "scarsa professionalità" - Integrazione del delitto di diffamazione - Esclusione.

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di sindaco di un comune, indirizzi una missiva al presidente della provincia - committente del servizio di pulizia delle strade - definendo il servizio svolto dall'appaltatore come risultato di "menefreghismo" e di "scarsa professionalità", considerato che dette espressioni non hanno portata offensiva, in quanto il sindaco ha non solo il potere ma il dovere di controllare, nell'interesse dei cittadini, l'esatto adempimento del contratto di appalto e di rappresentare al committente le proprie valutazioni critiche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29436 del 2006 Rv. 235217, N. 36077 del 2007 Rv. 237726, N. 43856 del 2007 Rv. 237974



 

Massime successive: Conformi

Sez. 5, Sentenza n. 10037 del 31/01/2008 Ud.  (dep. 05/03/2008 ) Rv. 239122

Presidente: Amato A.  Estensore: Rotella M.  Relatore: Rotella M.  Imputato: Casadei. P.M. Iacoviello FM. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Caltanissetta, 28 Febbraio 2006)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Querela contro il direttore di un periodico per concorso in diffamazione - Estensione della querela anche per il reato di omesso controllo - Ammissibilità.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela proposta nei confronti del direttore di un periodico a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione non esclude, di per sé, la volontà di punizione del querelante, evincibile dal tenore della querela, nei confronti del direttore anche ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (omesso controllo del direttore sulla pubblicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST. Cod. Pen. art. 110 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 34543 del 2001 Rv. 219748, N. 46226 del 2003 Rv. 227484

Massime precedenti Vedi: N. 8418 del 1992 Rv. 191928, N. 4595 del 2000 Rv. 217744, N. 10537 del 2000 Rv. 217365, N. 45249 del 2001 Rv. 221016, N. 15643 del 2005 Rv. 232136



 

Sez. 3, Sentenza n. 13978 del 30/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 ) Rv. 239347

Presidente: Onorato P.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Triscari Barberi. P.M. Bua FM. (Conf.)

(Rigetta, App. Catania, 17 Marzo 2006)

603099 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE - Violenza sessuale - Rapporti tra le due fattispecie - Condanna per il reato di atti sessuali con minorenne a fronte di contestazione di violenza sessuale - Riqualificazione giuridica del fatto - Violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati sessuali, la sentenza di condanna per fatto diversamente qualificato giuridicamente (atti sessuali con minorenne) rispetto a quello contestato nella originaria imputazione (violenza sessuale), non viola il principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza in quanto il secondo si differenzia dal primo unicamente per il requisito della violenza, la cui esclusione non comporta alcuna immutazione del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522,  Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 quater

Massime precedenti Vedi: N. 15287 del 2004 Rv. 228610, N. 16843 del 2007 Rv. 236806, N. 19425 del 2007 Rv. 236960

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16 del 1996 Rv. 205619



 

Sez. 1, Sentenza n. 7766 del 30/01/2008 Ud.  (dep. 20/02/2008 ) Rv. 239233

Presidente: Canzio G.  Estensore: Vecchio M.  Relatore: Vecchio M.  Imputato: Dettori. P.M. Galati G. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Sassari, 12 Febbraio 2007)

603072 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - Occasionalità dell'incontro con la vittima e della conseguente esecuzione del delitto - Compatibilità con la premeditazione - Sussistenza.

La premeditazione non è esclusa dal fatto che l'agente abbia eseguito il delitto in seguito ad un occasionale incontro con la vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575 Cod. Pen. art. 577 n. 3

Massime precedenti Conformi: N. 7279 del 1972 Rv. 122216, N. 5276 del 1983 Rv. 159374, N. 3930 del 1989 Rv. 180808, N. 5441 del 1992 Rv. 190318, N. 4956 del 1993 Rv. 194558

Massime precedenti Vedi: N. 1357 del 1995 Rv. 203823



 

Massime successive: Conformi

Sez. 1, Sentenza n. 7766 del 30/01/2008 Ud.  (dep. 20/02/2008 ) Rv. 239232

Presidente: Canzio G.  Estensore: Vecchio M.  Relatore: Vecchio M.  Imputato: Dettori. P.M. Galati G. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Sassari, 12 Febbraio 2007)

603072 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - Compatibilità con il dolo condizionato.

Il dolo "condizionato" è pienamente compatibile con l'aggravante della premeditazione, la quale ricorre anche quando l'attuazione del proposito criminoso è condizionata al verificarsi, o non, di un determinato evento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575 Cod. Pen. art. 577 n. 3

Massime precedenti Conformi: N. 696 del 1967 Rv. 105811, N. 973 del 1970 Rv. 117522, N. 4713 del 1973 Rv. 127346, N. 2853 del 1977 Rv. 138292, N. 7482 del 1982 Rv. 154826, N. 4692 del 1985 Rv. 169188, N. 2611 del 1993 Rv. 193578, N. 12306 del 1995 Rv. 203127, N. 1910 del 1996 Rv. 203806, N. 4678 del 1999 Rv. 213018, N. 35957 del 2004 Rv. 229839



 

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 11263 del 29/01/2008 Ud.  (dep. 13/03/2008 ) Rv. 238523

Presidente: Vitalone C.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Brasca. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 9 Marzo 2006)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Connessione con delitto perseguibile di ufficio - Assorbimento di quest'ultimo nel reato di violenza sessuale - Perseguibilità a querela - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale, la connessione con reato procedibile d'ufficio cui si riferiva l'art. 542 cod. pen. - e si riferisce oggi l'art. 609-septies, comma quarto n. 4, dello stesso codice - non viene meno a seguito del ritenuto assorbimento di detto ultimo reato nel reato di violenza sessuale, ma solo all'esito di intervenuta assoluzione dal medesimo per insussistenza del fatto. (Nella specie l'assorbimento del reato di maltrattamenti, procedibile d'ufficio, in quello di violenza sessuale continuata era stato affermato dai giudici di merito in conseguenza della esclusione dell'ipotesi di concorso formale tra i due reati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 septies

Massime precedenti Vedi: N. 10865 del 1982 Rv. 158233, N. 4143 del 1998 Rv. 210695, N. 7138 del 1998 Rv. 211211, N. 2371 del 2001 Rv. 218475, N. 16060 del 2001 Rv. 219507, N. 43139 del 2003 Rv. 227477, N. 32971 del 2005 Rv. 232185, N. 33775 del 2005 Rv. 232479, N. 45283 del 2005 Rv. 322902, N. 307 del 2006 Rv. 233284, N. 10196 del 2006 Rv. 234044



 

Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 29/01/2008 Ud.  (dep. 25/03/2008 ) Rv. 239365

Presidente: Mocali P.  Estensore: Corradini G.  Relatore: Corradini G.  Imputato: Giorni e altri. P.M. Palombarini G. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Perugia, 20 settembre 2006)

603067 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI REATO SESSUALE - Violenza sessuale contestualmente commessa - Concorso formale con l'omicidio - Esclusione - Assorbimento in esso - Sussistenza.

È escluso il concorso formale tra i delitti di omicidio e di violenza sessuale contestualmente commessa, quest'ultima restando assorbita nel primo "sub specie" di circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico tra i due reati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15 Cod. Pen. art. 84 Cod. Pen. art. 575 Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 5 Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4690 del 1992 Rv. 189872, N. 6775 del 2005 Rv. 230149



 

Sez. 1, Sentenza n. 12954 del 29/01/2008 Ud.  (dep. 27/03/2008 ) Rv. 240276

Presidente: Mocali P.  Estensore: Corradini G.  Relatore: Corradini G.  Imputato: Li e altri. P.M. Palombarini G. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Catania, 23 Aprile 2007)

603062 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti - Presupposti - Necessità che l'evento non sia previsto come certo o come altamente probabile e quindi voluto.

Nel caso in cui l'evento sia stato previsto come certo o come altamente probabile e quindi voluto, non può prospettarsi l'ipotesi di cui all'art. 586 cod. pen. (morte o lesione come conseguenza di altro delitto), né quella del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST. Cod. Pen. art. 116 CORTE COST. Cod. Pen. art. 586

Massime precedenti Conformi: N. 4196 del 1985 Rv. 168989, N. 1567 del 1986 Rv. 171945, N. 7712 del 1987 Rv. 178773, N. 13196 del 1989 Rv. 182196, N. 4399 del 2001 Rv. 218191, N. 7388 del 2005 Rv. 231460, N. 8837 del 2006 Rv. 233580, N. 37940 del 2006 Rv. 235427



 

Massime successive: Vedi

Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008 Ud.  (dep. 15/02/2008 ) Rv. 239163

Presidente: Giordano U.  Estensore: Corradini G.  Relatore: Corradini G.  Imputato: Mauro e altro. P.M. Meloni VD. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 16 Maggio 2007)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Cronaca giudiziaria - Liceità - Limiti - Informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario - Ricostruzione giornalistica di vicende penalmente rilevanti - Onere del giornalista di verificare direttamente le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza.

La cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale; quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8031 del 1998 Rv. 211635



 

Massime successive: Vedi

Sez. 1, Sentenza n. 14346 del 22/01/2008 Ud.  (dep. 07/04/2008 ) Rv. 240134

Presidente: Silvestri G.  Estensore: Siotto MC.  Relatore: Siotto MC.  Imputato: **1**. P.M. Iacoviello FM. (Diff.)

(Rigetta, App. Catania, 1 Dicembre 2006)

603085 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - Rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. - Concorso con i reati di lesioni e di omicidio - Corissante autore degli ulteriori fatti - Configurabilità.

Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con i reati di lesioni personali e di omicidio con esclusivo riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, fuori dai casi di concorso morale o materiale, i reati di lesioni personali e di omicidio non possono essere ascritti in via autonoma agli altri corissanti nei confronti dei quali essi integrano la citata circostanza aggravante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575 Cod. Pen. art. 582 CORTE COST. Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11169 del 1981 Rv. 151343, N. 1022 del 1982 Rv. 157288, N. 2991 del 1984 Rv. 163443

Massime precedenti Vedi: N. 9047 del 1986 Rv. 173642



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 8381 del 22/01/2008 Ud.  (dep. 25/02/2008 ) Rv. 239283

Presidente: De Maio G.  Estensore: Teresi A.  Relatore: Teresi A.  Imputato: Valentini. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Brescia, 30 Ottobre 2006)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Pene accessorie ed altri effetti penali previsti dall'art. 609 nonies cod. pen. - Applicabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati sessuali, l'applicazione d'ufficio da parte del giudice d'appello delle pene accessorie previste dall'art. 609 nonies cod. pen. non comporta alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", in quanto tale applicazione è prevista espressamente dalla richiamata disposizione come conseguenza necessaria della condanna per "alcuno dei delitti previsti" nella medesima norma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 ter Cod. Pen. art. 609 quater Cod. Pen. art. 609 quinquies Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 novies,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15105 del 2002 Rv. 221317, N. 17052 del 2006 Rv. 234143

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8411 del 1998 Rv. 210979



 

Sez. 3, Sentenza n. 9111 del 18/01/2008 Ud.  (dep. 28/02/2008 ) Rv. 239071

Presidente: Lupo E.  Estensore: Marini L.  Relatore: Marini L.  Imputato: Piacenti e altro. P.M. Di Popolo A. (Conf.)

(Rigetta, App. Catania, 20 aprile 2007)

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Delitti contro la libertà personale - Corruzione di minorenne - Presenza temporanea del minore all'atto sessuale - Reato - Configurabilità.

In tema di reati sessuali, il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.) si configura anche nel caso di una presenza temporanea del minore in occasione dello svolgimento di un rapporto sessuale tra adulti. (Fattispecie nella quale una minore aveva assistito ad un rapporto sessuale tra la madre ed un altro uomo, rapporto nel corso del quale era stata fatta allontanare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quinquies

Massime precedenti Vedi: N. 4761 del 1997 Rv. 208279



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 4, Sentenza n. 11335 del 16/01/2008 Cc.  (dep. 14/03/2008 ) Rv. 238967

Presidente: Marini L.  Estensore: Piccialli P.  Relatore: Piccialli P.  Imputato: P.C. in proc. Huscer e altri. P.M. Iannelli M. (Conf.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 13 dicembre 2006)

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Intervento chirurgico - Consenso informato - Mancanza - Configurabilità del reato di omicidio preterintenzionale - Esclusione.

In tema di trattamento medico-chirurgico, qualora, in mancanza di un valido consenso informato ovvero in presenza di un consenso prestato per un trattamento diverso, il chirurgo esegua un intervento da cui derivi la morte del paziente, non è configurabile il reato di omicidio preterintenzionale, poiché la finalità curativa comunque perseguita dal medico deve ritenersi concettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocare un'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa invece necessaria per l'integrazione degli atti diretti a commettere il reato di lesioni richiesti dall'art. 584 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST. Cod. Pen. art. 582 CORTE COST. Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28132 del 2001 Rv. 222579, N. 26446 del 2002 Rv. 222581

Massime precedenti Difformi: N. 5639 del 1992 Rv. 190113



Annotata

Sez. 4, Sentenza n. 7730 del 16/01/2008 Ud.  (dep. 20/02/2008 ) Rv. 238756

Presidente: Marini L.  Estensore: Campanato G.  Relatore: Campanato G.  Imputato: Musso. P.M. Iannelli M. (Diff.)

(Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1 Febbraio 2005)

603047 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro - Attività lavorativa svolta nell'interesse della parrocchia - Parroco - Assunzione della posizione di garanzia - Sussistenza.

Poichè il parroco ha la direzione delle attività della parrocchia, egli assume una posizione di garanzia nei confronti di chi presti, anche occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro al suo interno, rispondendo pertanto delle eventuali lesioni personali cagionate dall'omessa adozione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2361 del 1979 Rv. 141325



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 4, Sentenza n. 7730 del 16/01/2008 Ud.  (dep. 20/02/2008 ) Rv. 238757

Presidente: Marini L.  Estensore: Campanato G.  Relatore: Campanato G.  Imputato: Musso. P.M. Iannelli M. (Diff.)

(Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1 Febbraio 2005)

603047 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Aggravante della violazione di norme antinfortunistiche - Sussistenza - Presupposti.

In tema di lesioni personali colpose, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavoro". (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità del parroco per l'infortunio occorso ad un fedele impegnatosi volontariamente nell'approntamento della struttura deputata allo svolgimento della festa della parrocchia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 9616 del 1991 Rv. 188214

Massime precedenti Vedi: N. 6025 del 1989 Rv. 181105, N. 11360 del 2006 Rv. 233662



 

Sez. 5, Sentenza n. 14056 del 15/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 ) Rv. 239470

Presidente: Nardi D.  Estensore: Oldi P.  Relatore: Oldi P.  Imputato: Scarvaci e altri. P.M. Mura A. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, Giud.pace Naso, 24 Marzo 2006)

603093 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE - Scriminante dell'esercizio del diritto di critica - Fattispecie.

È integrata l'esimente del diritto di critica qualora, con lettera, si revochi l'incarico al professionista (nella specie avvocato), attribuendogli l'incapacità del proprio studio di seguire con la dovuta diligenza e la necessaria professionalità le pratiche affidategli, considerato che tali espressioni rientrano nel diritto dell'assistito di spiegare le ragioni del venir meno del rapporto fiduciario, e che tale critica, ancorché aspra, non comporta uno sconfinamento dai limiti della continenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 594

Massime precedenti Vedi: N. 3565 del 2007 Rv. 238909, N. 36077 del 2007 Rv. 237726, N. 43856 del 2007 Rv. 237974



 

Massime successive: Conformi

Sez. 5, Sentenza n. 5299 del 15/01/2008 Ud.  (dep. 01/02/2008 ) Rv. 239115

Presidente: Nardi D.  Estensore: Colonnese A.  Relatore: Colonnese A.  Imputato: Mineo. P.M. Mura A. (Conf.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 16 Dicembre 2005)

603016 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE - Installazione di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della Centrale operativa dei carabinieri - Integrazione del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen. e non di quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923.

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis cod. pen.), e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923 (che sanziona chiunque, senza l'espressa autorizzazione del competente ministero, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica), la condotta di colui che installi un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della Centrale operativa dei carabinieri, considerata la modifica del quadro normativo, intervenuta ad opera dell'art. 8 della L. n. 547 del 1993, che ha modificato l'art. 623 bis cod. pen. - eliminando il riferimento alle trasmissioni effettuate "con collegamento su filo o ad onde guidate" - ed ha, pertanto, ampliato l'area di operatività della disciplina dettata dal codice a tutela dell'inviolabilità dei segreti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/02/1923 num. 1067 art. 18 quater,  Cod. Pen. art. 617 bis Cod. Pen. art. 623 bis

Massime precedenti Conformi: N. 12655 del 2001 Rv. 218326, N. 25488 del 2004 Rv. 228895

Massime precedenti Vedi: N. 12765 del 1978 Rv. 140248, N. 12765 del 1978 Rv. 140249, N. 4181 del 1979 Rv. 141918, N. 8601 del 1980 Rv. 145831, N. 8601 del 1980 Rv. 145832, N. 10314 del 1980 Rv. 146186, N. 5670 del 1982 Rv. 154134, N. 2046 del 1983 Rv. 159894, N. 5022 del 1984 Rv. 164526, N. 989 del 1991 Rv. 186744, N. 4264 del 2006 Rv. 233595



 

Massime successive: Vedi

Sez. 1, Sentenza n. 4496 del 14/01/2008 Ud.  (dep. 29/01/2008 ) Rv. 239158

Presidente: Gemelli T.  Estensore: Mocali P.  Relatore: Mocali P.  Imputato: Pansa e altro. P.M. Ciani G. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Roma, 14 Marzo 2007)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Diritto di critica - Condizioni.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, le affermazioni svolte in un articolo giornalistico che, traendo spunto da un fatto di cronaca, esprimano una polemica intensa su temi di rilevanza sociale non sono riconducibili al diritto di critica qualora i dati riportati siano strumentalmente travisati nel loro nucleo essenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11664 del 1995 Rv. 203389, N. 19334 del 2004 Rv. 227754, N. 11662 del 2007 Rv. 236362

Massime precedenti Vedi: N. 6671 del 1987 Rv. 178531



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 3597 del 20/12/2007 Cc.  (dep. 23/01/2008 ) Rv. 238872

Presidente: Colonnese A.  Estensore: Fumo M.  Relatore: Fumo M.  Imputato: P.O. in proc. Colacito e altri. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Rigetta, Gip Trib. L'Aquila, 15 febbraio 2007)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Intervista televisiva "in diretta" - Responsabilità del giornalista - Limiti.

L'intervista televisiva "in diretta" presuppone che siano comunicate notizie provenienti da una fonte "non filtrata", con la conseguenza che, in tal caso, non si può esigere dal giornalista l'esecuzione di un sia pur rapido controllo prima della diffusione della notizia ed in particolare un'attività di verifica sulla fondatezza della notizia comunicata e diffusa, in quanto essa viene diffusa nello stesso momento in cui il giornalista la apprende dall'intervistato. Ne deriva che l'obbligo di controllo di veridicità che grava sul giornalista in ordine all'intervista "in differita" non è applicabile al giornalista che effettui l'intervista "in diretta", trattandosi di condotta inesigibile, posto che non si può controllare ciò che ancora non si conosce; tuttavia, il giornalista, in tal caso, deve osservare la diligenza "in eligendo", nel senso che nella scelta del soggetto da intervistare deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata ad evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati, fermo restando l'obbligo di intervenire, se possibile, nel corso dell'intervista (chiarendo, chiedendo precisazioni ecc.), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 46788 del 2004 Rv. 230283, N. 8042 del 2006 Rv. 233403, N. 517 del 2007 Rv. 235692

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37140 del 2001 Rv. 219651



 

Massime successive: Conformi, Difformi

Sez. 5, Sentenza n. 2534 del 20/12/2007 Cc.  (dep. 17/01/2008 ) Rv. 239105

Presidente: Colonnese A.  Estensore: Dubolino P.  Relatore: Dubolino P.  Imputato: P.M. in proc. Migliazzo e altri. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Torino, 17 Luglio 2007)

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Introduzione, in qualità di ispettore della Polizia di Stato e di appartenente all'Arma dei Carabinieri, nel sistema informatico denominato SDI e trasmissione dei dati riservati acquisiti ad un'agenzia investigativa - Integrazione del reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

Non integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter cod. pen.) la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di ispettore della Polizia di Stato e di appartenente all'Arma dei Cararbinieri, si introducano nel sistema denominato SDI (banca dati interforze degli organi di polizia), considerato che si tratta di soggetti autorizzati all'accesso e, in virtù del medesimo titolo, a prendere cognizione dei dati riservati contenuti nel sistema, anche se i dati acquisiti siano stati trasmessi a una agenzia investigativa, condotta quest'ultima ipoteticamente sanzionabile per altro e diverso titolo di reato. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato l'ininfluenza della circostanza che detto uso sia già previsto dall'agente all'atto dell'acquisizione e ne costituisca la motivazione esclusiva, in quanto la sussistenza della volontà contraria dell'avente diritto, cui fa riferimento l'art. 615 ter cod. pen., ai fini della configurabilità del reato, deve essere verificata solo ed esclusivamente con riguardo al risultato immediato della condotta posta in essere dall'agente con l'accesso al sistema informatico e con il mantenersi al suo interno e non con riferimento a fatti successivi che, anche se già previsti, potranno di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Vedi: N. 12732 del 2000 Rv. 217743, N. 23134 del 2004 Rv. 229207, N. 11689 del 2007 Rv. 236221



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 13880 del 18/12/2007 Ud.  (dep. 02/04/2008 ) Rv. 239816

Presidente: Nardi D.  Estensore: Bruno PA.  Relatore: Bruno PA.  Imputato: Pandolfelli. P.M. Stabile C. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Napoli, 23 febbraio 2007)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Uso, da parte di un consigliere comunale, in sede istituzionale, dell'espressione "protettori dell'illegalità", riferita al periodo in cui taluni soggetti avevano ricoperto la carica di sindaco - Esercizio del diritto di critica politica - Sussistenza.

In tema di diffamazione, integra la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica politica l'espressione "protettori di illegalità"- pronunciata da un consigliere comunale, in sede istituzionale - riferita al periodo in cui taluni soggetti avevano ricoperto la carica di sindaco. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità penale del predetto consigliere a titolo di diffamazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27339 del 2007 Rv. 237260, N. 32577 del 2007 Rv. 237104, N. 3126 del 2008 Rv. 238339, N. 4129 del 2008 Rv. 238341, N. 9084 del 2008 Rv. 239125



 

Sez. 1, Sentenza n. 4494 del 13/12/2007 Ud.  (dep. 29/01/2008 ) Rv. 239326

Presidente: Mocali P.  Estensore: Culot D.  Relatore: Culot D.  Imputato: Cianni e altri. P.M. Gialanella A. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Ass.App. Milano, 7 febbraio 2007)

603063 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - Formazione della prova del reato di omicidio - Mancato rinvenimento del cadavere della vittima - Prova del concorrente reato di soppressione di cadavere - Sussistenza "in re ipsa".

Una volta provata la realizzazione del reato di omicidio senza che il cadavere della vittima sia stato rinvenuto, la prova del concorrente reato di soppressione di cadavere è "in re ipsa". (Nella circostanza, la Corte ha ribadito il principio che l'assenza del cadavere dell'ucciso non impedisce la formazione della prova del reato di omicidio né condiziona l'affermazione di responsabilità dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 411 Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 2070 del 1996 Rv. 206452



 

Massime successive: Conformi

Sez. 6, Sentenza n. 13745 del 13/12/2007 Ud.  (dep. 02/04/2008 ) Rv. 239451

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Conti G.  Relatore: Conti G.  Imputato: Pesce. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Rigetta, App. Reggio Calabria, 17 Aprile 2007)

603016 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE - Installazione di apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia - Configurabilità del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen. - Sussistenza.

Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen., e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923, l'installazione di una apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia. (Nella specie, l'imputato era stato sorpreso in possesso di un ricevitore di radiofrequenze sintonizzato su frequenze dei carabinieri e di altre forze di polizia)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 bis Cod. Pen. art. 623 bis,  Regio Decr. 08/02/1923 num. 547 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 12655 del 2001 Rv. 218326, N. 25488 del 2004 Rv. 228895, N. 5299 del 2008 Rv. 239115

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20 del 1994 Rv. 199172



 

Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 12/12/2007 Ud.  (dep. 15/01/2008 ) Rv. 238638

Presidente: Chieffi S.  Estensore: Amoresano S.  Relatore: Amoresano S.  Imputato: Barbato. P.M. Galati G. (Conf.)

(Rigetta, App. Napoli, 6 Marzo 2007)

603067 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI REATO SESSUALE - Abrogazione degli artt. 519, 520, 521 cod. pen. - Applicabilità della circostanza aggravante ai reati di cui agli artt. 609 bis e seguenti dello stesso codice - Ragione - Fattispecie.

La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5 cod. pen. (avere commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521, che contemplavano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti) è configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e segg. stesso codice, come introdotti dalla L. 15 febbraio 1996 n. 66 (recante norme contro la violenza sessuale), a nulla rilevando che tale legge abbia disposto l'espressa abrogazione dei citati artt. 519, 520 e 521, in quanto il richiamo a questi ultimi nell'art. 576 rientra nella figura del rinvio formale e non di quello recettizio, sicché quella abrogazione non ha comportato una "abolitio criminis", ma solo un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatrici nel tempo, e il mancato adeguamento della formulazione di quest'ultima norma è ascrivibile a mero difetto di coordinamento legislativo. (Fattispecie concernente il delitto di tentato omicidio e di tentata violenza sessuale aggravata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 519 CORTE COST. Cod. Pen. art. 520 Cod. Pen. art. 521 CORTE COST. Cod. Pen. art. 575 Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 5 Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.,  Legge 15/02/1996 num. 66 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6775 del 2005 Rv. 230148



 

Sez. 3, Sentenza n. 4532 del 11/12/2007 Ud.  (dep. 29/01/2008 ) Rv. 238987

Presidente: Lupo E.  Estensore: Amoroso G.  Relatore: Amoroso G.  Imputato: Bonavita. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Rigetta, App. Catanzaro, 21 Novembre 2006)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Consenso iniziale della vittima all'atto sessuale - Rilevanza - Successivo venir meno del consenso - Reato - Configurabilità - Ragioni.

Integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48521 del 2004 Rv. 230494, N. 39428 del 2007 Rv. 237930

Massime precedenti Vedi: N. 1868 del 1967 Rv. 103767, N. 11243 del 1988 Rv. 179752, N. 1016 del 1991 Rv. 186381, N. 5640 del 1994 Rv. 199122, N. 2512 del 2000 Rv. 215697, N. 16292 del 2006 Rv. 234171



 

Massime successive: Vedi

Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 11/12/2007 Ud.  (dep. 11/01/2008 ) Rv. 238766

Presidente: Silvestri G.  Estensore: Urban G.  Relatore: Urban G.  Imputato: Arapaj e altri. P.M. Monetti V. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Bologna, 15 Marzo 2007)

603085 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - Deliberata aggressione di un gruppo di persone verso altre che si difendono - Configurabilità del delitto di rissa - Esclusione.

Ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorchè invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa nè a carico degli aggrediti nè a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5156 del 1992 Rv. 189953, N. 710 del 1993 Rv. 192791, N. 43524 del 2004 Rv. 230323



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 4129 del 29/11/2007 Ud.  (dep. 28/01/2008 ) Rv. 238341

Presidente: Pizzuti G.  Estensore: Rotella M.  Relatore: Rotella M.  Imputato: Angeloni. P.M. Salzano F. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib.Rieti,sez.dis. Poggio Mirteto, 3 marzo 2005)

603093 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE - Scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica - Uso delle espressioni "buffone" e "ridicolo" - Esclusione della scriminante - Condizioni.

Non può escludersi la sussistenza della scriminante dell'esercizio di critica politica nel caso in cui un cittadino, nel corso di una pubblica assemblea avente ad oggetto temi dibattuti di interesse amministrativo locale, si sia rivolto al sindaco (al quale, nel medesimo contesto, era stato rivolto l'invito a dimettersi), con le espressioni ingiuriose "buffone" e "ridicolo", quando non risulti con assoluta certezza che l'autore del fatto abbia inteso riferirsi alla persona in sé e non al suo comportamento come uomo pubblico che dispone direttamente degl'interessi della comunità di cui fa parte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 594

Massime precedenti Vedi: N. 22031 del 2003 Rv. 224674, N. 24087 del 2004 Rv. 228900, N. 10509 del 2006 Rv. 234390



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 1766 del 28/11/2007 Ud.  (dep. 14/01/2008 ) Rv. 239098

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Rotella M.  Relatore: Rotella M.  Imputato: Radicella Chiaramonte. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Roma, 21 Maggio 2007)

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Videoregistrazione, effettuata nella propria casa, di rapporti intimi con persona convivente - Integrazione del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 bis cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18058 del 2003 Rv. 224578, N. 25666 del 2003 Rv. 225333, N. 16189 del 2005 Rv. 233590, N. 39827 del 2006 Rv. 234960



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 3126 del 27/11/2007 Ud.  (dep. 21/01/2008 ) Rv. 238339

Presidente: Pizzuti G.  Estensore: Colonnese A.  Relatore: Colonnese A.  Imputato: Marazzi. P.M. Martusciello V. (Conf.)

(Rigetta, Trib.min. Parma, 2 febbraio 2006)

603093 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE - Scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica - Uso dell'espressione "persona compromessa ed invischiata" con rifiuto di indicarne le ragioni - Configurabilità della scriminante - Esclusione.

Non può ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica l'ingiuria riconoscibile nella qualificazione di "persona compromessa e invischiata" attribuita, nel corso di una seduta della giunta di una comunità montana, da un componente di tale organo al segretario generale, quando l'autore del fatto, richiesto, nel medesimo contesto, di indicare le ragioni del suddetto giudizio (espresso, tra l'altro, nei confronti di soggetto investito di funzioni amministrative, prive di particolari connotazioni di natura politica), abbia rifiutato di farlo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Abrog. art. 51 Cod. Pen. Abrog. art. 594

Massime precedenti Vedi: N. 22031 del 2003 Rv. 224674, N. 24087 del 2004 Rv. 228900, N. 19509 del 2006 Rv. 234390



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 1821 del 27/11/2007 Ud.  (dep. 14/01/2008 ) Rv. 239273

Presidente: Onorato P.  Estensore: Carrozza A.  Relatore: Carrozza A.  Imputato: Baldelli. P.M. Montagna A. (Diff.)

(Rigetta, App. Roma, 4 luglio 2006)

603099 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE - Dichiarazioni del minore quale teste di riferimento - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di testimonianza indiretta sono utilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza dal minore persona offesa di reati sessuali non esaminato in giudizio allorché l'equilibrio psichico di quest'ultimo sia così labile da tradursi in una vera e conclamata infermità. (Fattispecie relativa a minore, già affetto da lieve ritardo mentale poi tradottosi, per effetto degli abusi subiti, in un ulteriore grave scompenso psicologico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18058 del 2004 Rv. 228618

Massime precedenti Vedi: N. 7947 del 1997 Rv. 208267



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 3131 del 27/11/2007 Ud.  (dep. 21/01/2008 ) Rv. 238340

Presidente: Pizzuti G.  Estensore: Colonnese A.  Relatore: Colonnese A.  Imputato: Buggia. P.M. Martusciello V. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, App. Torino, 10 maggio 2007)

603096 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE - Fattispecie.

Deve riconoscersi la scriminante della provocazione prevista dall'art. 599, comma secondo, cod. pen. nel caso di una insegnante la quale, a fronte dell'ingiustificata accusa, rivoltale dalla madre di un'alunna, di usare un metodo d'insegnamento "hitleriano", aveva replicato dicendo alla donna che ella insegnava alla figlia a mentire.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594 Cod. Pen. art. 599 CORTE COST.



 

Sez. 1, Sentenza n. 2112 del 22/11/2007 Ud.  (dep. 15/01/2008 ) Rv. 238637

Presidente: Chieffi S.  Estensore: Corradini G.  Relatore: Corradini G.  Imputato: Laurelli. P.M. Stabile C. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Genova, 21 Dicembre 2006)

603063 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - Coazione di persona ammalata ad evitare le cure della medicina ufficiale - Consapevolezza nell'agente della rilevante probabilità della morte del paziente - Configurabilità del reato.

È configurabile il delitto di omicidio volontario nella condotta di chi, prescrivendo a un paziente di attenersi esclusivamente alle sue cure, l'abbia indotto ad evitare quelle della medicina ufficiale, con la consapevolezza che ciò avrebbe causato con rilevante probabilità la morte o l'avrebbe anticipata nel tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Vedi: N. 667 del 1984 Rv. 162316, N. 3185 del 1990 Rv. 186727, N. 14435 del 1990 Rv. 185676



Annotata

Sez. 3, Sentenza n. 1814 del 20/11/2007 Ud.  (dep. 14/01/2008 ) Rv. 238566

Presidente: De Maio G.  Estensore: Squassoni C.  Relatore: Squassoni C.  Imputato: Marchionni. P.M. Fraticelli M. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Torino, 13 Marzo 2006)

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Pornografia minorile - Impiego di uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici - Concreto pericolo di diffusione del materiale - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui al primo comma dell'art. 600 ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Nella specie il pericolo di diffusione è stato desunto dai giudici dal fatto che parte del materiale, per la cui produzione erano state utilizzate contemporaneamente molte minorenni e per il cui utilizzo l'imputato aveva avuto il consenso di queste, era detenuto in auto ed in alcune occasioni era stato mostrato a terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter

Massime precedenti Conformi: N. 5774 del 2005 Rv. 230732

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13 del 2000 Rv. 216337



 

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 1815 del 20/11/2007 Ud.  (dep. 14/01/2008 ) Rv. 238568

Presidente: De Maio G.  Estensore: Squassoni C.  Relatore: Squassoni C.  Imputato: Rizza. P.M. Fraticelli M. (Conf.)

(Rigetta, App. Caltanissetta, 22 luglio 2004)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Mediante abuso di autorità - Concorso formale col reato di concussione - Configurabilità - Ragioni.

Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso di autorità può concorrere formalmente con il reato di concussione, non operando il principio di specialità trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui un agente penitenziario aveva costretto due detenuti a commettere atti sessuali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317 Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4317 del 1998 Rv. 210404, N. 38854 del 2001 Rv. 220115

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7 del 1993 Rv. 193747



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 1814 del 20/11/2007 Ud.  (dep. 14/01/2008 ) Rv. 238567

Presidente: De Maio G.  Estensore: Squassoni C.  Relatore: Squassoni C.  Imputato: Marchionni. P.M. Fraticelli M. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Torino, 13 Marzo 2006)

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Detenzione di materiale pornografico in capo a chi l'abbia prodotto - Integrazione del reato di cui all'art. 600 ter ed altresì del reato di cui all'art. 600 quater cod. pen. - Esclusione - Norma applicabile - Art. 600 ter - Ragioni.

Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 600 quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all'art. 600 ter cod. pen., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un "post factum" non punibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter Cod. Pen. art. 600 quater

Massime precedenti Conformi: N. 20303 del 2006 Rv. 234699



 

Sez. 5, Sentenza n. 10420 del 15/11/2007 Ud.  (dep. 06/03/2008 ) Rv. 239109

Presidente: Nardi D.  Estensore: Bruno PA.  Relatore: Bruno PA.  Imputato: Riccardi. P.M. Cedrangolo O. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Milano, 13 Ottobre 2005)

603093 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE - Uso dell'espressione "Lei è un bugiardo, dice il falso e mente" indirizzate, nel corso di un'assemblea condominiale, all'amministratore - Integrazione del reato di ingiuria - Esclusione.

Non integra gli estremi del reato di ingiuria, la condotta di colui che, in qualità di condomino, rivolga all'amministratore nel corso di un'assemblea condominiale, la seguente espressione: "Lei è un bugiardo, dice il falso e mente", considerato che, al fine di apprezzare la lesività di detta espressione, è necessario contestualizzarla e cioè rapportarle al contesto spazio-temporale nel quale è stata pronunciata, avuto riguardo allo standard di sensibilità sociale del tempo. (Fattispecie nella quale la Corte ha osservato che se l'espressione con la quale si attribuisca la patente di bugiardo e mentitore, può in astratto assumere rilievo denigratorio e lesivo di una persona, essa perde gran parte della sua valenza offensiva, ove venga inserita nel particolare contesto in cui è stata proferita e cioè in un'assemblea condominiale - pertanto, in un ambito non di rado caratterizzato da vivace "vis" polemica o da atteggiamenti sopra le righe - da un condomino nell'ambito di un'accesa critica all'operato dell'amministratore, organo esecutivo obbligato a rendere conto all'assemblea).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594

Massime precedenti Vedi: N. 39454 del 2005 Rv. 232339, N. 3233 del 2007 Rv. 235618, N. 4129 del 2007 Rv. 238341



Annotata

Sez. 3, Sentenza n. 2001 del 13/11/2007 Ud.  (dep. 15/01/2008 ) Rv. 238847

Presidente: Postiglione A.  Estensore: Onorato P.  Relatore: Onorato P.  Imputato: Rinarelli e altro. P.M. Fraticelli M. (Conf.)

(Rigetta, App. Bologna, 14 novembre 2006)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Attenuante speciale - Art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. - Abuso sessuale protrattosi nel tempo - Concedibilità - Esclusione.

In tema di reati sessuali, deve escludersi la concedibilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. (casi di minore gravità) ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano protratti nel tempo. (Fattispecie nella quale gli abusi sessuali si erano protratti per un periodo di cinque anni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 192 Cod. Pen. art. 609 bis com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 972 del 2000 Rv. 215954, N. 5646 del 2000 Rv. 216569, N. 2597 del 2003 Rv. 227397, N. 47730 del 2003 Rv. 226865, N. 34128 del 2006 Rv. 234780, N. 5002 del 2007 Rv. 235648



 

Sez. 3, Sentenza n. 1190 del 08/11/2007 Ud.  (dep. 11/01/2008 ) Rv. 238550

Presidente: De Maio G.  Estensore: Gentile M.  Relatore: Gentile M.  Imputato: Gatto. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Perugia, 28 aprile 2006)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Attenuante della minore gravità - Fatti commessi dal genitore ai danni del figlio - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati sessuali, non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto (art. 609 bis, comma terzo, cod. pen.) nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, in quanto, ponendo in essere tale condotta, il genitore lede la libertà di autodeterminazione sessuale di quest'ultimo, così determinando uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione, tipica della figura genitoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 com. 3 Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38112 del 2006 Rv. 235031, N. 5002 del 2007 Rv. 235648, N. 42110 del 2007 Rv. 238073, N. 45604 del 2007 Rv. 238282



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 1192 del 08/11/2007 Ud.  (dep. 11/01/2008 ) Rv. 238551

Presidente: De Maio G.  Estensore: Marmo M.  Relatore: Marmo M.  Imputato: Flori. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Firenze, 4 maggio 2006)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Attenuanti generiche - Attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. - Rapporti.

In tema di reati sessuali, all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. (casi di minore gravità) non consegue automaticamente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto mentre per la concedibilità di queste ultime rilevano tutti i parametri indicati nell'art. 133 cod. pen., per la concedibilità dell'attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma primo e non quelli indicati nel comma secondo del predetto articolo. (Conf.: Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 40453, Tolomelli, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 133 CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 bis com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11558 del 1999 Rv. 215077, N. 19248 del 2005 Rv. 231849, N. 38112 del 2006 Rv. 235031



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 3565 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 23/01/2008 ) Rv. 238909

Presidente: Calabrese RL.  Estensore: Fumo M.  Relatore: Fumo M.  Imputato: Toppetta e altro. P.M. Baglione T. (Conf.)

(Rigetta, App. L'Aquila, 2 Dicembre 2006)

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Segnalazione al Consiglio dell'ordine di comportamenti scorretti di un professionista con il cliente - Episodi segnalati corrispondenti al vero - Natura diffamatoria - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'ordine di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero, perché il cliente per mezzo della segnalazione esercita una legittima tutela dei suoi interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11842 del 1978 Rv. 140038, N. 7551 del 1999 Rv. 213780



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 4718 del 10/10/2007 Ud.  (dep. 30/01/2008 ) Rv. 239057

Presidente: Papa E.  Estensore: Mancini F.  Relatore: Mancini F.  Imputato: Pizzi e altro. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 23 maggio 2006)

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Reati contro la libertà personale - Reati sessuali - Atti sessuali con minorenne - Corruzione di minorenne - Concorso apparente di norme - Assorbimento di tale ultimo delitto in quello previsto dall'art. 609 quater cod. pen. - Condizioni.

In tema di reati sessuali, non è ravvisabile un'ipotesi di concorso apparente di norme tra il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater cod. pen.) ed il reato di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.), sì da ritenere il secondo reato assorbito nel primo, in quanto i medesimi configurano due fattispecie diverse ed il loro concorso è soltanto eventuale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha infatti precisato che nei confronti dei minori non personalmente coinvolti negli atti sessuali ricadenti tuttavia nella loro diretta osservazione, non poteva che configurarsi esclusivamente il reato di corruzione di minorenne).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15 Cod. Pen. art. 609 quater Cod. Pen. art. 609 quinquies

Massime precedenti Conformi: N. 33006 del 2003 Rv. 226018



 

Massime successive: Vedi

Sez. 4, Sentenza n. 3447 del 03/10/2007 Ud.  (dep. 23/01/2008 ) Rv. 238739

Presidente: Marini L.  Estensore: Marini L.  Relatore: Marini L.  Imputato: Podda. P.M. Consolo S. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 10 Giugno 2004)

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Nozione di atti sessuali.

In tema di reati sessuali, la nozione di "atti sessuali" comprende tutti quegli atti che esprimono l'impulso sessuale dell'agente e che comportano una invasione della sfera sessuale del soggetto passivo, inclusi, pertanto, i toccamenti, i palpeggiamenti e gli sfregamenti sulle parti intime della vittima, tali da suscitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e per un tempo di breve durata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. Cod. Pen. art. 609 quater

Massime precedenti Conformi: N. 44246 del 2005 Rv. 232901, N. 33464 del 2006 Rv. 234786



 

Sez. 4, Sentenza n. 15551 del 24/09/2007 Ud.  (dep. 15/04/2008 ) Rv. 239529

Presidente: Battisti M.  Estensore: Marini L.  Relatore: Marini L.  Imputato: Cuccaro edaltri. P.M. Monetti V. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 12 Dicembre 2003)

603080 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIÙ PERSONE - Trattamento sanzionatorio - Natura - Conseguenze.

In tema di omicidio colposo plurimo o di concorso tra omicidio colposo e lesioni colpose, l'individuazione della violazione più grave è imposta ai soli fini dell'applicazione dello speciale meccanismo di determinazione della pena previsto dall'art. 589, comma terzo, cod. pen., ma non condiziona la successiva scelta della violazione più grave nell'eventualità di concorso formale tra la stessa fattispecie ed altro reato. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito di considerare quella prevista per l'omicidio colposo plurimo come pena unica ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 81, comma primo, cod. pen., in ipotesi di concorso formale con il diverso delitto di incendio colposo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST. Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1544 del 1989 Rv. 181559, N. 175 del 1996 Rv. 203346, N. 3127 del 1999 Rv. 213221, N. 12472 del 2000 Rv. 217947, N. 27019 del 2001 Rv. 219909