Corte Suprema di Cassazione
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ItalGiureWeb - 19/12/10 18:22:40
enzo.bucarelli@G89I

 

Massime successive: Difformi

Sez. 2, Sentenza n. 45836 del 12/11/2009 Ud.  (dep. 30/11/2009 ) Rv. 245601

Presidente: Sirena PA.  Estensore: Chindemi D.  Relatore: Chindemi D.  Imputato: Ruggiero. P.M. Stabile C. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 28/11/2007)

594212 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Truffa - Assegni bancari sia di conto corrente che circolari - Luogo dell'incasso - Esclusione - Luogo in cui ha sede la banca ove è acceso il conto corrente.

Il reato di truffa avente ad oggetto un assegno bancario di conto corrente si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, o filiale di essa presso cui è acceso il conto, in quanto è in tale luogo che avviene l'effettiva perdita patrimoniale del traente leso mediante l'imputazione a debito nel conto corrente della provvista del titolo. (In motivazione la Corte ha precisato che solo il vantaggio patrimoniale dell'agente, e non la "deminutio patrimonii" della vittima, si verifica al momento della riscossione del titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Massime precedenti Difformi: N. 2424 del 1971 Rv. 116733, N. 1803 del 1982 Rv. 151521, N. 3239 del 1987 Rv. 176910, N. 582 del 1988 Rv. 178013, N. 1161 del 1990 Rv. 183156, N. 6470 del 1995 Rv. 201765

Massime precedenti Vedi: N. 67 del 1977 Rv. 135494, N. 1136 del 1998 Rv. 209671, N. 10539 del 2000 Rv. 217308



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 45096 del 11/11/2009 Ud.  (dep. 25/11/2009 ) Rv. 245695

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Chindemi D.  Relatore: Chindemi D.  Imputato: p.c. in proc. Perfili. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 10/07/2007)

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Insolvenza fraudolenta - Differenze tra i reati.

Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 641

Massime precedenti Conformi: N. 10792 del 2001 Rv. 218672

Massime precedenti Vedi: N. 16629 del 2007 Rv. 236654



 

Sez. 2, Sentenza n. 44720 del 11/11/2009 Ud.  (dep. 20/11/2009 ) Rv. 245696

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Davigo P.  Relatore: Davigo P.  Imputato: Gabbriellini. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)

(Rigetta, App. Firenze, 03/04/2007)

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Frode informatica e truffa - Differenze - Momento consumativo dei reati - Fattispecie.

Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. (Nella fattispecie l'imputato, dopo essersi appropriato della "password" rilasciata a un terzo, responsabile di zona di una compagnia assicurativa, manipolava i dati del sistema predisponendo false attestazioni di risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 ter

Massime precedenti Conformi: N. 3065 del 1999 Rv. 214942



 

Sez. 2, Sentenza n. 45089 del 10/11/2009 Ud.  (dep. 25/11/2009 ) Rv. 245694

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Gallo D.  Relatore: Gallo D.  Imputato: Oggioni. P.M. Gialanella A. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 26/10/2007)

652026 AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI - Reati contro il patrimonio - Società parte lesa - Titolarità dell'azione - Legittimazione dei soci.

Il potere di querela per i reati contro il patrimonio in danno di una società spetta al legale rappresentante, ma i singoli soci, che subiscono le conseguenze patrimoniali dell'illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3445 del 1995 Rv. 203401, N. 42871 del 2002 Rv. 224130



 

Sez. 2, Sentenza n. 43347 del 15/10/2009 Ud.  (dep. 13/11/2009 ) Rv. 245598

Presidente: Cosentino GM.  Estensore: Chindemi D.  Relatore: Chindemi D.  Imputato: Casagli e altri. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 27 febbraio 2008)

594212 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Truffa contrattuale - Vendita di prodotti finanziari rischiosi - Condotta.

Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici, cosiddetti "swaps"), consapevolmente tragga vantaggio per conto dell'istituto di credito, ai fini della vendita medesima, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore. (Ha specificato la Corte che il reato in oggetto è a consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall'investitore - la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31044 del 2008 Rv. 240659

Massime precedenti Vedi: N. 11026 del 2005 Rv. 231157, N. 14905 del 2009 Rv. 243608



 

Sez. 2, Sentenza n. 41717 del 14/10/2009 Ud.  (dep. 30/10/2009 ) Rv. 244952

Presidente: Pagano F.  Estensore: Davigo P.  Relatore: Davigo P.  Imputato: P.C. in proc. Malandrin. P.M. Bua FM. (Diff.)

(Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 30 marzo 2007)

594210 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Silenzio del contraente su elementi decisivi - Artificio o raggiro - Configurabilità - Fattispecie.

Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. (Fattispecie di tentata truffa in cui il venditore di un immobile aveva taciuto il fatto che il mutuo per l'acquisto dello stesso era stato stipulato da soggetto coinvolto in reato di corruzione con il rischio di possibile confisca per equivalente dell'immobile stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9194 del 1991 Rv. 188183, N. 2333 del 1996 Rv. 204030, N. 870 del 1998 Rv. 210575, N. 6791 del 2000 Rv. 216711, N. 39905 del 2005 Rv. 232666



Annotata

Sez. 2, Sentenza n. 41488 del 29/09/2009 Cc.  (dep. 28/10/2009 ) Rv. 245001

Presidente: Casucci G.  Estensore: Fumu G.  Relatore: Fumu G.  Imputato: Rimoldi e altri. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Varese, 12 febbraio 2009)

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Reato complesso non fondante la responsabilità - Reato contenuto inserito nei cataloghi dei reati presupposto - Scomposizione del reato complesso - Possibilità - Esclusione.

Qualora il reato commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001 di quest'ultimo, ma la relativa fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita nei cataloghi dei reati presupposto della stessa, non è possibile procedere alla scomposizione del reato complesso o di quello assorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giuridica. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato contestato ad una società in seguito alla sua enucleazione da quello di frode fiscale contestato invece agli amministratori della medesima).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2,  Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8,  Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 2,  Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19,  Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53,  Cod. Pen. art. 84,  Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16616 del 1990 Rv. 186021, N. 3257 del 2007 Rv. 236037, N. 5656 del 2007 Rv. 236126, N. 6825 del 2007 Rv. 235632, N. 37409 del 2007 Rv. 237306, N. 14707 del 2008 Rv. 239659, N. 21566 del 2008 Rv. 240735, N. 28676 del 2008 Rv. 241110



 

Sez. 2, Sentenza n. 41498 del 29/09/2009 Cc.  (dep. 28/10/2009 ) Rv. 244943

Presidente: Casucci G.  Estensore: Davigo P.  Relatore: Davigo P.  Imputato: Bilardello. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Palermo, 06 aprile 2009)

594205 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - Truffa in danno di società per azioni incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Aggravante di cui all'art. 640 cpv. n. 1 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione.

Non è configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione ad una società per azioni incaricata del servizio di raccolta, smaltimento e gestione complessiva dei rifiuti a norma dell'art. 23, D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto la natura pubblica del servizio prestato e delle funzioni svolte assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1,  Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.,  Legge 23/12/1992 num. 498 art. 12 CORTE COST.,  Legge 05/02/1997 num. 22 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8797 del 2003 Rv. 223664, N. 35603 del 2004 Rv. 229728, N. 7226 del 2006 Rv. 233158, N. 8392 del 2009 Rv. 243667



 

Sez. 5, Sentenza n. 43026 del 24/09/2009 Ud.  (dep. 11/11/2009 ) Rv. 245433

Presidente: Calabrese RL.  Estensore: Carrozza A.  Relatore: Carrozza A.  Imputato: Viada. P.M. Iacoviello FM. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 17 Dicembre 2008)

514000 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Abusivismo finanziario - Concorso con il reato di truffa - Sussistenza.

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, in quanto è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l'opera di soggetti abilitati, mentre il reato di truffa è reato di danno, che si consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e l'arricchimento dell'agente, per mezzo di artifici e raggiri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22419 del 2003 Rv. 224951



 

Sez. 2, Sentenza n. 36284 del 09/07/2009 Ud.  (dep. 18/09/2009 ) Rv. 245597

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Prestipino A.  Relatore: Prestipino A.  Imputato: P.G. in proc. Pietrosanto. P.M. Monetti V. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Latina, 12 giugno 2006)

662009 IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI - Persona informata sui fatti - Dichiarazioni integranti reato - Applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.

Le dichiarazioni "indizianti" indicate dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico in una determinata figura di reato. (Nella fattispecie l'imputato aveva falsamente autocertificato un reddito più basso per non pagare il "ticket" medico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33836 del 2008 Rv. 240790, N. 35538 del 2008 Rv. 240657



 

Sez. 2, Sentenza n. 39314 del 09/07/2009 Cc.  (dep. 09/10/2009 ) Rv. 245291

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Bartolini F.  Relatore: Bartolini F.  Imputato: P.C. in proc. Calabrò e altri. P.M. Monetti V. (Diff.)

(Rigetta, Gip Trib. Roma, 14 luglio 2008)

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa processuale - Decreto ingiuntivo ottenuto con mezzi ingannevoli nei confronti del giudice - Configurabilità - Esclusione.

La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12021 del 1976 Rv. 134790, N. 4026 del 2000 Rv. 215649

Massime precedenti Vedi: N. 3135 del 2003 Rv. 223830, N. 6022 del 2008 Rv. 239506



 

Sez. 2, Sentenza n. 34059 del 03/07/2009 Ud.  (dep. 04/09/2009 ) Rv. 244948

Presidente: Carmenini SL.  Estensore: Cammino M.  Relatore: Cammino M.  Imputato: Catanzaro. P.M. Fraticelli M. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Messina, 18 dicembre 2006)

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Mancanza di diligenza della persona offesa - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro non è esclusa dalla mancanza di diligenza della persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17202 del 1989 Rv. 182775, N. 297 del 1990 Rv. 183020, N. 16264 del 1990 Rv. 185974, N. 4011 del 1993 Rv. 193929, N. 11441 del 1999 Rv. 214868, N. 13624 del 2003 Rv. 224495



 

Sez. 2, Sentenza n. 36038 del 18/06/2009 Cc.  (dep. 17/09/2009 ) Rv. 245589

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Monastero F.  Relatore: Monastero F.  Imputato: Hogea. P.M. Di Casola C. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 19 febbraio 2009)

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE - Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Requisiti - Doppia punibilità - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo ai fini della consegna per l'estero è necessario che sia soddisfatto il requisito della doppia punibilità, se non attraverso la piena corrispondenza dello schema normativo straniero a quello nazionale, almeno sotto il profilo della concreta punibilità della fattispecie in entrambi gli ordinamenti. (Nella fattispecie, relativa a procedimento in Romania per il reato di inganno e emissione di assegni senza provvista, la Corte annullava la sentenza di appello, che aveva disposto la consegna dell'imputato, sul presupposto che l'incriminazione non corrispondeva, per la mancanza dell'elemento dell'artifizio o del raggiro, al reato di truffa, e che l'emissione di assegni a vuoto non è più reato).

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7,  Legge 22/04/2005 num. 69 art. 8,  Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46845 del 2007 Rv. 238320



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 36502 del 17/06/2009 Cc.  (dep. 21/09/2009 ) Rv. 244727

Presidente: Cosentino GM.  Estensore: Gentile D.  Relatore: Gentile D.  Imputato: Casella e altro. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Catanzaro, 29 dicembre 2008)

594201 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Ai danni dello Stato - Truffa contrattuale - Elementi - Momento consumativo - Fattispecie.

Integra il reato di truffa contrattuale aggravata, a consumazione prolungata, la condotta di chi, col falso titolo abilitativo alla professione di infermiere, si procura l'assunzione presso una struttura sanitaria pubblica e lì svolge continuativamente la professione, riscuotendone il corrispettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 22170 del 2007 Rv. 236760, N. 15669 del 2009 Rv. 244053



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 26269 del 03/06/2009 Cc.  (dep. 24/06/2009 ) Rv. 244368

Presidente: Monastero F.  Estensore: Gallo D.  Relatore: Gallo D.  Imputato: Caruso. P.M. Fraticelli M. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Cosenza, 12/01/2009)

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa finalizzata all'assunzione nel pubblico impiego - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego, l'attività svolta da un infermiere all'interno di una struttura ospedaliera pubblica in difetto della necessaria qualificazione professionale - pur potendo eventualmente integrare gli estremi del reato di abusivo esercizio di una professione - non risulta intrinsecamente illecita, e pertanto la corresponsione del salario non costituisce danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17362 del 2001 Rv. 219393, N. 30802 del 2002 Rv. 222178

Massime precedenti Vedi: N. 7193 del 2006 Rv. 233633

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1 del 1999 Rv. 212080, N. 1 del 1999 Rv. 212081



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 27571 del 21/05/2009 Ud.  (dep. 06/07/2009 ) Rv. 244665

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Bartolini F.  Relatore: Bartolini F.  Imputato: Grisetti. P.M. Lo Voi F. (Conf.)

(Rigetta, App. Bolzano, 02 febbraio 2006)

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Mancata acquisizione di un profitto - Danno rilevante - Soggetto danneggiato - Diritto di querela - Sussistenza.

Il diritto di querela per il delitto di truffa, ove la condotta tipica cagioni danno anche a terzi seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, spetta anche a costoro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12969 del 2007 Rv. 236463



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 35968 del 20/05/2009 Cc.  (dep. 16/09/2009 ) Rv. 245586

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Renzo M.  Relatore: Renzo M.  Imputato: Cecconi e altri. P.M. Martusciello V. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib. Latina, 09 gennaio 2009)

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Omesso versamento al Fisco - Compensazione con crediti inesistenti - Reato art. 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000 - Truffa aggravata - Esclusione - Conseguenze.

Integra il reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000, e non quello di truffa aggravata, il comportamento fraudolento di porre in compensazione, ex art. 17 D.L.gs. n. 241 del 1997, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialità unilaterale. (La Corte ha, altresì, statuito che, in riferimento al reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000, la confisca per equivalente non si applica per i fatti commessi sino al 27 dicembre 2007, restando comunque applicabile la confisca facoltativa in riguardo al profitto che ne è derivato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15,  Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 322 ter,  Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 quater,  Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater,  Legge 08/04/2006 num. 248 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40226 del 2006 Rv. 235593, N. 37409 del 2007 Rv. 237306, N. 14707 del 2008 Rv. 239659, N. 21566 del 2008 Rv. 240910, N. 28676 del 2008 Rv. 241110, N. 34798 del 2009 Rv. 244781



Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 23941 del 30/04/2009 Ud.  (dep. 10/06/2009 ) Rv. 245177

Presidente: Cosentino GM.  Estensore: Diotallevi G.  Relatore: Diotallevi G.  Imputato: Albani. P.M. Martusciello V. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 10 giugno 2003)

594207 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CONCORSO DI REATI - Assicurazione - Contrassegno - Falsificazione - Truffa - Esclusione - Fondamento.

Non sussiste il reato di truffa aggravata in danno dello Stato, sotto il profilo dell'inadempimento dell'obbligo fiscale correlato, in caso di falsificazione materiale del contrassegno assicurativo esposto sul parabrezza dell'autoveicolo, per assenza del requisito del danno patrimoniale per l'Amministrazione tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 482,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7511 del 1988 Rv. 178740, N. 17365 del 1989 Rv. 182837, N. 37409 del 2001 Rv. 220308

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9418 del 1986 Rv. 173735



 

Sez. 6, Sentenza n. 20195 del 22/04/2009 Ud.  (dep. 13/05/2009 ) Rv. 243842

Presidente: Di Virginio A.  Estensore: Gramendola FP.  Relatore: Gramendola FP.  Imputato: Golino. P.M. Geraci V. (Parz. Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Taranto, 29 Aprile 2004)

606059 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale - Elementi differenziali - Individuazione - Fattispecie.

La distinzione tra il delitto di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa e la qualità di pubblico ufficiale concorre solo in via accessoria a condizionare la volontà del soggetto passivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come truffa aggravata la condotta dei dipendenti di un ufficio doganale che avevano indotto il titolare di una ditta individuale al versamento di una somma per l'acquisto di uno spazio pubblicitario all'interno di una pubblicazione destinata a beneficio di un'associazione culturale rivelatasi inesistente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 9,  Cod. Pen. art. 317,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2787 del 1995 Rv. 201357, N. 3546 del 1996 Rv. 204492, N. 11259 del 1998 Rv. 211747, N. 34258 del 2002 Rv. 222412, N. 12188 del 2003 Rv. 223911, N. 2677 del 2006 Rv. 233493



 

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 15669 del 02/04/2009 Cc.  (dep. 10/04/2009 ) Rv. 244053

Presidente: Cosentino GM.  Estensore: Gentile D.  Relatore: Gentile D.  Imputato: P.M. in proc. Oriolo. P.M. Mura A. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Catanzaro, 29 Dicembre 2008)

594201 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Truffa ai danni dello Stato - Truffa contrattuale - Elementi costitutivi - Ingiusto profitto e danno - Natura e contenuto.

Si configura il delitto di truffa aggravata in danno di Ente pubblico nel caso di espletamento delle mansioni d'ufficio, che richiedono adeguate capacità professionali, da parte di soggetto che ha ottenuto l'impiego pubblico con artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'assunzione, così inducendo in errore l'Ente col conseguente danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22170 del 2007 Rv. 236760



 

Sez. 2, Sentenza n. 17472 del 24/03/2009 Ud.  (dep. 23/04/2009 ) Rv. 244349

Presidente: Casucci G.  Estensore: Rago G.  Relatore: Rago G.  Imputato: Santanni. P.M. Baglione T. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, Trib. Prato, 28 aprile 2005)

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Tentativo - Sanzioni amministrative - Opposizione al Prefetto - Falsa documentazione - Presentazione - Sussistenza del reato - Esclusione.

Non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché l'eventuale decisione favorevole non dà luogo ad un atto di disposizione patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37409 del 2001 Rv. 220307



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 15667 del 20/03/2009 Cc.  (dep. 10/04/2009 ) Rv. 243951

Presidente: Pagano F.  Estensore: Chindemi D.  Relatore: Chindemi D.  Imputato: Mari e altro. P.M. Martusciello V. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, G.i.p. Trib. Brescia, 11 Marzo 2008)

606010 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE - Condotta - Caratteri - Truffa - Concorso - Ammissibilità.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, sicchè, nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sussiste il concorso tra i due delitti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 356,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5112 del 1999 Rv. 213672



 

Massime successive: Conformi, Difformi, Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 24817 del 25/02/2009 Ud.  (dep. 16/06/2009 ) Rv. 244736

Presidente: Carmenini SL.  Estensore: De Crescienzo U.  Relatore: De Crescienzo U.  Imputato: Molonia. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, App. Messina, 14 dicembre 2007)

594205 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - Falsa attestazione di trovarsi nelle condizioni per l'esenzione dal pagamento del "ticket" sanitario - Configurabilità del reato di cui all'art. 640, comma secondo n. 1, cod. pen. e non di quello di cui all'art. 316 ter cod. pen. - Fattispecie.

Integra il reato di truffa aggravata previsto dall'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. e non quello di cui all'art. 316 ter, la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di versare nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 640, comma secondo, n. 1, e 483 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter PENDENTE,  Cod. Pen. art. 483,  Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1

Massime precedenti Conformi: N. 32849 del 2007 Rv. 236966

Massime precedenti Difformi: N. 41383 del 2008 Rv. 242594

Massime precedenti Vedi: N. 38748 del 2008 Rv. 242324

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16568 del 2007 Rv. 235962



 

Sez. 2, Sentenza n. 21609 del 18/02/2009 Cc.  (dep. 25/05/2009 ) Rv. 244539

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Cammino M.  Relatore: Cammino M.  Imputato: Danese. P.M. Montagna A. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib. Trieste, 14 agosto 2008)

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Rapporto tra il reato di truffa (art. 640 cod. pen.) e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) - Fattispecie.

Integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta. (In motivazione la Corte ha evidenziato la necessità di valutare, ai fini della qualificazione giuridica del fatti, la rilevanza, e le conseguenze in ordine alle determinazioni dell'ente pubblico, di elementi come la natura fittizia dell'ente richiedente, la presentazione di fatture materialmente false e di documenti oggetto di rendiconto presentati anche ad altro ente, il silenzio serbato dall'imputato sull'aver ricevuto "aliunde" entrate riconducibili alle medesime iniziative).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter PENDENTE,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 bis

Massime precedenti Conformi: N. 10231 del 2006 Rv. 233449, N. 23623 del 2006 Rv. 234996, N. 30729 del 2006 Rv. 234848, N. 8613 del 2009 Rv. 243313

Massime precedenti Vedi: N. 23083 del 2002 Rv. 221838, N. 39761 del 2003 Rv. 228191, N. 46198 del 2005 Rv. 232785

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2780 del 1996 Rv. 203969



 

Massime successive: Conformi

Sez. 2, Sentenza n. 8613 del 12/02/2009 Ud.  (dep. 25/02/2009 ) Rv. 243313

Presidente: Esposito A.  Estensore: Iasillo A.  Relatore: Iasillo A.  Imputato: Accardo e altri. P.M. Stabile C. (Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Perugia, 6 Giugno 2007)

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Rapporto tra il reato di truffa (art. 640 cod. pen.) e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.). Fattispecie.

La fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen., che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata, sicchè la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli "artifici o raggiri" descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della "induzione in errore", può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640 bis cod. pen. (Nella fattispecie, relativa a illegittimi rimborsi Irpef e IVA ottenuti dagli imputati, la Corte ha ritenuto del tutto congrua la motivazione del giudice territoriale che aveva riscontrato gli artifici e i raggiri richiesti per sussistenza della truffa nella presentazione delle istanze di rimborso contenenti dati falsi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter PENDENTE,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23623 del 2006 Rv. 234996



 

Massime successive: Vedi

Sez. 6, Sentenza n. 8392 del 05/02/2009 Cc.  (dep. 25/02/2009 ) Rv. 243667

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Lanza L.  Relatore: Lanza L.  Imputato: P.M. in proc. Dalla Libera e altri. P.M. Selvaggi E. (Diff.)

(Rigetta, Trib. lib. Venezia, 7 Agosto 2008)

594205 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - Truffa in danno di società per azioni incaricata della gestione di servizi comunali - Aggravante di cui all'art. 640 cpv. cod. pen. - Configurabilità - Esclusione.

Non è configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione ad una società per azioni incaricata della gestione di servizi comunali a norma dell'art. 22, lett. e) Legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen..

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22 com. 3 lett. E,  Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8797 del 2003 Rv. 223664, N. 35603 del 2004 Rv. 229728, N. 7226 del 2006 Rv. 233158



 

Massime successive: Vedi

Sez. 5, Sentenza n. 14905 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 06/04/2009 ) Rv. 243608

Presidente: Ferrua G.  Estensore: Bruno PA.  Relatore: Bruno PA.  Imputato: Coppola e altro. P.M. Delehaye E. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 16 settembre 2008)

594212 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Momento consumativo - Criteri di individuazione.

Ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che il profitto dell'azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo. (Nella specie il giudice di merito riteneva integrato il reato in quanto il bonifico era uscito dalla sfera giuridica dell'ente erogante ed era entrato in quella del truffatore, sia pure "sub condizione" attraverso l'incasso di un "concorrente inconsapevole", reputando irrilevante che quest'ultimo avesse, a seguito di successivi accertamenti, disvelato l'iniziativa truffaldina dell'imputato; mentre la S.C. afferma sussistente il mero tentativo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7181 del 2008 Rv. 239435, N. 31044 del 2008 Rv. 240659

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18 del 2000 Rv. 216429



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 3710 del 21/01/2009 Ud.  (dep. 27/01/2009 ) Rv. 242678

Presidente: Pagano F.  Estensore: Davigo P.  Relatore: Davigo P.  Imputato: Busato ed altro. P.M. Febbraro G. (Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Venezia, 23 aprile 2004)

594118 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - Delitto di truffa - Differenze - Fattispecie: furto commesso mediante richiesta di provare un mezzo, previa manifestazione di interesse all'acquisto, seguita da precipitosa fuga.

In tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all'acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento "invito domino", che caratterizza il delitto di furto ed è invece assente nella truffa in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47680 del 2003 Rv. 227995, N. 10211 del 2007 Rv. 235847, N. 36905 del 2008 Rv. 241588

Massime precedenti Difformi: N. 16315 del 2006 Rv. 234425

Massime precedenti Vedi: N. 10923 del 1983 Rv. 161783, N. 2421 del 1995 Rv. 200474, N. 9523 del 1997 Rv. 208784, N. 6876 del 1999 Rv. 213601, N. 22196 del 2001 Rv. 218977, N. 31691 del 2001 Rv. 219319



 

Sez. 2, Sentenza n. 9773 del 16/01/2009 Ud.  (dep. 03/03/2009 ) Rv. 243424

Presidente: Pagano F.  Estensore: Bronzini G.  Relatore: Bronzini G.  Imputato: Sollano. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Rigetta, App. Palermo, 23 Marzo 2004)

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Trattamento di cassa integrazione - Indebita percezione - Reato ex art. 16 comma terzo D.Lgs. lgt. n. 788 del 1945 - Truffa - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Ricorre il delitto di truffa, e non l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 16, comma terzo, D.Lgs. Lgt. n. 788 del 1945 relativa all'indebita percezione delle prestazioni di cassa integrazione, se la condotta tenuta per conseguire l'indebita integrazione salariale si qualifica per particolari accorgimenti, per speciali astuzie, quindi per un "quid pluris" rispetto al "mendacio", capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell'ente previdenziale. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la truffa nella predisposizione, ai fini del raggiro, di modelli già firmati in bianco dal lavoratore, per la percezione illegittima del beneficio).

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 16 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11186 del 1987 Rv. 176897



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 1162 del 25/11/2008 Cc.  (dep. 13/01/2009 ) Rv. 242717

Presidente: Esposito A.  Estensore: Zappia P.  Relatore: Zappia P.  Imputato: P.M. in proc. Aragon Sierra. P.M. Stabile C. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Varese, 11 luglio 2007)

594205 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - Falsa autocertificazione intesa al conseguimento di un assegno in occasione della nascita del figlio - Sussistenza del reato - Ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen. - Esclusione.

In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, dà luogo a tale reato e non a quello di cui all'art. 316 ter cod. pen. la condotta di chi produca la falsa autocertificazione di essere cittadino italiano o cittadino comunitario a sostegno della domanda volta ad ottenere l'assegno previsto dall'art. 1 della L. n. 266 del 2005 per ciascun figlio nato o adottato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter PENDENTE,  Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1,  Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32849 del 2007 Rv. 236966, N. 31737 del 2008 Rv. 240978



 

Sez. 2, Sentenza n. 2808 del 02/10/2008 Cc.  (dep. 21/01/2009 ) Rv. 242651

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Cammino M.  Relatore: Cammino M.  Imputato: Bedino e altri. P.M. Baglione T. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Pordenone, 11 aprile 2008)

594025 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - FATTISPECIE - AGENZIA DI COMMERCIO - Violazione amministrativa prevista dall'art. 5, comma quinto, L. n. 119 del 2003 in tema di controllo della produzione lattierocasearia - Configurabilità di rapporto di specialità con il delitto - Esclusione - Ragione.

Non è configurabile il rapporto di specialità previsto dall'art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) - in forza del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale - tra il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato e la violazione amministrativa prevista dall'art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003 n. 49, convertito in L. n. 119 del 2003, avente ad oggetto l'inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dai commi precedenti in tema di prelievi supplementari dovuti sull'eccedenza delle quote latte, in quanto la norma penale tutela l'interesse all'integrità patrimoniale e alla libera determinazione negoziale della persona offesa in relazione alla condotta di colui che, mediante artifici o raggiri, la induca in errore per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mentre la norma che prevede l'illecito amministrativo mira a tutelare il corretto funzionamento e l'adeguata applicazione del complesso meccanismo di controllo della produzione lattiero-casearia, sanzionando le violazioni anche meramente formali dei cosiddetti primi acquirenti, indipendentemente dal danno patrimoniale eventualmente subito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.,  Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 9271 del 1988 Rv. 179183



 

Massime successive: Vedi

Sez. 2, Sentenza n. 2808 del 02/10/2008 Cc.  (dep. 21/01/2009 ) Rv. 242649

Presidente: Bardovagni P.  Estensore: Cammino M.  Relatore: Cammino M.  Imputato: Bedino e altri. P.M. Baglione T. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Pordenone, 11 aprile 2008)

594209 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - Danno patrimoniale - Derivazione da condotta commissiva - Necessità - Esclusione - Condotta omissiva - Possibilità.

Nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui. (Fattispecie nella quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, indotta in errore sull'identità dell'effettivo "primo acquirente" del latte prodotto, causato da fittizia interposizione di società cooperative tra produttore del latte e acquirente finale, aveva omesso di richiedere il pagamento dei prelievi supplementari sull'eccedenza delle relative quote) V. sez. II civ., 27 luglio 2006, n. 17106

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 140 del 1971 Rv. 88028, N. 5465 del 1972 Rv. 121775