Corte Suprema di Cassazione
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ItalGiureWeb - 21/05/12 13:05:06
enzo.bucarelli@G89I

Annotata

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003 Ud.  (dep. 24/09/2003 ) Rv. 225466

Presidente: Marvulli N.  Estensore: Milo N.  Imputato: Torcasio e altro. P.M. Palombarini G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Catanzaro, 6 dicembre 2001).

673026 PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni da parte di partecipe ad esse - Configurabilità - Sussistenza.

La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.



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Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003 Ud.  (dep. 24/09/2003 ) Rv. 225467

Presidente: Marvulli N.  Estensore: Milo N.  Imputato: Torcasio e altro. P.M. Palombarini G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Catanzaro, 6 dicembre 2001).

673026 PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Registrazione fonografica di colloqui investigativi della p.g. realizzata da quest'ultima - Acquisizione o utilizzazione nel processo - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

Non è acquisibile al processo ne', ove acquisita, è utilizzabile come prova la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le garanzie indicate all'art. 63 cod. proc. pen.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell'art. 203; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli art. 62 e 195 comma 4 stesso codice. (A sostegno di tale principio la Corte ha osservato che la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 62 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 com. 4 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 203,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.



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Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003 Ud.  (dep. 24/09/2003 ) Rv. 225468

Presidente: Marvulli N.  Estensore: Milo N.  Imputato: Torcasio e altro. P.M. Palombarini G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Catanzaro, 6 dicembre 2001).

673099 PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Divieto per gli appartenenti alla p.g. - Riferimento alle sole dichiarazioni verbalizzate - Esclusione - Riferibilità anche a quelle non verbalizzate - Sussistenza.

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 com. 4 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 351,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 com. 2 CORTE COST.



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Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003 Ud.  (dep. 24/09/2003 ) Rv. 225465

Presidente: Marvulli N.  Estensore: Milo N.  Imputato: Torcasio e altro. P.M. Palombarini G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Catanzaro, 6 dicembre 2001).

673101 PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Nozione - Riconducibilità ad essa della registrazione fonografica di colloquio ad opera di un partecipe - Esclusione.

Le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.



Annotata

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003 Ud.  (dep. 24/09/2003 ) Rv. 225470

Presidente: Marvulli N.  Estensore: Milo N.  Imputato: Torcasio e altro. P.M. Palombarini G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Catanzaro, 6 dicembre 2001).

659130 GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE - Dichiarazioni predibattimentali - Esame in dibattimento - Irreperibilità sopravvenuta del dichiarante - Conseguente legittimità di lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Condizioni.

Ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.



Annotata

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003 Ud.  (dep. 24/09/2003 ) Rv. 225469

Presidente: Marvulli N.  Estensore: Milo N.  Imputato: Torcasio e altro. P.M. Palombarini G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Catanzaro, 6 dicembre 2001).

673099 PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Divieto per ufficiali e agenti di p.g. - Deroghe - Altri casi di cui all'art. 195, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen. - Individuazione. .

In tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. preclude con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 com. 4 CORTE COST.