Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
ItalGiureWeb - 19/12/10 18:50:17
enzo.bucarelli@G89I

 

Sez. 4, Sentenza n. 32066 del 15/07/2010 Cc.  (dep. 18/08/2010 ) Rv. 248204

Presidente: Mocali P.  Estensore: Piccialli P.  Relatore: Piccialli P.  Imputato: Murgia. P.M. D'Ambrosio V. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, Giud.pace Pozzuoli, 16 ottobre 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Provvedimento del questore assunto a norma dell'art. 75 bis d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u. stupefacenti) - Convalida del giudice - Impugnazione - Soggetto legittimato.

Il soggetto destinatario del provvedimento reso dal questore a norma dell'art. 75-bis d.P.R. n. 309 del 1990 non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal Giudice di pace, non potendo essere equiparato all'imputato (o all'indagato), per il quale è prevista tale facoltà, sicché, in tali casi, il ricorso può essere presentato unicamente da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 bis,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Massime precedenti Vedi: N. 35213 del 2006 Rv. 235116



 

Sez. 4, Sentenza n. 32065 del 15/07/2010 Cc.  (dep. 18/08/2010 ) Rv. 248203

Presidente: Mocali P.  Estensore: Romis V.  Relatore: Romis V.  Imputato: Scanagatta. P.M. Iacoviello FM. (Parz. Diff.)

(Annulla con rinvio, Giud.pace Bassano Del Grappa, 21 ottobre 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Provvedimento del questore assunto a norma dell'art. 75 bis d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u. stupefacenti) - Convalida del giudice - Adozione entro le 48 ore dalla notifica all'interessato - Illegittimità.

È illegittimo, per violazione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalida il provvedimento assunto dal questore ai sensi dell'art. 75-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope) prima che siano trascorse quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 bis

Massime precedenti Conformi: N. 3521 del 2009 Rv. 242657



 

Sez. 1, Sentenza n. 31739 del 01/07/2010 Cc.  (dep. 12/08/2010 ) Rv. 248357

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Cassano M.  Relatore: Cassano M.  Imputato: Farouq. P.M. Galati G. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Trib.sorv. Torino, 01/07/2009)

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Ammissione al regime di semilibertà - Revoca - Condizioni.

Assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento. (Nella specie, erano state valorizzate, a fondamento della revoca, le reiterate frequentazioni di soggetti coinvolti in un vasto traffico di stupefacenti, che documentavano l'uso strumentale delle prescrizioni dei benefici premiali). attribuito rilievo

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26 del 1979 Rv. 141692, N. 34971 del 1990 Rv. 185740, N. 4378 del 1992 Rv. 192459



 

Sez. 6, Sentenza n. 32387 del 01/07/2010 Ud.  (dep. 30/08/2010 ) Rv. 248041

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Ippolito F.  Relatore: Ippolito F.  Imputato: A.. P.M. Selvaggi E. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Palermo, 19/03/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Induzione di minore all'uso di sostanze stupefacenti - Invito all'utilizzo della droga - Reato - Sussistenza - Esclusione.

Il delitto di induzione all'uso di sostanze stupefacenti, aggravato dalla minore età del soggetto passivo, sussiste quando la condotta dell'agente si caratterizzi per la coazione psicologica del soggetto passivo ovvero si risolva nell'apprezzabile sollecitazione, suggestione, persuasione del medesimo al fine di determinarlo al consumo della droga, dovendosi invece escludere che l'elemento oggettivo del suddetto reato sia integrato attraverso la richiesta o l'invito ad utilizzare lo stupefacente ovvero quando lo stesso agente si limiti a rafforzare la decisione assunta autonomamente dal minore di procedere a tale utilizzo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 82

Massime precedenti Vedi: N. 9014 del 1992 Rv. 191645, N. 26074 del 2004 Rv. 229643, N. 21181 del 2009 Rv. 243622, N. 4816 del 2010 Rv. 246279, N. 20766 del 2010 Rv. 247654



 

Sez. 6, Sentenza n. 32329 del 25/06/2010 Ud.  (dep. 26/08/2010 ) Rv. 248092

Presidente: Gramendola FP.  Estensore: Fazio AM.  Relatore: Fazio AM.  Imputato: Sakellariou. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 31 marzo 2008)

609010 REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - Nozione - Fattispecie.

L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione. (Nella specie si è esclusa la configurabilità dell'errore di fatto nella condotta del concorrente in cessione illecita di stupefacenti, al quale era stato affidato in Olanda un borsone dichiaratamente contenente altre sostanze proibite, e cioè steroidi, che, attraverso l'Italia, si sarebbero dovuti trasportare in Grecia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24605 del 2003 Rv. 225569

Massime precedenti Vedi: N. 741 del 1971 Rv. 119567, N. 5423 del 1990 Rv. 184036, N. 15388 del 2005 Rv. 231553, N. 29165 del 2008 Rv. 240458



 

Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Ud.  (dep. 05/10/2010 ) Rv. 247912

Presidente: Gemelli T.  Estensore: Fiandanese F.  Relatore: Fiandanese F.  Imputato: P.G. in proc. Rico. P.M. Palombarini G. (Conf.)

(Rigetta, App. Campobasso, 02/07/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Attenuante del fatto di lieve entità - Aggravante della cessione a minore - Concorso di circostanze - Configurabilità - Compatibilità - Sussistenza. - Fattispecie.

L'aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è astrattamente compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità; ne consegue che il giudice deve valutarne la compatibilità caso per caso, tenendo conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione a minore si realizza. (Fattispecie nella quale l'attenuante era stata riconosciuta in relazione alla cessione a soggetto minore di età di un grammo di hashish, posta in essere senza particolari accorgimenti).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 1,  Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4240 del 1997 Rv. 207917, N. 8612 del 1998 Rv. 211461, N. 9579 del 1999 Rv. 214318, N. 22123 del 2009 Rv. 244145

Massime precedenti Difformi: N. 1136 del 1991 Rv. 186409, N. 4142 del 1991 Rv. 187308, N. 10793 del 1991 Rv. 188578, N. 6672 del 1992 Rv. 190503, N. 20663 del 2008 Rv. 240057

Massime precedenti Vedi: N. 10947 del 1993 Rv. 195891



 

Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Ud.  (dep. 05/10/2010 ) Rv. 247910

Presidente: Gemelli T.  Estensore: Fiandanese F.  Relatore: Fiandanese F.  Imputato: P.G. in proc. Rico. P.M. Palombarini G. (Conf.)

(Rigetta, App. Campobasso, 02 luglio 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Modifiche introdotte dalla novella legislativa n. 49 del 2006 - Fatto di lieve entità - Natura giuridica - Circostanza attenuante.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4-bis, L. n. 49 del 2006, l'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 configura una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un reato autonomo, in quanto la norma è correlata ad elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze) che non incidono sull'obiettività giuridica e sulla struttura delle fattispecie previste come reato, ma attribuiscono ad esse una minore valenza offensiva.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST.,  Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18377 del 2006 Rv. 234142, N. 29228 del 2007 Rv. 236910, N. 27429 del 2008 Rv. 240849, N. 27976 del 2008 Rv. 240379, N. 34620 del 2008 Rv. 240317, N. 13523 del 2009 Rv. 243827

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9148 del 1991 Rv. 187930

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17 del 2000 Rv. 216668



 

Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Ud.  (dep. 05/10/2010 ) Rv. 247911

Presidente: Gemelli T.  Estensore: Fiandanese F.  Relatore: Fiandanese F.  Imputato: P.G. in proc. Rico. P.M. Palombarini G. (Conf.)

(Rigetta, App. Campobasso, 02/07/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Circostanze attenuanti - Fatto di lieve entità - Condizioni per la sua configurabilità - Fattispecie.

La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Fattispecie nella quale l'attenuante era stata riconosciuta valorizzando la qualità e quantità di droga - un grammo di hashish - ceduta a soggetto minore di età, nonché i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione - abitualmente posta in essere senza particolari accorgimenti -).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10211 del 2004 Rv. 231140, N. 20556 del 2005 Rv. 231352, N. 38879 del 2005 Rv. 232428, N. 27052 del 2008 Rv. 240981

Massime precedenti Vedi: N. 34331 del 2009 Rv. 245199

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17 del 2000 Rv. 216668

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9148 del 1991 Rv. 187930



 

Sez. 5, Sentenza n. 28528 del 15/06/2010 Ud.  (dep. 20/07/2010 ) Rv. 247905

Presidente: Ambrosini G.  Estensore: Rotella M.  Relatore: Rotella M.  Imputato: Cucumazzo. P.M. Iacoviello FM. (Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Bari, 06/11/2007)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 304 del 1990 - Elementi costitutivi.

In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione di ingente quantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna di esse anche nel commercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi della previsione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale non richiede che le successive condotte delittuose dei singoli, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi compreso il commercio, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel predetto programma.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74

Massime precedenti Conformi: N. 36785 del 2003 Rv. 226689

Massime precedenti Vedi: N. 856 del 2000 Rv. 216657, N. 22824 del 2006 Rv. 234576, N. 1849 del 2009 Rv. 242726, N. 25454 del 2009 Rv. 244520



 

Sez. 4, Sentenza n. 34662 del 10/06/2010 Cc.  (dep. 24/09/2010 ) Rv. 248077

Presidente: Mocali P.  Estensore: Izzo F.  Relatore: Izzo F.  Imputato: La Rosa. P.M. Monetti V. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 27 febbraio 2009)

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Colpa grave dell'istante - Condizione di tossicodipendente - Rilevanza - Esclusione - Condotta funzionale allo spaccio - Rilevanza.

La colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non può identificarsi nella mera condizione di tossicodipendente, ma ben può essere ravvisata nella condotta del tossicodipendente che detenga sostanze stupefacenti, allorché ricorrano elementi ulteriori i quali inducano ragionevolmente a ritenere che la detenzione sia funzionale allo spaccio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37037 del 2008 Rv. 241960



 

Sez. 4, Sentenza n. 31676 del 04/06/2010 Ud.  (dep. 11/08/2010 ) Rv. 248103

Presidente: Morgigni A.  Estensore: Massafra U.  Relatore: Massafra U.  Imputato: Troia. P.M. Cedrangolo O. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Torino, 25 Febbraio 2009)

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Stupefacenti - Contestazione di intermediazione tra spacciatori ed acquirenti - Condanna per concorso in detenzione e spaccio - Violazione del principio di correlazione - Esclusione.

Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestata all'imputato la condotta di intermediazione tra spacciatori ed acquirenti dello stupefacente, se ne affermi la responsabilità per il reato di illecita detenzione e cessione in concorso con i primi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522,  DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2794 del 1998 Rv. 210005, N. 24438 del 2005 Rv. 231855



 

Sez. 4, Sentenza n. 34660 del 03/06/2010 Cc.  (dep. 24/09/2010 ) Rv. 248075

Presidente: Campanato G.  Estensore: Bianchi L.  Relatore: Bianchi L.  Imputato: Castaldo. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Giud.pace Cesena, 14 gennaio 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Provvedimento del questore a norma dell'art. 75 bis T.U. stupefacenti - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

Il provvedimento del questore emesso a norma dell'art. 75-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti) che prevede la possibilità di imporre al condannato per determinati reati una serie di obblighi e divieti, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, in quanto le misure che contiene devono considerarsi limitative della libertà personale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 bis

Massime precedenti Vedi: N. 35044 del 2007 Rv. 237277, N. 19598 del 2010 Rv. 247514



 

Sez. 4, Sentenza n. 24571 del 03/06/2010 Ud.  (dep. 30/06/2010 ) Rv. 247823

Presidente: Campanato G.  Estensore: Marzano F.  Relatore: Marzano F.  Imputato: Iberdemaj. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Rigetta, App. Bologna, 11/06/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Circostanza aggravante dell'ingente quantità - Configurabilità - Criteri di individuazione - Fattispecie.

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile quando, sulla base di un accertamento che il giudice di merito deve condurre in concreto - indipendentemente dal riferimento a prefissati indici quantitativi, non contemplati dal legislatore - la sostanza sequestrata sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, senza che rilevi la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, trattandosi di un elemento di difficile valutazione, considerata l'impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto. (Fattispecie in cui l'aggravante "de qua" è stata riconosciuta in relazione ad un quantitativo di 2.400 dosi medie singole di cocaina e di oltre 9.210 dosi di eroina).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 44518 del 2003 Rv. 226817, N. 45427 del 2003 Rv. 226246, N. 46800 del 2003 Rv. 226931, N. 12186 del 2004 Rv. 227908, N. 47891 del 2004 Rv. 230570, N. 7254 del 2005 Rv. 231313, N. 11510 del 2005 Rv. 228029, N. 43372 del 2007 Rv. 238295, N. 10384 del 2008 Rv. 239210, N. 39205 del 2008 Rv. 241694

Massime precedenti Difformi: N. 29702 del 2003 Rv. 225487, N. 20119 del 2010 Rv. 247374, N. 20120 del 2010 Rv. 247375

Massime precedenti Vedi: N. 13236 del 1999 Rv. 215006, N. 25471 del 2007 Rv. 237003, N. 30534 del 2007 Rv. 237636, N. 36585 del 2009 Rv. 244986, N. 19085 del 2010 Rv. 247377

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17 del 2000 Rv. 216666



 

Sez. 1, Sentenza n. 27557 del 27/05/2010 Cc.  (dep. 15/07/2010 ) Rv. 247723

Presidente: Chieffi S.  Estensore: Cassano M.  Relatore: Cassano M.  Imputato: Mikovic. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Trib.sorv. Catania, 14 ottobre 2009)

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Pena inflitta per reato ostativo perché aggravato - Riconosciuta prevalenza di attenuanti - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare è ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione a uno dei delitti tassativamente indicati negli artt. 47 e 4 bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., a nulla rilevando la riconosciuta equivalenza o prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, che riguarda il solo trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa a condanna per cessione di stupefacenti aggravata a norma dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990)

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE,  Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.



 

Sez. 6, Sentenza n. 25383 del 27/05/2010 Ud.  (dep. 05/07/2010 ) Rv. 247825

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Lanza L.  Relatore: Lanza L.  Imputato: Galluzzi e altri. P.M. Di Casola C. (Conf.)

(Rigetta, App. Catanzaro, 02/12/2008)

673129 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CUSTODIA - Regole concernenti le modalità di custodia - Inderogabilità - Esclusione - Contestabilità - Limiti - Conseguenze - Indicazione - Fattispecie.

Le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte negli artt. 259 e 260 cod. proc. pen., costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali attinenti ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. Ne consegue che la mera inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, ma può incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, secondo le regole generali dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di custodia di sostanze stupefacenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 261

Massime precedenti Conformi: N. 6166 del 1995 Rv. 201824



 

Sez. 1, Sentenza n. 21081 del 27/05/2010 Cc.  (dep. 04/06/2010 ) Rv. 247580

Presidente: Chieffi S.  Estensore: Chieffi S.  Relatore: Chieffi S.  Imputato: Senato. P.M. Gialanella A. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, Trib.sorv. Milano, 06 Novembre 2009)

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Revoca - Affidamento in prova in casi particolari - Divieto di concessione dei benefici penitenziari - Operatività - Esclusione.

Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, comma secondo, L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40517 del 2001 Rv. 220239, N. 10249 del 2003 Rv. 223579, N. 3476 del 2010 Rv. 245692, N. 13542 del 2010 Rv. 246833

Massime precedenti Difformi: N. 24371 del 2005 Rv. 232113, N. 29143 del 2007 Rv. 237332, N. 13607 del 2009 Rv. 243497



 

Sez. 4, Sentenza n. 31663 del 27/05/2010 Ud.  (dep. 11/08/2010 ) Rv. 248112

Presidente: Morgigni A.  Estensore: Galbiati R.  Relatore: Galbiati R.  Imputato: Ahmetaj. P.M. Volpe G. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 11/03/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Dato ponderale e qualitativo - Rilevante valore economico dello stupefacente.

La circostanza attenuante del fatto di lieve entità, nei reati concernenti le sostanze stupefacenti, è esclusa nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo della sostanza superi una soglia ragionevole di valore economico, non rilevando in senso contrario eventuali circostanze favorevoli all'imputato. (In motivazione la Corte, in un caso di illecita detenzione di circa gr. 100 di cocaina con principio attivo pari ad oltre il 47%, ha precisato che solo in presenza di un dato ponderale non cospicuo assumono valenza gli altri parametri legislativi).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9148 del 1991 Rv. 187930, N. 39273 del 2008 Rv. 241987, N. 39931 del 2008 Rv. 242247

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17 del 2000 Rv. 216668



 

Sez. 6, Sentenza n. 24640 del 25/05/2010 Cc.  (dep. 30/06/2010 ) Rv. 248000

Presidente: Milo N.  Estensore: Fazio AM.  Relatore: Fazio AM.  Imputato: Bolajraf. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Bologna, 01 marzo 2010)

663036 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE - Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato senza assistenza difensiva - Inutilizzabilità - Limiti - Indicazione - Fattispecie.

Il regime della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, senza l'assistenza del difensore, non è applicabile quando le stesse riguardino fatti che, pur penalmente rilevanti, non ineriscono all'addebito per cui è sorto il procedimento. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni rese da una minore nell'ambito di un diverso procedimento relativo al suo ingresso illegale in Italia, avvenuto a bordo di un automezzo condotto dall'imputato e utilizzato per il trasporto di sostanze stupefacenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1303 del 1993 Rv. 193758, N. 5144 del 1996 Rv. 205193

Massime precedenti Vedi: N. 11950 del 1994 Rv. 200618, N. 649 del 1996 Rv. 203645, N. 10089 del 2005 Rv. 231838, N. 22456 del 2009 Rv. 243846



 

Sez. 6, Sentenza n. 34401 del 14/05/2010 Cc.  (dep. 23/09/2010 ) Rv. 248239

Presidente: Mannino SF.  Estensore: Cortese A.  Relatore: Cortese A.  Imputato: P.M. in proc. Ria. P.M. Cedrangolo O. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Gup Trib. Trento, 26/11/2009)

606083 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - Omessa segnalazione al Prefetto della detenzione di stupefacente - Reato - Sussistenza.

Commette il delitto di rifiuto di atti d'ufficio il militare dell'Arma dei Carabinieri che ometta la dovuta segnalazione al Prefetto circa la detenzione di una modica quantità di sostanze stupefacenti da parte di taluno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4995 del 2010 Rv. 246081

Massime precedenti Vedi: N. 31713 del 2003 Rv. 226218, N. 17570 del 2006 Rv. 233858



 

Sez. 1, Sentenza n. 20892 del 13/05/2010 Cc.  (dep. 03/06/2010 ) Rv. 247424

Presidente: Chieffi S.  Estensore: Vecchio M.  Relatore: Vecchio M.  Imputato: Filippi. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib.sorv. Potenza, 11/11/2009)

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari - Divieto di concessione dei benefici penitenziari - Operatività - Esclusione.

Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, comma secondo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40517 del 2001 Rv. 220239, N. 10249 del 2003 Rv. 223579, N. 3476 del 2010 Rv. 245692

Massime precedenti Difformi: N. 24371 del 2005 Rv. 232113, N. 29143 del 2007 Rv. 237332, N. 13607 del 2009 Rv. 243497

Massime precedenti Vedi: N. 46227 del 2004 Rv. 230502



 

Sez. 1, Sentenza n. 21040 del 12/05/2010 Ud.  (dep. 04/06/2010 ) Rv. 247557

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Vecchio M.  Relatore: Vecchio M.  Imputato: P.G. in proc. De Vivo e altri. P.M. Delehaye E. (Diff.)

(Rigetta in parte, App. Salerno, 09 Aprile 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti - Aggravante dell'associazione armata - Correlazione tra la disponibilità delle armi e gli scopi dell'associazione - Esclusione.

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma ,cod. pen. quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74,  Cod. Pen. art. 416 bis

Massime precedenti Conformi: N. 4750 del 1996 Rv. 204844, N. 13682 del 2009 Rv. 243948

Massime precedenti Difformi: N. 5501 del 1996 Rv. 205652

Massime precedenti Vedi: N. 9370 del 1994 Rv. 199916



 

Sez. 4, Sentenza n. 21814 del 12/05/2010 Ud.  (dep. 08/06/2010 ) Rv. 247478

Presidente: Morgigni A.  Estensore: Blaiotta RM.  Relatore: Blaiotta RM.  Imputato: Renna. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Rigetta, App. Napoli, 01 ottobre 2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Cessione di droga - Principio attivo inferiore alla dose media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006 - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Il reato di cessione di sostanze stupefacenti è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 14 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  DM Sanità 11/04/2006 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 6864 del 1999 Rv. 214204, N. 13315 del 2000 Rv. 217533, N. 33576 del 2001 Rv. 219778, N. 29958 del 2003 Rv. 225127, N. 32317 del 2009 Rv. 245201

Massime precedenti Difformi: N. 4104 del 1996 Rv. 205213, N. 601 del 1997 Rv. 208011, N. 3189 del 1997 Rv. 206652, N. 3584 del 2000 Rv. 215876, N. 6207 del 2009 Rv. 242860

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9973 del 1998 Rv. 211073

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47472 del 2007 Rv. 237856, N. 28605 del 2008 Rv. 239921



 

Sez. 3, Sentenza n. 23915 del 11/05/2010 Ud.  (dep. 22/06/2010 ) Rv. 247801

Presidente: Lupo E.  Estensore: Squassoni C.  Relatore: Squassoni C.  Imputato: Robertone ed altro. P.M. Fraticelli M. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 19 dicembre 2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Ingente quantità - Circostanza aggravante - Elementi di valutazione - Individuazione.

Occorre tenere conto, ai fini del riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti illecitamente detenuti, non solo dell'elemento ponderale, ma anche del principio attivo della sostanza, della qualità dello stupefacente e degli effetti negativi causati agli assuntori. (Nella specie, trattavasi di detenzione di oltre 10 kg. di sostanza stupefacente del tipo eroina).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28548 del 2005 Rv. 232434, N. 30534 del 2007 Rv. 237636, N. 1870 del 2009 Rv. 242637

Massime precedenti Vedi: N. 25471 del 2007 Rv. 237003



 

Sez. 4, Sentenza n. 27343 del 06/05/2010 Ud.  (dep. 14/07/2010 ) Rv. 247855

Presidente: Mocali P.  Estensore: Iacopino SG.  Relatore: Iacopino SG.  Imputato: P.G. in proc. Mazza. P.M. Di Popolo A. (Conf.)

(Annulla c. rinvio, Trib. A. Piceno s.d. S.B. del Tronto, 26/03/2009)

630001 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Guida sotto influenza alcool o stupefacenti - Uso di un ciclomotore - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Patente non richiesta per ciclomotore - Applicabilità - Condizioni - Necessità di un certificato di idoneità alla guida.

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere applicata, anche in caso di patteggiamento della pena, pur quando la condotta di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione fisica per uso di sostanze stupefacenti sia stata posta in essere con l'uso di un ciclomotore per la cui circolazione non è richiesta la patente, bensì il possesso di un certificato di idoneità alla guida.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C,  Cod. Strada art. 187 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 36580 del 2006 Rv. 235372



 

Sez. 1, Sentenza n. 21957 del 06/05/2010 Ud.  (dep. 09/06/2010 ) Rv. 247408

Presidente: Chieffi S.  Estensore: Barbarisi M.  Relatore: Barbarisi M.  Imputato: Camilleri e altri. P.M. Cedrangolo O. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Palermo, 31/03/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al narcotraffico - Aggravante dell'associazione armata - Configurabilità - Condizioni.

In tema di stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti), quantunque, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, comma quinto, cod. pen. per l'associazione di tipo mafioso, sia richiesta unicamente la disponibilità di armi, non esigendosi anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dal sodalizio criminoso, è tuttavia necessaria la prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del soggetto che le detiene.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74

Massime precedenti Vedi: N. 9370 del 1994 Rv. 199916, N. 4750 del 1996 Rv. 204844, N. 13682 del 2009 Rv. 243948



 

Sez. 6, Sentenza n. 20543 del 04/05/2010 Cc.  (dep. 28/05/2010 ) Rv. 247385

Presidente: Gramendola FP.  Estensore: Matera L.  Relatore: Matera L.  Imputato: Avitabile e altri. P.M. Salvi G. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Venezia, 01 dicembre 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Reati di acquisto di sostanze stupefacenti - Competenza territoriale del giudice - Individuazione - Riferimento al luogo di perfezionamento della compravendita.

La competenza territoriale per i reati di acquisto di sostanze stupefacenti appartiene al giudice del luogo in cui si è verificato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria per il perfezionarsi del delitto la materiale consegna della sostanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16810 del 2007 Rv. 236437

Massime precedenti Vedi: N. 41175 del 2004 Rv. 229898



 

Massime successive: Vedi

Sez. 1, Sentenza n. 17705 del 20/04/2010 Ud.  (dep. 10/05/2010 ) Rv. 247065

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Di Tomassi M.  Relatore: Di Tomassi M.  Imputato: D. G. e altro. P.M. Di Casola C. (Conf.)

(Rigetta, App. Palermo, 10 giugno 2009)

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Videoriprese acquisite in copia da procedimento relativo agli stessi reati, stralciato nei confronti di imputati maggiorenni - Utilizzazione - Legittimità - Ragione.

Sono utilizzabili le videoregistrazioni acquisite in copia - attestata come conforme all'originale esistente in procedimento riguardante i medesimi fatti e oggetto di separazione perché relativo ad imputati maggiorenni - senza necessità di perizia o di partecipazione della difesa all'acquisizione, in quanto esse costituiscono documentazione di attività investigativa, integrate nel verbale che deve accompagnarle, descrittivo di atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, e non documenti, e confluiscono nel materiale probatorio come prove atipiche previste dall'art. 189 cod. proc. pen.. (Nella specie, le registrazioni, eseguite mediante telecamera ubicata sul tetto di un edificio condominiale, avevano consentito di registrare un intenso traffico di stupefacenti che si svolgeva nella strada su cui il fabbricato si affacciava).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 117 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 com. 4,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35300 del 2007 Rv. 237848, N. 37698 del 2008 Rv. 241946

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26795 del 2006 Rv. 234269



 

Sez. 6, Sentenza n. 25150 del 19/04/2010 Ud.  (dep. 02/07/2010 ) Rv. 247775

Presidente: Serpico F.  Estensore: Conti G.  Relatore: Conti G.  Imputato: Harem. P.M. Monetti V. (Diff.)

(Rigetta, App. Milano, 24/01/2008)

568005 MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti - Straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana - Divieto - Esclusione.

Il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, previsto dall'art. 19, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998, non si applica all'espulsione prevista per il caso dello straniero condannato per reati concernenti gli stupefacenti.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 18527 del 2010 Rv. 246974

Massime precedenti Vedi: N. 2194 del 1993 Rv. 195661



 

Sez. 2, Sentenza n. 18607 del 16/04/2010 Ud.  (dep. 17/05/2010 ) Rv. 247540

Presidente: Esposito A.  Estensore: Casucci G.  Relatore: Casucci G.  Imputato: Torre. P.M. Gialanella A. (Diff.)

(Rigetta, App. Genova, 14/11/2008)

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Differenza dalla ricettazione - Elemento oggettivo - Fattispecie.

Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente ed il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene, in quanto, mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto. (Fattispecie avente ad oggetto il denaro provento dell'attività di "spaccio" di stupefacenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648,  Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Conformi: N. 36779 del 2006 Rv. 235060



 

Sez. 6, Sentenza n. 32673 del 09/04/2010 Ud.  (dep. 03/09/2010 ) Rv. 247998

Presidente: Agro' A.  Estensore: Paoloni G.  Relatore: Paoloni G.  Imputato: Tirone Chiaramonte. P.M. Cedrangolo O. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Roma, 06 ottobre 2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Attività illecite - Modifiche del trattamento sanzionatorio introdotte dalla legge n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Appello e ricorso per cassazione - Applicazione delle norme sopravvenute - Limiti - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, non è sindacabile in sede di legittimità, se assistita da idonea motivazione, l'autonoma rivalutazione che il giudice d'appello abbia compiuto in ordine alla congruità della pena detentiva irrogata dal giudice di prime cure in misura superiore al precedente minimo edittale, ritenendola comunque adeguata all'effettivo disvalore sociale della condotta criminosa. (Fattispecie relativa ad una sentenza di condanna per il reato di acquisto, importazione e detenzione di stupefacenti commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, il cui art. 4-bis ha introdotto un trattamento sanzionatorio più favorevole nel minimo edittale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST.,  Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39256 del 2008 Rv. 241985, N. 12707 del 2009 Rv. 243685, N. 23922 del 2009 Rv. 244218, N. 26605 del 2009 Rv. 244464, N. 28839 del 2009 Rv. 244430, N. 12344 del 2010 Rv. 246857, N. 18159 del 2010 Rv. 247460



 

Sez. 4, Sentenza n. 15657 del 24/03/2010 Cc.  (dep. 23/04/2010 ) Rv. 247029

Presidente: Rizzo AS.  Estensore: D'Isa C.  Relatore: D'Isa C.  Imputato: Castiglioni. (Diff.)

(Rigetta, Gip Trib. Como, 20/05/2009)

630001 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Guida in stato di alterazione da stupefacenti - Revoca della patente di guida - Recidiva nel biennio - Termini di riferimento.

In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2,  Cod. Strada Nuovo art. 187 com. 7,  Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 27985 del 2009 Rv. 244420

Massime precedenti Vedi: N. 1007 del 2009 Rv. 242509



 

Sez. 6, Sentenza n. 19082 del 16/03/2010 Ud.  (dep. 20/05/2010 ) Rv. 247082

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Ippolito F.  Relatore: Ippolito F.  Imputato: Khezami. P.M. Mura A. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Perugia, 19 giugno 2007)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti - Attenuante prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Traffico di media rilevanza - Configurabilità - Condizioni - Indicazione.

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d. P.R. n. 309 del 1990, non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2751 del 1996 Rv. 204108, N. 5813 del 2001 Rv. 218689

Massime precedenti Vedi: N. 6913 del 1999 Rv. 213614, N. 9928 del 1999 Rv. 215207, N. 20236 del 2006 Rv. 234583, N. 28596 del 2006 Rv. 234920, N. 10115 del 2007 Rv. 236192, N. 22196 del 2007 Rv. 236762, N. 46435 del 2008 Rv. 242311, N. 36069 del 2009 Rv. 244745



 

Massime successive: Vedi

Sez. 6, Sentenza n. 19085 del 16/03/2010 Ud.  (dep. 20/05/2010 ) Rv. 247377

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Ippolito F.  Relatore: Ippolito F.  Imputato: Giannusa e altro. P.M. Mura A. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 20 ottobre 2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Circostanza aggravante dell'ingente quantità - Configurabilità - Criteri di individuazione - Fattispecie.

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente" di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 1990, sussiste quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, il dato ponderale sia oggettivamente di carattere straordinario e comunque tale da superare, con accento di eccezionalità, il quantitativo usualmente trattato in transazioni del genere nell'ambito territoriale in cui opera il giudice del fatto, tenuto conto anche della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito, che aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante in relazione all'importazione di circa 4,5 chilogrammi di cocaina, con una percentuale di principio attivo compresa tra il 50% e il 55%).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 47891 del 2004 Rv. 230570

Massime precedenti Vedi: N. 7254 del 2005 Rv. 231313, N. 28548 del 2005 Rv. 232434, N. 30075 del 2006 Rv. 235180, N. 30534 del 2007 Rv. 237636, N. 10384 del 2008 Rv. 239210, N. 39205 del 2008 Rv. 241694, N. 1870 del 2009 Rv. 242637, N. 36585 del 2009 Rv. 244986

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17 del 2000 Rv. 216666



 

Sez. 6, Sentenza n. 29626 del 11/03/2010 Ud.  (dep. 27/07/2010 ) Rv. 248194

Presidente: Lattanzi G.  Estensore: Mannino SF.  Relatore: Mannino SF.  Imputato: Capriati e altri. P.M. Riello L. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Bari, 10 luglio 2008)

609042 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - Attenuante della collaborazione ex art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203, del 1991 - Attenuante della collaborazione ex art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Concorso - Esclusione - Ragioni.

La circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, sicché non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, che si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 stesso d.P.R., o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti, poiché entrambe le circostanze costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento "post delictum", che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63,  Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7,  Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26637 del 2004 Rv. 229871, N. 17702 del 2010 Rv. 247060

Massime precedenti Vedi: N. 24712 del 2002 Rv. 222299



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 12344 del 05/03/2010 Ud.  (dep. 29/03/2010 ) Rv. 246857

Presidente: Sirena PA.  Estensore: Prestipino A.  Relatore: Prestipino A.  Imputato: Careri. P.M. Cedrangolo O. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 11 Gennaio 2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Attività illecite - L. n. 49 del 2006 - Modifica del trattamento sanzionatorio successivamente alla sentenza di primo grado - Pena base superiore al minimo edittale - Obbligo del giudice appello di rideterminare la misura della sanzione - Esclusione.

La diminuzione del minimo edittale della pena prevista per i reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 4-bis della L. n. 49 del 2006), intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado, non obbliga il giudice d'appello a rimodulare in senso favorevole al reo la misura della sanzione inflitta quando il primo giudice abbia determinato la pena in misura superiore al minimo edittale.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.,  Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37887 del 2006 Rv. 235588, N. 40382 del 2006 Rv. 235470, N. 22526 del 2007 Rv. 237019, N. 25517 del 2007 Rv. 237010, N. 40287 del 2007 Rv. 237887, N. 15219 del 2008 Rv. 239807, N. 24353 del 2008 Rv. 240778, N. 39256 del 2008 Rv. 241985, N. 40105 del 2009 Rv. 244707

Massime precedenti Difformi: N. 1024 del 2007 Rv. 236061, N. 16176 del 2008 Rv. 239557, N. 34153 del 2008 Rv. 240696, N. 12707 del 2009 Rv. 243685, N. 23922 del 2009 Rv. 244218



 

Massime successive: Conformi

Sez. 1, Sentenza n. 13542 del 03/03/2010 Cc.  (dep. 12/04/2010 ) Rv. 246833

Presidente: Silvestri G.  Estensore: Cassano M.  Relatore: Cassano M.  Imputato: Silva. P.M. Salzano F. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib.sorv. Milano, 30/09/2009)

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Revoca - Affidamento in prova in casi particolari - Divieto di concessione dei benefici penitenziari - Operatività - Esclusione.

Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, comma secondo, L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.,  Legge 25/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 40517 del 2001 Rv. 220239, N. 10249 del 2003 Rv. 223579, N. 3476 del 2010 Rv. 245692

Massime precedenti Difformi: N. 24371 del 2005 Rv. 232113, N. 29143 del 2007 Rv. 237332, N. 13607 del 2009 Rv. 243497

Massime precedenti Vedi: N. 46227 del 2004 Rv. 230502



 

Sez. 3, Sentenza n. 12381 del 02/03/2010 Cc.  (dep. 29/03/2010 ) Rv. 246463

Presidente: Lupo E.  Estensore: Sarno G.  Relatore: Sarno G.  Imputato: P.G. in proc. Gianfranceschi. P.M. Fraticelli M. (Parz. Diff.)

(Rigetta, Trib. Verona, 28/03/2009)

623004 STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - Attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Ammissibilità.

Anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che, oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 26 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42590 del 2004 Rv. 230464, N. 31968 del 2007 Rv. 237210

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9148 del 1991 Rv. 187931, N. 28605 del 2008 Rv. 239920, N. 28605 del 2008 Rv. 239921



 

Sez. 3, Sentenza n. 12635 del 02/03/2010 Ud.  (dep. 01/04/2010 ) Rv. 246815

Presidente: Lupo E.  Estensore: Cordova A.  Relatore: Cordova A.  Imputato: Piva. P.M. Fraticelli M. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Brescia, 06 Marzo 2009)

537002 DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Unione Europea - Decisione quadro del Consiglio n. 757 del 2004 - Stupefacenti - Riferimento ai limiti edittali di pena - Riflessi sulla legislazione nazionale in materia.

Nessuna difformità sotto il profilo sanzionatorio sussiste tra l'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la previsione dell'art. 4, comma primo, della Decisione quadro del Consiglio U.E. n. 75 del 2004, secondo cui "ciascuno Stato membro provvede affinchè i reati di cui all'art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni", in quanto con tale dizione non vengono indicati il termine minimo e quello massimo della pena, ma soltanto quelli minimi da stabilire a seconda dei casi. (In applicazione di tale principio è stata disattesa la tesi difensiva secondo cui le pene previste dall'art. 73 sarebbero incompatibili con la disciplina comunitaria, da interpretarsi nel senso di stabilire in materia di stupefacenti una pena di durata minima di almeno un anno e massima di tre anni).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9617 del 1997 Rv. 208776, N. 10838 del 2006 Rv. 235830

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38691 del 2009 Rv. 244191



 

Sez. 4, Sentenza n. 11848 del 02/03/2010 Cc.  (dep. 26/03/2010 ) Rv. 246540

Presidente: Campanato G.  Estensore: Massafra U.  Relatore: Massafra U.  Imputato: Tavano. P.M. Stabile C. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Reggio Emilia, 15/07/2009)

630157 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI - Alterazione da stupefacenti - Accertamento - Modalità - Esame tecnico - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze di tipo tecnico-specialistico per l'individuazione e la quantificazione della sostanza. (Nella fattispecie, relativa all'esito positivo di un test privo dell'indicazione del valore di concentrazione della sostanza rinvenuta nei liquidi, la S.C. ha precisato che il risultato dell'analisi doveva necessariamente interpretarsi alla luce del contesto in cui il fatto si era verificato, ed in particolare del rinvenimento di una sostanza stupefacente avente principio attivo compatibile con quello risultante dalle analisi).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 187

Massime precedenti Conformi: N. 7339 del 2003 Rv. 223660, N. 47903 del 2004 Rv. 230508, N. 1152 del 2006 Rv. 233171, N. 20247 del 2006 Rv. 234464, N. 38520 del 2007 Rv. 237778

Massime precedenti Vedi: N. 48004 del 2009 Rv. 245798



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 12634 del 02/03/2010 Ud.  (dep. 01/04/2010 ) Rv. 246814

Presidente: Lupo E.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Conti e altro. P.M. Fraticelli M. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Genova, 05 Febbraio 2009)

659130 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE - Dichiarazioni irripetibili per irreperibilità del dichiarante - Divieto di utilizzazione - Prova della volontarietà della sottrazione - Mancanza - Operatività del divieto - Esclusione.

Il divieto di provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore non opera nel caso in cui sia incerta o equivoca la volontarietà della sottrazione da parte del dichiarante in quanto, nell'impossibilità di accertare i fattori impeditivi del confronto dibattimentale, non può ritenersi sussistere il requisito della "libera scelta", cui è subordinato dal codice di rito vigente il divieto di utilizzazione. (Nella specie delle dichiarazioni predibattimentali della teste, cittadina extracomunitaria stabilmente residente in Italia all'epoca dei fatti - relative ad un procedimento per reati in materia di stupefacenti - era stata data lettura a causa della sua irreperibilità, motivata dal timore per l'omicidio del convivente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23571 del 2006 Rv. 234281, N. 41063 del 2007 Rv. 237641, N. 17212 del 2008 Rv. 239617, N. 26819 del 2008 Rv. 240948, N. 26819 del 2008 Rv. 240949, N. 44158 del 2009 Rv. 245556, N. 44158 del 2009 Rv. 245556



 

Sez. 6, Sentenza n. 20799 del 02/03/2010 Ud.  (dep. 03/06/2010 ) Rv. 247376

Presidente: Agro' A.  Estensore: Conti G.  Relatore: Conti G.  Imputato: Sivolella e altri. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Rigetta in parte, App. Genova, 04 dicembre 2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Attenuante adi cui all'art. 73, comma settimo, d. P.R. n. 309 del 1990 - Condizioni di applicabilità - Indicazione.

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9784 del 1992 Rv. 191997, N. 6438 del 1994 Rv. 198048, N. 11555 del 2004 Rv. 228034, N. 28548 del 2005 Rv. 232435, N. 20237 del 2006 Rv. 234583, N. 10115 del 2007 Rv. 236192, N. 46435 del 2008 Rv. 242311

Massime precedenti Vedi: N. 1493 del 1995 Rv. 200877, N. 9928 del 1999 Rv. 215207, N. 5813 del 2001 Rv. 218689, N. 4858 del 2004 Rv. 229376, N. 36069 del 2009 Rv. 244745

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4 del 1998 Rv. 212759



 

Massime successive: Difformi

Sez. 6, Sentenza n. 20120 del 02/03/2010 Ud.  (dep. 26/05/2010 ) Rv. 247375

Presidente: Agro' A.  Estensore: Conti G.  Relatore: Conti G.  Imputato: Mtumwa. P.M. Geraci V. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 20 febbraio 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Circostanza aggravante dell'ingente quantità - Configurabilità - Criteri di individuazione - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 990, non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina o cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'aggravante "de qua" in relazione ad un quantitativo di eroina pari a gr. 846,966 di principio attivo ed a circa 33.000 dosi singole droganti).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30075 del 2006 Rv. 235180, N. 30534 del 2007 Rv. 237636, N. 10384 del 2008 Rv. 239210, N. 39205 del 2008 Rv. 241694, N. 40792 del 2008 Rv. 241366, N. 1870 del 2009 Rv. 242637, N. 36585 del 2009 Rv. 244986

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17 del 2000 Rv. 216666



 

Massime successive: Difformi

Sez. 6, Sentenza n. 20119 del 02/03/2010 Ud.  (dep. 26/05/2010 ) Rv. 247374

Presidente: Agro' A.  Estensore: Conti G.  Relatore: Conti G.  Imputato: Castrogiovanni. P.M. Geraci V. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Catania, 18 novembre 2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Circostanza aggravante dell'ingente quantità - Configurabilità - Criteri di individuazione - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'aggravante "de qua" in relazione al quantitativo di gr. 948,11 di cocaina, con principio attivo del 62 per cento, pari a circa 4.000 dosi singole droganti).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30534 del 2007 Rv. 237636, N. 43372 del 2007 Rv. 238295, N. 10384 del 2008 Rv. 239210, N. 39205 del 2008 Rv. 241694, N. 1870 del 2009 Rv. 242637, N. 36585 del 2009 Rv. 244986

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17 del 2000 Rv. 216666



 

Sez. 2, Sentenza n. 10765 del 26/02/2010 Cc.  (dep. 19/03/2010 ) Rv. 246730

Presidente: Esposito A.  Estensore: Manna A.  Relatore: Manna A.  Imputato: Gentile. P.M. Gialanella A. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Bari, 29/10/2009)

662009 IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI - Dichiarazioni rese dalla vittima di tentata estorsione - Chi fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato - Utilizzabilità - Esclusioni - Limiti - Fattispecie.

Sono utilizzabili nei confronti del terzo le dichiarazioni rese in qualità di persona offesa dalla vittima di un tentativo di estorsione che abbia contestualmente chiamato il terzo in correità per pregressi fatti concernenti lo spaccio di stupefacenti non qualificabili come reati connessi o collegati alla tentata estorsione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2,  Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2539 del 2000 Rv. 216299, N. 18765 del 2003 Rv. 224910, N. 45566 del 2009 Rv. 245630

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1282 del 1997 Rv. 206846



 

Sez. 6, Sentenza n. 20501 del 26/02/2010 Ud.  (dep. 28/05/2010 ) Rv. 247372

Presidente: Lattanzi G.  Estensore: Carcano D.  Relatore: Carcano D.  Imputato: P.G. in proc. Ruspa. P.M. Di Popolo A. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Genova, 05 febbraio 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Modifiche introdotte dalla L. n. 49 del 2006 - Soppressione della distinzione tabellare tra droghe "leggere" e "pesanti" - Applicazione in sede di legittimità della norma sopravvenuta più favorevole - Annullamento in parte senza rinvio.

In tema di stupefacenti, la Corte di cassazione, nell'applicare la legge penale più favorevole a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra droghe "leggere" e "pesanti", operata dalla legge n. 49 del 2006, deve rideterminare la pena, annullando senza rinvio la sentenza di condanna limitatamente all'aumento di pena per la continuazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620,  Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 14 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39954 del 2009 Rv. 245121

Massime precedenti Vedi: N. 22526 del 2007 Rv. 237019, N. 23606 del 2007 Rv. 236061, N. 15219 del 2008 Rv. 239807, N. 16176 del 2008 Rv. 239557, N. 21439 del 2008 Rv. 240061, N. 34153 del 2008 Rv. 240696, N. 34789 del 2008 Rv. 241375, N. 37993 del 2008 Rv. 241060, N. 9874 del 2009 Rv. 243237, N. 12707 del 2009 Rv. 243685



 

Sez. 6, Sentenza n. 12611 del 25/02/2010 Ud.  (dep. 31/03/2010 ) Rv. 246735

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Citterio C.  Relatore: Citterio C.  Imputato: Freschi e altro. P.M. D'Ambrosio V. (Diff.)

(Rigetta, App. Torino, 24/05/2005)

606094 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - Ufficiale di polizia giudiziaria - Rinvenimento di sostanza stupefacente - Omissione del verbale di sequestro - Dispersione della droga - Reato - Sussistenza.

Integra il delitto di peculato la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, subito dopo aver rinvenuto della sostanza stupefacente e senza provvedere alla redazione di formale verbale di sequestro, proceda alla sua distruzione mediante dispersione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24626 del 2003 Rv. 225573



 

Sez. 6, Sentenza n. 10022 del 25/02/2010 Ud.  (dep. 11/03/2010 ) Rv. 246488

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Lanza L.  Relatore: Lanza L.  Imputato: Cordua e altro. P.M. D'Ambrosio V. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 15 gennaio 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Cessione di sostanze stupefacenti - Morte dell'assuntore - Circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Compatibilità - Sussistenza.

In tema di cessione di sostanze stupefacenti stupefacenti, la morte dell'acquirente in seguito all'assunzione della droga ceduta non è, di per sé, elemento ostativo all'applicazione al cedente della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 586,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6339 del 1994 Rv. 197848

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381



 

Sez. 6, Sentenza n. 10022 del 25/02/2010 Ud.  (dep. 11/03/2010 ) Rv. 246489

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Lanza L.  Relatore: Lanza L.  Imputato: Cordua e altro. P.M. D'Ambrosio V. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 15 gennaio 2009)

603062 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - Delitto presupposto - Cessione di sostanze stupefacenti - Continuazione - Configurabilità - Esclusione.

Non è configurabile la continuazione tra il reato di cessione di sostanze stupefacenti e quello di cui deve rispondere il cedente ai sensi dell'art. 586 cod. pen. per la morte dell'acquirente seguita all'assunzione della droga ceduta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 586,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21746 del 2004 Rv. 229165

Massime precedenti Vedi: N. 6335 del 1987 Rv. 175993, N. 323 del 1999 Rv. 212265, N. 8650 del 1999 Rv. 214197, N. 2595 del 2003 Rv. 223842, N. 17993 del 2007 Rv. 236449



 

Sez. 6, Sentenza n. 14606 del 18/02/2010 Ud.  (dep. 15/04/2010 ) Rv. 247127

Presidente: Agro' A.  Estensore: Matera L.  Relatore: Matera L.  Imputato: Iemma. P.M. Selvaggi E. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 29 settembre 2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Attività illecite - Concorso di persona nel reato - Connivenza - Differenze - Fattispecie (coltivazione).

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. (Fattispecie nella quale è stata qualificata come concorso nel reato la condotta dell'imputato che aveva aiutato altro soggetto ad innaffiare piante che sapeva essere di sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11392 del 2006 Rv. 233913, N. 4948 del 2010 Rv. 246649

Massime precedenti Vedi: N. 21441 del 2006 Rv. 234569



 

Sez. 4, Sentenza n. 9195 del 18/02/2010 Ud.  (dep. 08/03/2010 ) Rv. 246805

Presidente: Rizzo AS.  Estensore: Campanato G.  Relatore: Campanato G.  Imputato: Brahimi. P.M. De Sandro AM. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Milano, 02 Febbraio 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Detenzione e "spaccio" - Diniego delle attenuanti generiche - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche all'imputato di reati concernenti sostanze stupefacenti, il giudice può tenere conto anche della mancanza di qualsiasi forma di collaborazione con gli inquirenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 671 del 1993 Rv. 193475, N. 89952 del 2010 Rv. 246408



 

Sez. 1, Sentenza n. 9109 del 17/02/2010 Cc.  (dep. 08/03/2010 ) Rv. 246371

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Piraccini P.  Relatore: Piraccini P.  Imputato: Corrado. P.M. Montagna A. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Lecce, 22 settembre 2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Soggetto tossicodipendente indagato per tentata estorsione aggravata ex art. 7 L. n. 203 del 1991 - Regime di favore previsto dall'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 - Operatività - Condizioni.

La presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare carceraria ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non opera, qualora non siano ravvisabili elementi di collegamento attuale con la criminalità organizzata, nei confronti del soggetto tossicodipendente che debba rispondere dei delitti di rapina e estorsione aggravati ai sensi dell'art. 7, L. n. 203 del 1991, anche nella forma tentata, perché anche la forma tentata di tali delitti deve ritenersi compresa nel regime di favore previsto dall'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.,  Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE,  Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 36199 del 2007 Rv. 237990, N. 3214 del 2008 Rv. 238404



 

Sez. 6, Sentenza n. 13870 del 16/02/2010 Ud.  (dep. 12/04/2010 ) Rv. 246685

Presidente: Di Virginio A.  Estensore: Ippolito F.  Relatore: Ippolito F.  Imputato: Squillaci. P.M. Di Casola C. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Roma, 21/11/2008)

661017 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE - Riconoscimento di una nuova attenuante - Nuovo giudizio di comparazione tra le circostanze - Ammissibilità - Violazione del divieto della "reformatio in peius" - Esclusione - Fattispecie.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato, riconosca la sussistenza di una nuova circostanza attenuante e confermi il giudizio di equivalenza già espresso dal primo giudice in ordine alle contestate aggravanti. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che ha riconosciuto, oltre all'attenuante di cui all'art. 62-bis, cod. pen., la nuova attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309/1990, escludendone l'automatica prevalenza sulle contestate aggravanti della recidiva specifica e dell'ingente quantità dello stupefacente importato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Vedi: N. 10069 del 1999 Rv. 213974, N. 23669 del 2008 Rv. 240618, N. 40049 del 2009 Rv. 244748

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40910 del 2005 Rv. 232066



 

Sez. 6, Sentenza n. 9000 del 11/02/2010 Ud.  (dep. 05/03/2010 ) Rv. 246538

Presidente: Lattanzi G.  Estensore: Lanza L.  Relatore: Lanza L.  Imputato: Pascarella. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Napoli, 07/11/2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Acquisto o cessione - Farmacista - Registro di entrata e di uscita - Iscrizione nel registro - Responsabilità - Sussistenza - Ricostruibilità "aliunde" del movimento delle sostanze - Rilevanza - Esclusione.

L'obbligo di iscrivere nell'apposito registro ogni acquisto o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope è imposto ai titolari di farmacia nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento, dovendosi ritenere irrilevanti sia la effettiva ricostruibilità, altrimenti operata, dell'entrata o dell'uscita delle predette sostanze, sia la verifica postuma dell'assenza di abusi, stante la natura di contravvenzione punibile anche in caso di omissione colposa attinente ad inosservanze meramente formali.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 60,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68

Massime precedenti Conformi: N. 611 del 1984 Rv. 162253, N. 4897 del 1999 Rv. 213132, N. 34362 del 2004 Rv. 229031

Massime precedenti Vedi: N. 16892 del 2004 Rv. 228041



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 18159 del 11/02/2010 Ud.  (dep. 13/05/2010 ) Rv. 247460

Presidente: Sirena PA.  Estensore: Cammino M.  Relatore: Cammino M.  Imputato: Ceccarelli. P.M. Gialanella A. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 16/07/2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Attività illecite - Modifiche del trattamento sanzionatorio introdotte dalla L.. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Appello e ricorso per cassazione - Applicazione delle norme sopravvenute - Limiti - Fattispecie.

Il giudice d'appello deve ridurre la pena inflitta con sentenza resa prima della novella introdotta con l'art. 4-bis L. n. 49 del 2006 (che ha ridotto la pena edittale minima del reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990) soltanto se risulti che il giudice di primo grado abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione, e non invece che abbia ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, fornendone congrua motivazione, potendosi in quest'ultimo caso confermare la pena inflitta dal primo giudice, purché il giudice d'appello abbia fornito la sua valutazione, a sua volta con motivazione congrua. (Fattispecie nella quale la Corte d'appello, dopo l'entrata in vigore della novella, aveva determinato la pena inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 partendo dal previgente limite editale minimo di otto anni di reclusione, ritenendo siffatta pena tuttora adeguata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST.,  Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37887 del 2006 Rv. 235588, N. 39256 del 2008 Rv. 241985

Massime precedenti Difformi: N. 24718 del 2006 Rv. 234370

Massime precedenti Vedi: N. 3577 del 1995 Rv. 200707, N. 3587 del 1995 Rv. 200709, N. 29360 del 2006 Rv. 235275, N. 21439 del 2008 Rv. 240061, N. 23922 del 2009 Rv. 244218, N. 25456 del 2009 Rv. 244589, N. 26605 del 2009 Rv. 244464



 

Sez. 6, Sentenza n. 20796 del 10/02/2010 Ud.  (dep. 03/06/2010 ) Rv. 247324

Presidente: Di Virginio A.  Estensore: Conti G.  Relatore: Conti G.  Imputato: Hamou e altro. P.M. Delehaye E. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 21 ottobre 2008)

623009 STUPEFACENTI - DETENZIONE - Concorso - Ipotesi alternativa di favoreggiamento personale - Condizioni - Fattispecie.

In tema di illecita detenzione di stupefacenti, la condotta consistita nel subitaneo tentativo di disfarsi della droga, all'atto dell'irruzione in una abitazione delle forze dell'ordine, non è di per sé dimostrativo, in assenza di altri indici significativi, di un previo accordo con la persona convivente nella detenzione dello stupefacente, ben potendo la stessa condotta essere interpretata come l'atteggiamento di chi, spontaneamente o su sollecitazione del detentore, si risolva ad aiutarlo a sottrarsi alla sua responsabilità penale.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9079 del 1995 Rv. 202186, N. 12915 del 2006 Rv. 233724, N. 12793 del 2007 Rv. 236195



 

Sez. 6, Sentenza n. 20798 del 10/02/2010 Ud.  (dep. 03/06/2010 ) Rv. 247325

Presidente: Di Virginio A.  Estensore: Conti G.  Relatore: Conti G.  Imputato: Lana. P.M. Delehaye E. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 17 settembre 2008)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Attività illecita - Spaccio - Circostanza aggravante - Fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

In tema di reati in materia di sostanze stupefacenti, perché possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone, occorre che ciascuno dei soggetti coinvolti agisca nell'ambito di una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione, o altre), non potendosi fare richiamo alla pluralità di esse, attribuendone indistintamente la riferibilità a ciascun soggetto, a prescindere dal suo specifico ruolo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7949 del 1995 Rv. 201848, N. 5993 del 1997 Rv. 208203, N. 36616 del 2006 Rv. 235375

Massime precedenti Vedi: N. 7834 del 1982 Rv. 154990, N. 8163 del 2010 Rv. 246212



 

Massime successive: Vedi

Sez. 6, Sentenza n. 8995 del 09/02/2010 Ud.  (dep. 05/03/2010 ) Rv. 246408

Presidente: Milo N.  Estensore: Lanza L.  Relatore: Lanza L.  Imputato: Shpani. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 19/01/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Detenzione e spaccio - Diniego delle attenuanti generiche - Riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità - Contraddizione - Esclusione.

In tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, il diniego delle attenuanti generiche non è in contrasto con il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1020 del 1997 Rv. 206986, N. 2288 del 1998 Rv. 210396, N. 18377 del 2006 Rv. 234142



 

Sez. 4, Sentenza n. 9188 del 04/02/2010 Ud.  (dep. 08/03/2010 ) Rv. 246804

Presidente: Rizzo AS.  Estensore: D'Isa C.  Relatore: D'Isa C.  Imputato: Esposito. P.M. Monetti V. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 17 Febbraio 2009)

623005 STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - Agente provocatore - Condotta estranea all'ambito dell'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. - Condizioni - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Esclusione - Limiti.

È compatibile con l'ufficio di testimone, in quanto non assume in nessun momento procedimentale la posizione di indagato di reato connesso o collegato, l'agente di polizia che - in esecuzione dell'ordine di servizio di inserirsi in un traffico illecito di sostanze stupefacenti - contatti i venditori, simuli di voler acquistare una quantità di droga e si rechi sul posto convenuto per la consegna di essa - pur in ipotesi di inapplicabilità dell'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 per carenza dei requisiti soggettivi ivi previsti -, attività tutte scriminate dall'adempimento di un dovere. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'incompatibilità con l'ufficio di testimone a carico di un vicebrigadiere che si era limitato ad acquistare la sostanza stupefacente offertagli da uno spacciatore, senza indurlo a ciò con attività di provocazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97

Massime precedenti Conformi: N. 9299 del 1995 Rv. 203080



 

Massime successive: Difformi

Sez. 3, Sentenza n. 18527 del 03/02/2010 Ud.  (dep. 17/05/2010 ) Rv. 246974

Presidente: Lupo E.  Estensore: Marmo M.  Relatore: Marmo M.  Imputato: Nabil e altro. P.M. D'Ambrosio V. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Venezia, 21/05/2009)

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Divieto di espulsione ex art. 19 D.Lgs. n. 286 del 1998 - Ambito di operatività - Applicabilità all'espulsione per reati in materia di sostanze stupefacenti - Sussistenza.

La previsione secondo cui non è consentita l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana (art. 19, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998) si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa l'espulsione dello straniero prevista per i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2194 del 1993 Rv. 195661, N. 26938 del 2004 Rv. 228921



 

Sez. 3, Sentenza n. 16849 del 03/02/2010 Ud.  (dep. 04/05/2010 ) Rv. 246976

Presidente: Lupo E.  Estensore: Marmo M.  Relatore: Marmo M.  Imputato: Ourais. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 15/04/2009)

623009 STUPEFACENTI - DETENZIONE - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Istanza "ex novo" nel giudizio di appello - Possibilità - Esclusione.

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità non può essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 n. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1293 del 2005 Rv. 230863, N. 27407 del 2008 Rv. 240691, N. 34620 del 2008 Rv. 240317, N. 38110 del 2009 Rv. 244554



 

Sez. 3, Sentenza n. 16849 del 03/02/2010 Ud.  (dep. 04/05/2010 ) Rv. 246977

Presidente: Lupo E.  Estensore: Marmo M.  Relatore: Marmo M.  Imputato: Ourais. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 15/04/2009)

623009 STUPEFACENTI - DETENZIONE - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Richiesta di applicazione - Legittimazione.

La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che personalmente dall'imputato, può essere avanzata soltanto dal difensore munito di apposita procura speciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40101 del 2009 Rv. 244684

Massime precedenti Vedi: N. 1293 del 2005 Rv. 230863, N. 34620 del 2008 Rv. 240317



 

Sez. 3, Sentenza n. 16382 del 03/02/2010 Cc.  (dep. 27/04/2010 ) Rv. 246756

Presidente: Lupo E.  Estensore: Marmo M.  Relatore: Marmo M.  Imputato: Tortora e altro. P.M. Galati G. (Conf.)

(Rigetta, Gip Trib. Rimini, 18/11/2008)

577027 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - Reati in materia di stupefacenti - Aggravante ex art. 80 d. P.R. n. 309 del 1990 - Applicazione dell'indulto "ex lege" n. 241 del 2006 - Esclusione.

Sono esclusi dall'indulto concesso con L. n. 241 del 2006 i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravati ai sensi dell'art. 80 del d. P.R. n. 309 del 1990, anche qualora ricorrano circostanze attenuanti ritenute prevalenti sulle suddette aggravanti nell'eventuale giudizio di comparazione.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  Legge 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.,  Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16403 del 2007 Rv. 236160, N. 21406 del 2007 Rv. 236790, N. 28704 del 2007 Rv. 237109, N. 35703 del 2007 Rv. 237456



 

Sez. 1, Sentenza n. 6606 del 27/01/2010 Cc.  (dep. 18/02/2010 ) Rv. 246321

Presidente: Chieffi S.  Estensore: Vecchio M.  Relatore: Vecchio M.  Imputato: Bernya. P.M. Galasso A. (Diff.)

(Rigetta, App. Milano, 26 giugno 2009)

577027 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - Legge n. 241 del 2006 - Reato di riciclaggio - Esclusione dall'indulto.

L'esclusione dell'applicabilità dell'indulto, di cui alla L. 31 luglio 2006 n. 241, per i reati di riciclaggio dei proventi di delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione o dei delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope si riferisce a tutte le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen., comprese quelle di trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis,  Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 2 lett. A CORTE COST.



 

Sez. 1, Sentenza n. 6312 del 27/01/2010 Ud.  (dep. 16/02/2010 ) Rv. 246118

Presidente: Chieffi S.  Estensore: Barbarisi M.  Relatore: Barbarisi M.  Imputato: Mento e altri. P.M. Di Popolo A. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Messina, 23/04/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al narcotraffico - Reato commesso dal promotore - Figura autonoma - Sussistenza.

Il fatto del promotore dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74



 

Massime successive: Conformi

Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010 Ud.  (dep. 04/02/2010 ) Rv. 246649

Presidente: Campanato G.  Estensore: Piccialli P.  Relatore: Piccialli P.  Imputato: Porcheddu e altro. P.M. De Sandro AM. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Catanzaro, 02/04/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Attività illecite - Detenzione - Concorso di persone nel reato - Connivenza - Differenze - Fattispecie.

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare. (Fattispecie nella quale è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato, in difetto di elementi concreti per fondare il suo concorso nell'altrui illecita detenzione di droga, desunto dai giudici di merito dal solo fatto che l'imputato viaggiasse, in qualità di passeggero, a bordo di una autovettura sulla quale era nascosta la droga).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11392 del 2006 Rv. 233913, N. 21441 del 2006 Rv. 234569



 

Sez. 4, Sentenza n. 8665 del 22/01/2010 Cc.  (dep. 03/03/2010 ) Rv. 246851

Presidente: Campanato G.  Estensore: Massafra U.  Relatore: Massafra U.  Imputato: Carbone e altro. P.M. De Sandro AM. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catania, 06 Luglio 2009)

654024 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - Regole generali e suppletive - Detenzione di sostanze stupefacenti a fine di cessione - Luogo di consumazione - Difficoltà di accertamento - Possibilità di utilizzare i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. - Fattispecie.

In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la Corte ha escluso la competenza territoriale dell'A.G. del luogo di partenza del carico, poiché trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9 cod. proc. pen., non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15832 del 2005 Rv. 231373

Massime precedenti Vedi: N. 17636 del 2004 Rv. 228183



 

Sez. 1, Sentenza n. 17702 del 21/01/2010 Ud.  (dep. 10/05/2010 ) Rv. 247059

Presidente: Silvestri G.  Estensore: Capozzi R.  Relatore: Capozzi R.  Imputato: Di Lauro e altri. P.M. Galati G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 01 luglio 2008)

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione mafiosa dedita al narcotraffico - Concorso formale di reati - Sussistenza - Conseguenze cod. pen. 416 bis 74 T.U. stup., 7 D.L. 13 maggio 1991 n 152, L. 12 luglio 1991 n. 203.

Poiché i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti possono concorrere formalmente per la diversità dei beni giuridici tutelati - rispettivamente l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti - uno stesso soggetto ben può fare parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefacenti senza avvalersi del cosiddetto metodo mafioso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74,  Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10469 del 1996 Rv. 206493, N. 21956 del 2005 Rv. 231972

Massime precedenti Vedi: N. 4651 del 2010 Rv. 245875



 

Massime successive: Conformi

Sez. 1, Sentenza n. 17702 del 21/01/2010 Ud.  (dep. 10/05/2010 ) Rv. 247060

Presidente: Silvestri G.  Estensore: Capozzi R.  Relatore: Capozzi R.  Imputato: Di Lauro e altri. P.M. Galati G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 01 luglio 2008)

609042 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - Attenuante della dissociazione cosiddetto attuoso di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 - Concorso con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione.

Poiché la circostanza attenuante speciale della cd. dissociazione attuosa prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata) si applica solo nelle ipotesi del delitto di associazione di tipo mafioso o di quelli aggravati dalla cd. finalità mafiosa, essa non può concorrere con quella prevista dall'art. 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti) la quale si applica solo a coloro che si siano efficacemente adoperati per assicurare le prove del reato di associazione finalizzata al narcotraffico o per sottrarle risorse decisive per la commissione dei delitti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 26637 del 2004 Rv. 229871

Massime precedenti Vedi: N. 24712 del 2002 Rv. 222299, N. 8135 del 2003 Rv. 223878, N. 18100 del 2003 Rv. 224678



 

Sez. 3, Sentenza n. 10642 del 20/01/2010 Ud.  (dep. 18/03/2010 ) Rv. 246466

Presidente: De Maio G.  Estensore: Petti C.  Relatore: Petti C.  Imputato: Saad. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 10/03/2009)

612021 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - Reati in materia di stupefacenti - Acquisto o codetenzione - Applicabilità al correo che non abbia ricevuto né materialmente custodito lo stupefacente - Esclusione.

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza. (Nella specie, il correo era stato presente alla cessione ed aveva svolto le funzioni di "staffetta" nelle fasi di trasporto dello stupefacente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8247 del 1992 Rv. 191527, N. 579 del 1994 Rv. 196118, N. 45248 del 2005 Rv. 232619, N. 12811 del 2007 Rv. 236198



 

Sez. 4, Sentenza n. 8662 del 15/01/2010 Cc.  (dep. 03/03/2010 ) Rv. 246850

Presidente: Mocali P.  Estensore: Massafra U.  Relatore: Massafra U.  Imputato: Bettoni. P.M. Delehaye E. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Brescia, 05 Agosto 2009)

673122 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE - Sequestro del corpo di reato - Motivazione sulla sussistenza delle concrete esigenze probatorie - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di convalida del sequestro di sostanza stupefacente.

In tema di sequestro probatorio, non è richiesta la dimostrazione in relazione alle cose che costituiscono il corpo di reato, della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è in "re ipsa". (Fattispecie in tema di convalida del sequestro di sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41178 del 2002 Rv. 222974

Massime precedenti Difformi: N. 9194 del 2004 Rv. 229584, N. 9556 del 2004 Rv. 228389, N. 23215 del 2004 Rv. 229415, N. 25966 del 2004 Rv. 229708, N. 35615 del 2004 Rv. 229721, N. 21736 del 2008 Rv. 240353

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2 del 1994 Rv. 196261

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 10 del 1991 Rv. 187861, N. 5876 del 2004 Rv. 226711

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20 del 1994 Rv. 199172



 

Sez. 6, Sentenza n. 12610 del 14/01/2010 Ud.  (dep. 31/03/2010 ) Rv. 246726

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Cortese A.  Relatore: Cortese A.  Imputato: Costi. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Firenze, 22/10/2007)

673077 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - COIMPUTATO - Acquisto di sostanza stupefacente - Concorso necessario del cedente - Sussistenza - Audizione del cedente come testimone assistito - Illegittimità.

Il venditore della sostanza stupefacente non può essere sentito in qualità di testimone assistito, ma solo in qualità di imputato di reato connesso, nel dibattimento a carico dell'acquirente della stessa sostanza, atteso che egli è concorrente necessario nel reato contestato a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. A,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. B CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7949 del 1995 Rv. 201848, N. 5993 del 1997 Rv. 208203, N. 36616 del 2006 Rv. 235375, N. 31945 del 2007 Rv. 237613, N. 22395 del 2009 Rv. 244134



 

Massime successive: Conformi

Sez. 1, Sentenza n. 5486 del 13/01/2010 Cc.  (dep. 11/02/2010 ) Rv. 246119

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Vecchio M.  Relatore: Vecchio M.  Imputato: Loaiza Garcia. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)

(Annulla in parte con rinvio, Trib.sorv. Palermo, 03/04/2009)

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Concessione - Condizioni - Condanna per delitti inclusi nell'art. 4 bis ord. pen. - Minimo di pena espiata - Indicazione - Fattispecie.

Il richiamo operato, senza alcuna distinzione, dall'art. 50, comma secondo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) a tutte le previsioni contenute nell'artt. 4-bis, commi primo, primo-ter e primo-quater, stessa legge, deve intendersi riferito all'individuazione dei delitti da esse contemplati come sintomatici di un livello di pericolosità di base del condannato tale da giustificare restrizioni alla fruibilità del beneficio della semilibertà quando questo sia concedibile, non essendo sufficiente la sola mancanza di elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (Fattispecie relativa a condanna per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma secondo, testo unico delle disposizioni in materia di stupefacenti, in relazione alla quale si è ritenuto che, per l'accesso alla misura alternativa, sia necessaria l'espiazione di almeno due terzi della pena inflitta).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE,  Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 33730 del 2004 Rv. 228716, N. 24566 del 2006 Rv. 234683

Massime precedenti Difformi: N. 2211 del 1999 Rv. 213203



 

Sez. 1, Sentenza n. 4967 del 22/12/2009 Cc.  (dep. 08/02/2010 ) Rv. 246112

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Silvestri G.  Relatore: Silvestri G.  Imputato: Galioto. P.M. Galati G. (Parz. Diff.)

(Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 14/08/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Elementi costitutivi - Organizzazione complessa - Necessità - Esclusione.

Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74

Massime precedenti Conformi: N. 9320 del 1995 Rv. 202038



 

Sez. 6, Sentenza n. 6425 del 18/12/2009 Ud.  (dep. 17/02/2010 ) Rv. 246527

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Carcano D.  Relatore: Carcano D.  Imputato: Caramuscio e altri e p.c.. P.M. Monetti V. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Lecce, 10/03/2008)

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Chiamata di correo - Pluralità di dichiarazioni accusatorie - Attendibilità intrinseca - Valutazione frazionata - Legittimità - Fattispecie.

In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati. (Fattispecie relativa ad una serie di omicidi e tentati omicidi, la cui realizzazione è stata ordinata all'interno di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, dedita anche al traffico di stupefacenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 416 bis,  Cod. Pen. art. 575,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74

Massime precedenti Conformi: N. 6992 del 1992 Rv. 190650, N. 9090 del 1995 Rv. 202311, N. 4108 del 1996 Rv. 204438, N. 7627 del 1996 Rv. 206590, N. 4495 del 1997 Rv. 207590, N. 5649 del 1997 Rv. 208897, N. 17248 del 2004 Rv. 228660

Massime precedenti Vedi: N. 1956 del 1996 Rv. 205937, N. 10469 del 1996 Rv. 206491, N. 48 del 2001 Rv. 217820, N. 17248 del 2004 Rv. 228662, N. 46954 del 2004 Rv. 230592

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1653 del 1992 Rv. 192465



 

Sez. 4, Sentenza n. 3380 del 15/12/2009 Cc.  (dep. 26/01/2010 ) Rv. 246417

Presidente: Campanato G.  Estensore: Massafra U.  Relatore: Massafra U.  Imputato: P.M. in proc. Tomassini. P.M. Mura A. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, Gip Trib. Avezzano, 05/06/2009)

663010 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE - Arresto per detenzione di stupefacenti - Qualità della sostanza - Narcotest - Necessità - Esclusione.

Ai fini della convalida dell'arresto in flagranza per il reato di detenzione di stupefacente non è necessario il preventivo esame del " narcotest", indispensabile, invece, per qualificare la gravità indiziaria ai fini dell'emissione della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44789 del 2003 Rv. 227732



 

Sez. 6, Sentenza n. 9477 del 11/12/2009 Ud.  (dep. 10/03/2010 ) Rv. 246404

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Fazio AM.  Relatore: Fazio AM.  Imputato: Pintori. P.M. Cedrangolo O. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Cagliari, 10/07/2007)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Natura giuridica - Norma a più fattispecie - Conseguenze - Concorso formale di reati - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

L'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie; ne consegue che deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente. (Fattispecie in tema di acquisto, detenzione e trasporto di una stessa sostanza stupefacente nell'ambito di un unitario progetto di spaccio in località diversa dal luogo di deposito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11360 del 1994 Rv. 199368, N. 1974 del 1996 Rv. 204450, N. 5632 del 1996 Rv. 205285, N. 230 del 2000 Rv. 215175, N. 22588 del 2005 Rv. 232094, N. 36523 del 2008 Rv. 242014

Massime precedenti Vedi: N. 17626 del 2004 Rv. 228181, N. 9496 del 2008 Rv. 239259



 

Sez. 5, Sentenza n. 7419 del 03/12/2009 Ud.  (dep. 24/02/2010 ) Rv. 246096

Presidente: Colonnese A.  Estensore: Oldi P.  Relatore: Oldi P.  Imputato: Cacciapuoti. P.M. Mura A. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 23/03/2009)

603090 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - Critica politica - Limiti - Fattispecie.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., la critica politica - che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi - deve pur sempre fondarsi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza del delitto di cui all'art. 595 cod. pen. nei confronti degli autori di un articolo che indicava la persona offesa come promotrice e organizzatrice di una manifestazione per conto di un centro sociale e che affermava contrariamente al vero essersi trattato di una festa per la legalizzazione delle droghe svoltasi all'interno di un parco e durante la quale si sarebbe fatto abbondante uso di sostanze stupefacenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2210 del 1996 Rv. 203892, N. 6416 del 2005 Rv. 231397, N. 29383 del 2006 Rv. 235004, N. 10631 del 2009 Rv. 243484



 

Sez. 1, Sentenza n. 299 del 27/11/2009 Cc.  (dep. 08/01/2010 ) Rv. 246223

Presidente: Fazzioli E.  Estensore: Barbarisi M.  Relatore: Barbarisi M.  Imputato: P.M. in proc. Egitto. P.M. Gialanella A. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 24/01/2009)

577027 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - Indulto concesso con L. n. 241 del 2006 - Delitti consumati in materia di stupefacenti esclusi dal condono - Applicabilità del condono ai delitti tentati.

La esclusione dell'applicabilità dell'indulto prevista dall'art. 1, comma secondo, lett. b) L. 31 luglio 2006, n. 241, per determinate ipotesi aggravate di delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, deve ritenersi riferita esclusivamente ai reati consumati e non opera con riferimento ai corrispondenti delitti tentati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.,  Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2508 del 1970 Rv. 115263, N. 1043 del 1986 Rv. 171722, N. 11662 del 1987 Rv. 177066, N. 2727 del 1991 Rv. 187686, N. 3493 del 1993 Rv. 195305, N. 43027 del 2008 Rv. 241835

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3 del 1980 Rv. 145074



 

Sez. 3, Sentenza n. 8163 del 26/11/2009 Ud.  (dep. 02/03/2010 ) Rv. 246213

Presidente: Lupo E.  Estensore: Sensini MS.  Relatore: Sensini MS.  Imputato: Merano e altro. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Rigetta, App. Salerno, 13/02/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Reati in materia di stupefacenti - Aggravanti specifiche - Adulterazione o commistione delle sostanze stupefacenti o psicotrope per aumentarne la potenzialità lesiva - Fattispecie: "speedball".

La circostanza aggravante specifica prevista, per i reati in materia di stupefacenti, dall'art. 80, comma primo, lett. e), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile in presenza di una maggiore potenzialità lesiva della commistione delle sostanze, idonea ad accentuare l'effetto stupefacente e tossico per l'organismo, sia pure con la cooperazione del consumatore, chiamato ad eseguire alcune semplici "istruzioni per l'uso", quali l'umidificazione o la diluizione nell'acqua del preparato. (Nella specie, si è ritenuta configurabile l'aggravante nella preparazione di un miscuglio di eroina e cocaina, noto come "speedball", che ne accentua le potenzialità lesive, provocando un maggior danno sul funzionamento di organi vitali rispetto all'assunzione delle singole sostanze).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10738 del 1997 Rv. 210151



 

Massime successive: Vedi

Sez. 3, Sentenza n. 8163 del 26/11/2009 Ud.  (dep. 02/03/2010 ) Rv. 246212

Presidente: Lupo E.  Estensore: Sensini MS.  Relatore: Sensini MS.  Imputato: Merano e altro. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Rigetta, App. Salerno, 13/02/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Reati in materia di stupefacenti - Fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro - Rapporti con il concorso di persone - Individuazione.

La circostanza aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 73, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone e non presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato. (In motivazione la Corte ha precisato che è proprio il concorso materiale e psicologico di tre o più persone nel medesimo fatto ad essere ritenuto, di per sé, indice di maggiore gravità del fatto e di maggiore pericolosità degli imputati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7949 del 1995 Rv. 201848

Massime precedenti Vedi: N. 5334 del 1993 Rv. 194202, N. 5993 del 1997 Rv. 208203, N. 36616 del 2006 Rv. 235375



 

Sez. 3, Sentenza n. 8163 del 26/11/2009 Ud.  (dep. 02/03/2010 ) Rv. 246211

Presidente: Lupo E.  Estensore: Sensini MS.  Relatore: Sensini MS.  Imputato: Merano e altro. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Rigetta, App. Salerno, 13/02/2009)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Detenzione e cessione di sostanza stupefacente - Concorso formale di reati - Esclusione - Condizioni.

Il concorso formale tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente è escluso nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso, poichè, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove le condotte siano distinte sul piano ontologico e cronologico, si è in presenza di pluralità di reati, eventualmente unificabili per continuazione).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST.,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22588 del 2005 Rv. 232094, N. 36523 del 2008 Rv. 242014

Massime precedenti Vedi: N. 6203 del 2009 Rv. 244101



 

Massime successive: Conformi

Sez. 1, Sentenza n. 3476 del 25/11/2009 Cc.  (dep. 27/01/2010 ) Rv. 245692

Presidente: Silvestri G.  Estensore: Di Tomassi M.  Relatore: Di Tomassi M.  Imputato: P.G. in proc. Bonillo. P.M. Baglione T. (Diff.)

(Rigetta, App. Taranto, 06/05/2009)

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari - Divieto di concessione dei benefici penitenziari - Operatività - Esclusione.

Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, comma secondo, L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.,  Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 40517 del 2001 Rv. 220239, N. 10249 del 2003 Rv. 223579

Massime precedenti Difformi: N. 24371 del 2005 Rv. 232113, N. 29143 del 2007 Rv. 237332, N. 13607 del 2009 Rv. 243497

Massime precedenti Vedi: N. 46227 del 2004 Rv. 230502



 

Sez. 3, Sentenza n. 9916 del 12/11/2009 Ud.  (dep. 11/03/2010 ) Rv. 246226

Presidente: Teresi A.  Estensore: Sensini MS.  Relatore: Sensini MS.  Imputato: Scarfò e altro. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 20/10/2008)

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Principio di correlazione - Finalità - Violazione - Pregiudizio dei diritti difensivi - Fattispecie.

Ricorre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tale da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. (Nella specie la Corte ha ritenuto non violato il principio "de quo" nel caso di passaggio dalla ipotesi, contestata, di importazione di sostanze stupefacenti a quella, ritenuta, di compravendita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 46203 del 2004 Rv. 231169, N. 2074 del 2009 Rv. 242351, N. 12156 del 2009 Rv. 243025



 

Sez. 4, Sentenza n. 7270 del 10/11/2009 Ud.  (dep. 23/02/2010 ) Rv. 246497

Presidente: Morgigni A.  Estensore: Izzo F.  Relatore: Izzo F.  Imputato: Maule. P.M. Salzano F. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Venezia, 05 Febbraio 2009)

630157 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI - Dichiarazioni rese dal conducente alla polizia prima di mettersi alla guida dell'autovettura - Utilizzabilità - Sussistenza.

Ai fini dell'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), sono utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia dal conducente prima di mettersi alla guida dell'autovettura e quindi in un momento in cui lo stesso non è ancora indagato. (Nella specie, costui aveva dichiarato agli operanti nel corso di un controllo di aver assunto da poco sostanze stupefacenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.,  Cod. Strada Nuovo art. 187

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23868 del 2009 Rv. 243417



 

Massime successive: Vedi

Sez. 6, Sentenza n. 4651 del 23/10/2009 Ud.  (dep. 03/02/2010 ) Rv. 245875

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Mannino SF.  Relatore: Mannino SF.  Imputato: Bassano e altri. P.M. Selvaggi E. (Conf.)

(Rigetta, App. Salerno, 13 novembre 2007)

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Associazione di tipo mafioso - Concorso formale - Sussistenza - Responsabilità dei partecipi all'associazione dedita al traffico di stupefacenti.

Rispondono sia del reato di associazione di tipo mafioso che di quello di associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, qualora il traffico di stupefacenti sia oggetto di una delle attività di un'associazione di tipo mafioso e venga gestito attraverso un'associazione all'uopo finalizzata e appositamente costituita e diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo questi ultimi, ma altresì coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti nella consapevolezza però che lo stesso fosse gestito dal sodalizio mafioso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 416 bis,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74

Massime precedenti Vedi: N. 2612 del 2004 Rv. 230450, N. 21956 del 2005 Rv. 231972, N. 35034 del 2005 Rv. 232574, N. 12349 del 2008 Rv. 239298, N. 1149 del 2009 Rv. 241883



 

Sez. 5, Sentenza n. 4104 del 08/10/2009 Ud.  (dep. 01/02/2010 ) Rv. 246064

Presidente: Ferrua G.  Estensore: Carrozza A.  Relatore: Carrozza A.  Imputato: Doria e altri. P.M. Salvi G. (Parz. Diff.)

(Rigetta in parte, App. Napoli, 17 Novembre 2008)

654020 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE - Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Criteri di determinazione - Luogo di operatività della struttura criminosa.

La competenza territoriale per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti si radica nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, assumendo rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8,  DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74

Massime precedenti Difformi: N. 19526 del 2008 Rv. 240160

Massime precedenti Vedi: N. 4761 del 1994 Rv. 199964, N. 22286 del 2006 Rv. 234722, N. 40345 del 2008 Rv. 241713